Circolare Inail n. 60 del 16 dicembre 2013
Cooperative agricole e loro consorzi assicurati ai sensi del Titolo I del Dpr 1124/1965 non operanti in zone di montagna o svantaggiate. Applicazione delle riduzioni ai premi assicurativi in proporzione alla quantita di prodotto coltivato o allevato dai soci in zone di montagna o svantaggiate e conferito alle cooperative/consorzi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per effetto dell’art. 32, comma 7-ter, del d.l. 69/2013 convertito dalla legge 98/2013, le cooperative agricole e i loro consorzi non ubicati in zone di montagna o svantaggiate possono ottenere le riduzioni dei premi assicurativi Inail anche in proporzione alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai soci in tali zone e poi conferito alla cooperativa. Vengono richiamati i presupposti soggettivi, il coordinamento con le agevolazioni già previste per le cooperative operanti direttamente in zone montane o svantaggiate, i casi di esclusione e la decorrenza limitata ai premi non ancora accertati. La circolare indica inoltre le istruzioni operative per l’autoliquidazione 2013/2014, con obbligo di indicare la percentuale nella dichiarazione telematica delle retribuzioni.
Riduzioni contributive per cooperative agricole e consorzi non operanti in zone montane o svantaggiate, in proporzione ai prodotti conferiti dai soci
Cooperative agricole e riduzioni contributive proporzionali ai prodotti conferiti dai soci
La circolare Inail n. 60 del 16 dicembre 2013 chiarisce l’estensione delle riduzioni dei premi assicurativi alle cooperative agricole e ai loro consorzi che non operano direttamente in zone di montagna o svantaggiate, ma che ricevono dai propri soci prodotti coltivati o allevati in tali aree e successivamente conferiti alla cooperativa. Il documento dà attuazione alla norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 32, comma 7-ter, del d.l. 69/2013, convertito dalla legge 98/2013, e disciplina anche modalità operative, decorrenza e limiti di applicazione.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama il complesso delle fonti che regolano la materia, in particolare:
- la legge 15 giugno 1984, n. 240, recante la disciplina previdenziale e assistenziale per le imprese cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici;
- la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 9, comma 5, sulle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo operanti in zone montane o svantaggiate;
- la legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 45;
- il d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, art. 32, comma 7-ter. Sono inoltre richiamate diverse precedenti circolari Inail, che hanno già trattato in passato i profili assicurativi e applicativi del settore.
Soggetti interessati e inquadramento assicurativo
La circolare precisa che il beneficio riguarda esclusivamente le imprese cooperative e i consorzi di cui alla legge 240/1984 che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei soci, ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall’allevamento di animali, purché non si approvvigionino normalmente e in modo continuativo dal mercato in misura prevalente.
Sotto il profilo assicurativo, tali soggetti:
- sono inquadrati nel settore agricoltura ai fini previdenziali;
- ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, applicano le disposizioni del settore industria, per effetto della deroga prevista dall’art. 3, comma 1, della legge 240/1984;
- per la gestione dell’obbligo assicurativo dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato, sono collocati nella Gestione tariffaria "Altre Attività".
La circolare richiama anche l’estensione, operata dalla legge 247/2007, del regime speciale ai lavoratori a tempo determinato, limitatamente all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Agevolazioni già previste per le cooperative operanti in zone montane o svantaggiate
Viene ricordato che l’art. 9, comma 5, della legge 67/1988 prevede agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, applicate in sede di autoliquidazione.
Per le cooperative agricole e i loro consorzi, la circolare indica le riduzioni attualmente in essere:
- 75% per le cooperative operanti in zone di montagna;
- 68% per quelle operanti in zone svantaggiate.
Per la delimitazione di tali zone si rinvia alle disposizioni richiamate e ai provvedimenti del Cipe indicati nel testo.
Estensione della riduzione alle cooperative non ubicate nelle zone agevolate
Il punto centrale della circolare è l’effetto dell’art. 32, comma 7-ter, della legge 98/2013: anche le cooperative agricole e i loro consorzi non operanti in zone di montagna o svantaggiate possono fruire delle riduzioni, ma solo in proporzione alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci in aree agevolate e poi conferito alla cooperativa.
La circolare specifica che l’agevolazione si applica anche quando il socio utilizza contratti agrari di natura associativa previsti dal codice civile, ossia:
- mezzadria;
- colonia parziaria;
- compartecipazione;
- soccida.
Tali contratti sono richiamati come forme residuali e ad esaurimento.
Limiti, non cumulabilità ed esclusioni
Le riduzioni proporzionali introdotte dalla norma non si sommano a quelle già spettanti alle cooperative che operano direttamente in zone montane o svantaggiate. Pertanto, se una cooperativa beneficia già della riduzione del 68% o del 75%, non può applicare ulteriori riduzioni sulla medesima base contributiva per il prodotto conferito dai soci.
Inoltre, la circolare ribadisce che le agevolazioni non spettano:
- se i lavoratori sono occupati in violazione delle norme sulle comunicazioni obbligatorie ai servizi per l’impiego;
- nei casi di evasione contributiva ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), della legge 388/2000.
Decorrenza della disciplina
La norma interpretativa esclude espressamente la ripetizione di eventuali versamenti contributivi già effettuati prima della sua entrata in vigore. Ne deriva che le riduzioni sono applicabili solo ai premi non ancora accertati.
La circolare precisa, inoltre, che:
- nessuna riduzione può essere riconosciuta per il premio di autoliquidazione 90/2013, anche se rateizzato;
- le riduzioni operano dalla successiva autoliquidazione 2013/2014;
- la scadenza rilevante è il 16 febbraio 2014;
- il beneficio riguarda sia il premio anticipato dovuto per il 2014, sia la regolazione riferita al 2013.
Istruzioni operative per l’autoliquidazione
Per usufruire dell’agevolazione, le cooperative agricole e i consorzi non operanti in zone di montagna o svantaggiate devono indicare nella dichiarazione telematica delle retribuzioni erogate nel 2013 la percentuale del prodotto conferito dai soci proveniente da zone agevolate rispetto al totale del prodotto trasformato, manipolato e commercializzato.
La circolare precisa che:
- i dati devono essere considerati su base annua;
- l’indicazione nella dichiarazione equivale a richiesta del beneficio;
- il dichiarante attesta di avere verificato la sussistenza dei requisiti di legge;
- restano salvi i controlli Inail sulla reale sussistenza delle condizioni.
Il modello della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione è stato modificato in funzione di tale disciplina.
Modalità di presentazione e strumenti telematici
La dichiarazione annuale delle retribuzioni deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, tramite i servizi disponibili sul sito Inail, in particolare:
- Servizi on line;
- Autoliquidazione;
- Alpi online;
- Invio telematico dichiarazione salari.
I servizi telematici destinati alla trasmissione delle dichiarazioni per l’autoliquidazione 90/2014 sarebbero stati aggiornati, con termine di presentazione delle dichiarazioni retributive fissato al 16 marzo 2014. La circolare segnala anche che le informazioni operative aggiornate sarebbero state pubblicate nella Guida all’autoliquidazione e che era stato predisposto un foglio di calcolo per agevolare il calcolo del premio con applicazione della riduzione.
Conclusione operativa
La circolare conferma che, per le cooperative agricole e i loro consorzi, nulla cambia per le modalità ordinarie di applicazione e calcolo delle riduzioni già previste per chi opera direttamente in zone montane o svantaggiate. La novità riguarda invece l’estensione del beneficio, in misura proporzionale, anche alle cooperative non ubicate in tali zone, a condizione che il prodotto provenga dai soci e sia stato coltivato o allevato in aree agevolate.
Punti principali
Oggetto e finalità della circolare
La circolare disciplina l’applicazione delle riduzioni dei premi assicurativi Inail alle cooperative agricole e ai loro consorzi assicurati ai sensi del Titolo I del Dpr 1124/1965, quando non operano direttamente in zone di montagna o svantaggiate ma utilizzano prodotto coltivato o allevato dai soci in tali aree e conferito alla cooperativa. La finalità è dare attuazione alla norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 32, comma 7-ter, della legge 98/2013.
Soggetti beneficiari e inquadramento assicurativo
Le disposizioni riguardano le imprese cooperative e i loro consorzi di cui alla legge 240/1984, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei soci e che non ricorrono normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti di mercato prevalenti rispetto ai prodotti trattati. Ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tali soggetti restano inquadrati nella gestione tariffaria "Altre Attività", pur essendo previdenzialmente inseriti nel settore agricoltura, per effetto della parziale deroga prevista dall’art. 3, comma 1, della legge 240/1984.
Agevolazioni per cooperative operanti in zone montane o svantaggiate
La circolare richiama le riduzioni già spettanti ai datori di lavoro agricolo operanti in territori montani o in zone agricole svantaggiate ai sensi dell’art. 9, comma 5, della legge 67/1988. Per le cooperative agricole e i loro consorzi le misure attualmente indicate sono pari al 75% per le cooperative operanti in zone di montagna e al 68% per quelle operanti in zone svantaggiate, con delimitazione delle aree rinviata alle norme e ai provvedimenti richiamati nella circolare.
Nuova estensione introdotta dalla legge 98/2013
In base alla norma interpretativa, il beneficio deve essere riconosciuto anche alle cooperative e ai consorzi non operanti in zone montane o svantaggiate, limitatamente alla quota di prodotto coltivato o allevato dai soci in tali zone e successivamente conferito. La percentuale di riduzione va quindi applicata in modo proporzionale alla quantità di prodotto agevolabile. La disposizione include anche i casi in cui il socio si avvalga di contratti agrari di natura associativa (mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e soccida).
Cumulo e cause di esclusione
Le riduzioni riconosciute in proporzione al prodotto conferito non si cumulano con quelle spettanti alle cooperative che operano direttamente in zone di montagna o svantaggiate. Se, ad esempio, è già applicata la riduzione del 68%, non può aggiungersi la riduzione del 75% sulla medesima base. Le agevolazioni non spettano inoltre nei casi di occupazione di lavoratori in violazione delle norme sulle comunicazioni obbligatorie ai servizi per l’impiego e nei casi di evasione contributiva ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), della legge 388/2000.
Decorrenza e limiti temporali
La circolare precisa che non si procede alla ripetizione di contributi già versati anteriormente all’entrata in vigore della disposizione. Le riduzioni sono quindi applicabili solo ai premi non ancora accertati e, in concreto, dalla autoliquidazione 2013/2014, con scadenza 16 febbraio 2014, sia sul premio anticipato 2014 sia sul conguaglio relativo al 2013. Non può quindi essere riconosciuta alcuna riduzione per il premio di autoliquidazione 90/2013.
Adempimenti operativi per la richiesta del beneficio
Per ottenere la riduzione, le cooperative agricole e i consorzi non operanti in zone di montagna o svantaggiate devono indicare nella dichiarazione telematica delle retribuzioni erogate nel 2013 la percentuale del prodotto coltivato o allevato dai soci in zone agevolate e conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto trasformato, manipolato e commercializzato. Entrambi i valori devono essere considerati su base annua. L’indicazione equivale a domanda di applicazione del beneficio, restando ferma la facoltà dell’Inail di effettuare controlli sulla sussistenza dei requisiti.
Modalità telematiche e strumenti di supporto
La dichiarazione annuale delle retribuzioni deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica tramite i servizi Inail sul sito istituzionale. I servizi per la trasmissione delle dichiarazioni relative all’autoliquidazione 90/2014 saranno aggiornati entro il termine del 16 marzo 2014. La circolare richiama inoltre la Guida all’autoliquidazione 2013/2014 per gli aggiornamenti e segnala la predisposizione di un apposito foglio di calcolo per facilitare il calcolo del premio 90/2014 con applicazione della riduzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 17 dic 2013Circolare Inail n. 61 del 17 dicembre 2013
- Circolare · 19 dic 2013Circolare Inail n. 63 del 19 dicembre 2013
- Circolare · 19 dic 2013Circolare Inail n. 62 del 19 dicembre 2013
- Circolare · 20 dic 2013Circolare Inail n. 64 del 20 dicembre 2013
- Circolare · 9 dic 2013Circolare Inail n. 59 del 9 dicembre 2013
- Circolare · 23 dic 2013Circolare Inail n. 65/Inps n. 179 del 23 dicembre 2013
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →