Cassazione Penale, Sentenza n. 12876/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di equo indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per presunta ingiusta limitazione della libertà personale subita con misura cautelare (custodia cautelare in carcere e poi arresti domiciliari dal 23/02/2021 al 09/03/2022). Il ricorrente aveva già una pena definitiva per detenzione di stupefacenti (circa 10 kg, reato del 26/04/2019) espiata in parte in regime di affidamento in prova; durante tale esecuzione era stata però disposta una nuova misura cautelare (23/02/2021). In appello il reato relativo al 12/04/2019 è stato prosciolto per divieto di bis in idem (art. 649 c.p.p.), essendo "assorbito" nel fatto del 26/04/2019. La Corte d'appello ha rigettato l'istanza di riparazione ritenendo: (i) che il periodo dal 23/02/2021 al 12/01/2022 fosse computato ai fini della pena definitiva (esclusione ex art. 314, comma 4 c.p.p.); (ii) che il periodo dal 13/01/2022 al 09/03/2022 fosse ostativo al ristoro per una condotta del ricorrente ritenuta sinergica e gravemente colposa (anche se "assorbita" nella sentenza successiva).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto corretta l'esclusione dell'indennizzo per la parte di periodo (23/02/2021 - 12/01/2022) computata ai fini della pena definitiva (applicazione dell'art. 314, comma 4 c.p.p.). Ha invece annullato l'ordinanza impugnata quanto al periodo non computato (13/01/2022 - 09/03/2022) e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame, precisando i principi di diritto applicabili. In particolare la Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale ha considerato "di per sé" ostativa la condotta che integrava lo stesso "fatto" già giudicato, omettendo l'accertamento specifico della condotta dolosa o gravemente colposa e della sua sinergia causale rispetto all'intervento dell'autorità, nonché la verifica se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni per la cautela sia avvenuto sulla base di elementi diversi rispetto a quelli a disposizione del giudice della cautela. L'ordinanza è dunque annullata con rinvio per il solo periodo 13/01/2022-09/03/2022.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina il diritto all'equo indennizzo per ingiusta detenzione. Distinzione tra "ingiustizia sostanziale" (comma 1) e "ingiustizia formale" (comma 2). Comma 4 esclude l'indennizzo per la parte di custodia computata ai fini della determinazione di una pena definitiva.
art. 649 cod. proc. pen.
Norma sul divieto di doppio giudizio (bis in idem): se un fatto è "assorbito" in altro già giudicato con sentenza irrevocabile, il procedimento deve essere dichiarato estinto/non doversi procedere; tale accertamento può determinare la configurabilità di ingiustizia formale ai sensi dell'art. 314, comma 2.
art. 657, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede la "fungibilità" dei periodi di custodia: i giorni di misura cautelare possono essere detratti dalla pena detentiva da espiare; da ciò deriva l'esclusione dell'indennizzo per i periodi computati nella pena definitiva.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale in materia di stupefacenti: riferimento al reato per il quale era stata inflitta la pena definitiva e per il quale sono state disposte successive misure cautelari.
art. 5 CEDU
Richiamato in relazione ai principi sulla libertà personale e alla giurisprudenza costituzionalmente orientata circa il diritto all'effettiva tutela contro detenzioni illegittime.
art. 273 e art. 280 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate in relazione ai presupposti di illegittimità del provvedimento restrittivo; inquadrano le condizioni di applicabilità della misura cautelare e le relative ipotesi di illegittimità.
Massime di principio
- Se la custodia cautelare è stata computata ai fini di una pena definitiva, quel periodo è escluso dal diritto all'indennizzo (art. 314, comma 4 c.p.p.).
- La sussistenza dell'"ingiustizia formale" ai sensi dell'art. 314, comma 2 c.p.p. richiede una decisione irrevocabile che accerti l'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura; tale accertamento può emergere anche dal giudizio di merito (es. proscioglimento per art. 649 c.p.p.).
- Il diritto all'indennizzo può essere escluso se il richiedente ha dato o concorso a dare causa alla custodia per dolo o colpa grave (Sez. U D'Ambrosio), ma solo se tale condotta ha efficacia causale rispetto all'adozione della misura e non si limita a ricomprendere il "medesimo fatto" già oggetto di giudizio.
- Se la decisione irrevocabile che rileva l'insussistenza ab origine delle condizioni cautelari si basa sui medesimi elementi che erano già a disposizione del giudice della cautela, non si può poi attribuire rilevanza ostativa alla condotta del richiedente (manca efficacia causale).
- La condotta ostativa non può essere considerata automaticamente quando consiste nel ripetersi dello stesso "fatto" già giudicato: per essere ostativa deve aver concorso a far apparire il fatto come diverso e quindi a indurre l'autorità a disporre la cautela.
- Il giudice della riparazione deve valutare anche d'ufficio l'eventuale insussistenza della condotta ostativa, confrontando le ragioni e il materiale probatorio che hanno portato alla decisione irrevocabile con quelli che erano a disposizione del giudice della cautela.
- In fase istruttoria e processuale è utile distinguere chiaramente i periodi computati nella pena definitiva da quelli non computati e documentare se e in quale misura l'accertamento successivo si fondi su elementi nuovi rispetto all'istruttoria cautelare.
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