Sentenza del 11/03/2019 n. 507 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - diritto al contraddittorio - principio generale dell'ordinamento - è tale - applicazione limitata ai tributi armonizzati - non sussiste. IVA - cessioni intracomunitarie - prova dell'effettività - spetta al cedente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l’accertamento fosse nullo perché adottato senza una preventiva fase di contraddittorio. Il principio è stato ritenuto applicabile non solo ai tributi armonizzati, come l’IVA, ma a tutte le imposte dell’ordinamento, in quanto riconducibile ai principi di difesa e buon andamento dell’amministrazione. Quanto alle cessioni intracomunitarie, il contribuente avrebbe inoltre dovuto dimostrare l’effettiva consegna dei beni in un altro Stato dell’Unione Europea.
La decisione
La sentenza ha affermato in via generale che il contraddittorio endoprocedimentale costituisce principio applicabile all’accertamento tributario e che la sua omissione può determinare la nullità dell’atto per violazione degli articoli 24 e 97 della Costituzione. Tuttavia, con riferimento alle cessioni intracomunitarie, ha posto sul cedente l’onere di provare l’effettivo trasferimento dei beni all’estero. In assenza di documenti di trasporto o di altri elementi idonei, l’Amministrazione può presumere che la merce sia rimasta in Italia e assoggettare l’operazione a IVA nazionale. L’esito concreto risulta quindi sfavorevole al contribuente per la mancata prova dell’effettività delle cessioni.
Norme richiamate
Articolo 24 della Costituzione
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Il principio di difesa è stato esteso anche alla fase pre-processuale dell’accertamento tributario, imponendo il rispetto del contraddittorio prima dell’adozione dell’atto impositivo.
Articolo 97 della Costituzione
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Il buon andamento e l’imparzialità devono orientare l’azione dell’Amministrazione finanziaria anche nella fase istruttoria e procedimentale precedente al contenzioso.
Disciplina IVA delle cessioni intracomunitarie
Per beneficiare del regime di non imponibilità, il cedente deve provare sia l’effettività della cessione sia il trasferimento dei beni in un altro Stato dell’Unione Europea. In mancanza di tale prova, l’operazione può essere riqualificata come cessione interna soggetta a IVA in Italia.
Massime di principio
- Il contraddittorio preventivo può costituire una garanzia generale del procedimento tributario; la sua omissione può incidere sulla validità dell’accertamento, soprattutto quando il contribuente non abbia avuto altra possibilità concreta di esporre le proprie ragioni.
- Nelle cessioni intracomunitarie l’esenzione o la non imponibilità non dipende soltanto dalla fattura o dall’indicazione del cliente estero: il cedente deve conservare prove oggettive del trasporto e della consegna dei beni in un altro Stato membro.
- Documenti di trasporto, CMR, ricevute di consegna, pagamenti e corrispondenza commerciale possono essere determinanti per dimostrare l’effettiva uscita della merce dall’Italia.
- Se la documentazione del trasferimento è assente o insufficiente, l’Amministrazione può presumere che i beni siano stati consegnati sul territorio nazionale e recuperare l’IVA italiana.
- Il riconoscimento del principio del contraddittorio non elimina gli oneri probatori sostanziali del contribuente: una contestazione procedurale e la prova dell’effettività dell’operazione sono profili distinti.
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