Circolare Inail n. 62 del 19 dicembre 2013
Tasso di interesse legale dal 1 deg; gennaio 2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, dal 1° gennaio 2014, il saggio degli interessi legali è fissato all’1% annuo, in applicazione del decreto ministeriale 12 dicembre 2013 e dell’art. 1284 c.c. Il nuovo tasso rileva anche come misura di riduzione massima delle sanzioni civili, secondo quanto già chiarito dalle circolari Inail richiamate. In allegato viene inoltre fornito un quadro riepilogativo dei tassi di interesse legale vigenti dal 1997.
Tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2014
Tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2014
La circolare aggiorna il saggio degli interessi legali applicabile dal 1° gennaio 2014 e ne evidenzia la rilevanza anche in materia di sanzioni civili. Il documento ha finalità essenzialmente informativa e di coordinamento con la disciplina normativa richiamata.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama:
- la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, commi 15, 16 e 17;
- l’art. 1284, comma 1, del codice civile;
- il decreto 12 dicembre 2013 del Ministro dell’economia e delle finanze, recante la modifica del saggio di interesse legale con decorrenza dal 1° gennaio 2014;
- le circolari Inail n. 56 del 27 luglio 2001, n. 73 del 19 dicembre 2003 e n. 65 del 30 dicembre 2011.
Misura del tasso
Dal 1° gennaio 2014 il saggio degli interessi legali è fissato nella misura dell’1% in ragione d’anno.
Effetti sulle sanzioni civili
La circolare precisa che il medesimo tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili, secondo i criteri già illustrati nelle precedenti circolari Inail richiamate.
Allegato di riepilogo
Per offrire un quadro complessivo dell’evoluzione del parametro, la circolare segnala un allegato contenente le misure dei tassi di interesse legale vigenti dal 1997.
Punti principali
Nuovo saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2014
A decorrere dal 1° gennaio 2014 il tasso di interesse legale è stabilito nella misura dell’1% per anno. La modifica deriva dal decreto 12 dicembre 2013 del Ministro dell’economia e delle finanze ed è richiamata con riferimento all’art. 1284, comma 1, del codice civile.
Rilevanza per le sanzioni civili
La circolare precisa che il tasso di interesse legale costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili, in continuità con quanto già illustrato nelle circolari Inail n. 56/2001 e n. 73/2003.
Quadro normativo di riferimento
Sono richiamati la legge n. 388 del 23 dicembre 2000, art. 116, commi 15, 16 e 17; l’art. 1284, comma 1, c.c.; il decreto ministeriale 12 dicembre 2013; e le precedenti circolari Inail n. 56/2001, n. 73/2003 e n. 65/2011.
Allegato riepilogativo
Per agevolare la consultazione, la circolare segnala che è allegato un prospetto delle misure del tasso di interesse legale in vigore dal 1997.
Testo integrale
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