Cassazione Civile, Sentenza n. 4102/2023 del 09/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto l'appello del contribuente e annullato la cartella di pagamento emessa per il recupero di crediti tributari richiesti dall'Amministrazione finanziaria della Grecia in base a titoli esecutivi esteri. L'Agenzia deduceva tre motivi: (i) che le questioni sulla sussistenza del credito o del titolo esecutivo dovevano essere sollevate davanti all'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente (Grecia); (ii) che la C.T.R. avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso perché i vizi dedotti attengono alla sussistenza del credito estero; (iii) che la C.T.R. aveva errato nel ritenere che alla cartella di pagamento dovesse essere allegata la traduzione del titolo esecutivo estero
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo ritenendolo fondato, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna in diversa composizione. I primi e secondi motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha chiarito che non sussiste l'obbligo di allegare alla cartella di pagamento la traduzione del titolo esecutivo estero: l'obbligo di traduzione riguarda la fase di trasmissione della domanda di assistenza tra autorità (art. 5 d.lgs. n.69/2003), mentre l'azione di riscossione interna segue la procedura esattoriale nazionale (d.P.R. n.602/1973) e può essere impugnata in Italia quanto agli atti esecutivi
Norme richiamate
d.lgs. 9 aprile 2003, n. 69 (attuazione direttiva 2001/44/CE)
"devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana"; "per il recupero dei crediti di cui al presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602..."
La Corte interpreta l'art.5 come prevedente l'obbligo di traduzione del titolo esecutivo al momento della trasmissione della domanda di assistenza tra Stati membri (fase inter-statale), ma non come un obbligo di allegare la traduzione alla cartella di pagamento emessa in Italia nella procedura esattoriale nazionale
Direttiva 2001/44/CE
"il titolo esecutivo per il recupero del credito è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l'esecuzione di un credito dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita" (art. 8, par. 1)
La Direttiva stabilisce che il titolo esecutivo straniero è riconosciuto e può essere eseguito nello Stato membro adito; ciò rinforza la distinzione tra formazione/riconoscimento del titolo nello spazio UE e la fase esecutiva nazionale
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La procedura di riscossione interna segue le regole del d.P.R. n.602/1973; la notificazione della cartella di pagamento e le relative impugnazioni si valutano secondo l'ordinamento italiano
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
Citato quale normativa applicabile, in combinato con il d.P.R. n.602/1973, per la regolamentazione delle procedure esecutive interne applicabili al recupero dei crediti
art. 6 d.lgs. n. 69/2003
Secondo la Corte il contribuente può contestare il credito o il titolo esecutivo nello Stato membro richiedente secondo le leggi ivi vigenti, ovvero può contestare in Italia gli atti della procedura esecutiva secondo l'ordinamento interno
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'omessa rilevazione di inammissibilità della domanda; utilizzato quale parametro procedurale per la valutazione dell'operato della C.T.R.
art. 360 c.p.c. (motivi di ricorso per cassazione)
Norma processuale sostanziale invocata per censurare violazione di norme di diritto e vizi di motivazione della sentenza impugnata
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 19, comma 3)
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla rilevazione dell'inammissibilità del ricorso davanti alla C.T.R.; usato come richiamo ai limiti di ammissibilità dei ricorsi tributari
Massime di principio
- L'obbligo di traduzione del titolo esecutivo estero sussiste al momento della trasmissione della domanda di assistenza tra autorità degli Stati membri (fase inter-statale), non come documento da allegare alla cartella di pagamento notificata in Italia.
- La fase di riscossione interna segue le norme procedurali italiane (d.P.R. n. 602/1973 e successive) e le impugnazioni in Italia sono dirette agli atti della procedura esecutiva nazionale; questioni sulla sussistenza del credito o sulla validità sostanziale del titolo estero vanno solitamente dedotte nello Stato membro richiedente secondo le sue leggi.
- Quando si impugna in Italia una cartella fondata su titolo estero, il giudice italiano deve distinguere tra profili sostanziali attinenti all'esistenza del credito (competenza dello Stato richiedente) e profili procedurali o di legittimità dell'atto esecutivo nazionale (che possono essere valutati in Italia).
- In caso di dubbio sulla competenza o sull'ammissibilità dell'impugnazione, è prudente motivare chiaramente quali vizi siano di natura sostanziale (da sollevare nello Stato estero) e quali siano attinenti a vizi procedurali o formali della procedura di riscossione italiana.
- La mancata allegazione della traduzione del titolo alla cartella non determina di per sé l'illegittimità della procedura esecutiva in Italia, se la traduzione era già stata fornita nella fase di richiesta di assistenza tra autorità.
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