Salta al contenuto
Circolare

Circolare Inail n. 65/Inps n. 179 del 23 dicembre 2013

Gestione delle attivita relative alla riscossione dei contributi e all'erogazione delle prestazioni per malattia, maternita, disabilita, donazione sangue per il personale assicurato ex-Ipsema. Decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il passaggio all’INPS, dal 1° gennaio 2014, della gestione diretta della riscossione dei contributi e dell’erogazione delle prestazioni di malattia, maternità, disabilità e donazione sangue per il personale assicurato ex-Ipsema, mentre restano all’INAIL gli infortuni e le malattie professionali. Vengono individuati i destinatari, i datori di lavoro obbligati, le basi imponibili, le aliquote e le modalità di versamento e denuncia UniEmens, oltre alle regole sulle prestazioni previdenziali, sulla competenza territoriale delle sedi, sulla formazione e sugli aspetti procedurali e contabili. È inoltre previsto un periodo transitorio con utilizzo delle prassi già in uso presso l’INAIL-Sezione navigazione e collaborazione operativa tra i due Istituti.

Gestione INPS delle attività contributive e delle prestazioni per il personale ex-Ipsema dal 1° gennaio 2014

Gestione delle attività ex-Ipsema da parte di INPS e INAIL

La circolare definisce il nuovo assetto, decorrente dal 1° gennaio 2014, delle attività contributive e prestazionali relative al personale assicurato ex-Ipsema. In attuazione del d.l. n. 76/2013 convertito dalla legge n. 99/2013, l’INPS assume la gestione diretta della riscossione dei contributi e dell’erogazione delle prestazioni per malattia, maternità, disabilità e donazione sangue; l’INAIL resta competente per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Evoluzione normativa

La circolare ripercorre il quadro storico: dall’attribuzione all’INPS, dal 1° gennaio 1980, delle prestazioni economiche di malattia e maternità già gestite da enti e casse autonome, al sistema convenzionale per le Casse marittime, poi alla nascita dell’IPSEMA, alla sua soppressione e al subentro dell’INAIL, fino al nuovo trasferimento all’INPS della gestione delle prestazioni di malattia e maternità per gli assicurati ex-Ipsema. Viene precisato che l’INPS opera con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Platea dei destinatari

Dal 1° gennaio 2014 rientrano nella gestione INPS:

  • i lavoratori marittimi componenti l’equipaggio di navi battenti bandiera italiana, iscritti nel ruolo di equipaggio/licenza di navigazione o comunque imbarcati per il servizio della nave;
  • altri lavoratori imbarcati per il servizio della nave, anche se non iscritti nel ruolo o nella licenza;
  • il personale navigante dell’aviazione civile;
  • gli addetti agli uffici delle società di navigazione.

Per i marittimi, la circolare distingue tra componenti dell’equipaggio e altri lavoratori imbarcati, includendo tra questi ultimi i dipendenti dei concessionari di servizi radiotelegrafici di bordo, i dipendenti dei concessionari di altri servizi di bordo autorizzati, il personale tecnico e operaio autorizzato all’imbarco e il personale addetto ai servizi speciali nei porti durante la sosta o il disarmo.

Esclusioni

Non sono dovuti i contributi di malattia e maternità per i pescatori componenti equipaggi di natanti non superiori a 10 tonnellate di stazza lorda, autonomi o associati in cooperativa ai sensi della legge n. 250/1958.

Datori di lavoro obbligati e basi imponibili

Per i marittimi componenti l’equipaggio sono obbligati al versamento gli armatori. Sono inoltre tenuti al versamento i concessionari dei servizi radiotelegrafici di bordo, i concessionari di altri servizi di bordo autorizzati e le aziende che forniscono personale tecnico/operaio imbarcato.

Per il solo contributo di maternità sono invece obbligati:

  • le imprese di navigazione aerea che impiegano personale navigante dell’aviazione civile;
  • le società di navigazione, ossia le società armatoriali che esercitano attività di trasporto marittimo.

La contribuzione è calcolata sulla retribuzione imponibile definita dall’art. 6 del d.lgs. n. 314/1997, nel rispetto dei minimali di legge. Per la pesca si applicano i salari minimi garantiti previsti dai CCNL richiamati in circolare; per l’aviazione civile sono previsti limiti minimi mensili specifici. La circolare ricorda anche la disciplina degli sgravi contributivi previsti per le imprese armatoriali, della pesca e per determinate imprese concessionarie di servizi di bordo.

Adempimenti contributivi, posizioni e aliquote

La circolare chiarisce che la contribuzione si inserisce, per i datori di lavoro interessati, in un sistema di posizione contributiva unica con pagamento mensile tramite F24 e denuncia UniEmens mensile, ma con specifiche differenze a seconda della tipologia di impresa.

Per le imprese armatoriali e della pesca:

  • è necessaria una posizione contributiva per ciascuna nave, utilizzabile per i soli periodi di imbarco registrati;
  • la competenza territoriale è legata all’Ufficio marittimo presso cui la nave è iscritta;
  • il versamento è mensile e va effettuato entro 60 giorni dalla fine del mese di competenza;
  • in casi previsti dall’art. 172-bis cod. nav. è possibile, previa autorizzazione INPS, l’accentramento di più navi in un’unica posizione.

La circolare riporta le aliquote dal gennaio 2014 e i relativi CSC/CA:

  • per le imprese armatoriali, contribuzione malattia al 2,22%;
  • per le imprese della pesca marittima, malattia al 2,22% e maternità allo 0,46%, salvo un’ipotesi di aliquota azzerata per esoneri normativi;
  • per i dipendenti non marittimi di imprese armatoriali e della pesca, nonché per alcune altre categorie imbarcate, si utilizza la posizione ordinaria con l’aggiornamento delle contribuzioni di malattia e maternità;
  • per i concessionari di servizi di bordo autorizzati, sono previste posizioni specifiche con aliquote di malattia e maternità indicate in circolare;
  • per le imprese di navigazione aerea la contribuzione di maternità è dovuta su posizioni dedicate, senza differimento temporale dal 1° gennaio 2014.

Per i soggetti non marittimi imbarcati presso concessionari di servizi radiotelegrafici o aziende non armatoriali che forniscono personale tecnico/operaio, la contribuzione di malattia e maternità si assolve sulla posizione già usata per gli altri dipendenti. Ai fini UniEmens viene istituito il codice tipo lavoratore "IM" per il lavoratore non marittimo imbarcato, da usare solo nei periodi di effettivo imbarco.

Prestazioni previdenziali erogate dall’INPS

L’INPS eroga le prestazioni già gestite dall’IPSEMA, prevalentemente in modalità diretta. Sono menzionati accordi particolari con il Gruppo Ferrovie dello Stato, Crociere Mercurio Srl e Air Sea Holiday GmbH, per i quali è previsto il sistema di anticipazione da parte del datore di lavoro e conguaglio successivo.

Tra le prestazioni disciplinate figurano:

  • indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale;
  • indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare;
  • indennità per inabilità temporanea da malattia per marittimi in continuità di rapporto di lavoro;
  • congedo di maternità;
  • congedo di paternità;
  • congedo parentale;
  • riposi giornalieri per allattamento;
  • congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente;
  • permessi ex legge n. 104/1992;
  • congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave;
  • donazione sangue e/o midollo osseo;
  • temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune.

Per molte prestazioni la circolare rinvia alle regole del Testo Unico maternità/paternità e alle istruzioni INPS già vigenti, specificando che in una prima fase transitoria si continuerà a operare con le modalità in uso presso INAIL – Settore navigazione.

Malattia fondamentale e malattia complementare

Per la malattia fondamentale, l’indennità è pari al 75% della retribuzione percepita nei 30 giorni precedenti lo sbarco, decorre dal giorno successivo allo sbarco e può essere corrisposta fino a 12 mesi. Il marittimo deve informare il comandante o l’armatore, sottoporsi a visita medica, trasmettere la denuncia con il primo rapporto medico entro 48 ore e rispettare le fasce di reperibilità 10.00-12.00 e 17.00-19.00. L’armatore deve provvedere allo sbarco e trasmettere entro 10 giorni i dati retributivi degli ultimi 30 giorni con buste paga e contratto.

Per la malattia complementare, istituto tipico del settore marittimo, l’indennità decorre dal quarto giorno successivo alla denuncia, dura al massimo un anno dallo sbarco ed è pari al 75% della retribuzione. Hanno diritto solo specifiche categorie di equipaggi, e anche qui il lavoratore deve trasmettere la denuncia entro 48 ore e rispettare le fasce di reperibilità. Il datore di lavoro trasmette i dati retributivi degli ultimi 30 giorni precedenti lo sbarco.

Marittimi in continuità di rapporto di lavoro

I marittimi in continuità di rapporto di lavoro e di disponibilità retribuita hanno diritto a un’indennità giornaliera per malattia che si manifesta dopo il 28° giorno ed entro il 180° giorno dallo sbarco. L’indennità decorre dal quarto giorno successivo alla denuncia ed è pari al 50% per i primi 20 giorni e al 66,66% dal 21° al 180° giorno, sulla retribuzione effettivamente goduta alla data della malattia.

Maternità, paternità, congedi e riposi

Per il congedo di maternità si applica integralmente il d.lgs. n. 151/2001: durata complessiva di cinque mesi, indennità all’80% della retribuzione del mese precedente l’astensione, applicabile anche in caso di adozione e affidamento. In fase transitoria la domanda continua a essere presentata con le modalità in uso, con certificato medico di gravidanza e dati retributivi; successivamente saranno introdotte modalità telematiche.

Il congedo di paternità spetta nei casi previsti dall’art. 28 del Testo Unico, in alternativa alla madre, con indennità pari all’80% della retribuzione del mese precedente l’astensione.

Il congedo parentale spetta nei primi otto anni di vita del bambino; l’indennità è pari al 30% della retribuzione e, in via generale, è riconosciuta fino a sei mesi complessivi entro il terzo anno di età del bambino, con estensioni e limiti reddituali per i periodi ulteriori.

I riposi giornalieri per allattamento spettano alla madre entro il primo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia, in misura di 2 ore al giorno se l’orario è pari o superiore a sei ore, oppure 1 ora se inferiore. In determinati casi spettano anche al padre; in caso di parto plurimo le ore sono raddoppiate.

La circolare disciplina anche il congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente, per nascite, adozioni e affidamenti dal 1° gennaio 2013, con un giorno di congedo obbligatorio e uno o due giorni facoltativi, subordinati alla rinuncia della madre a corrispondenti giorni di maternità. La domanda va presentata all’INPS con i dati retributivi del datore di lavoro e, per il facoltativo, con la dichiarazione di rinuncia della madre.

Permessi ex legge n. 104/1992 e congedo straordinario

Per l’assistenza a persone con disabilità grave, la circolare riepiloga i permessi retribuiti ex art. 33 legge n. 104/1992 e il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001. Sono indicati i soggetti beneficiari, le diverse ipotesi per genitori di figli disabili di età inferiore a 3 anni, tra 3 e 8 anni, e per coniuge, parenti e affini fino al 2° o 3° grado, nonché per il lavoratore disabile grave.

Per il congedo straordinario è indicato l’ordine di priorità dei beneficiari: coniuge convivente, genitori, figli conviventi, fratelli o sorelle conviventi, parente o affine entro il terzo grado convivente, con la precisazione su cosa si intenda per "mancanti" e quali patologie invalidanti rilevino. Permessi e congedo straordinario spettano dalla data di domanda; in fase transitoria la domanda è presentata con le modalità attualmente in uso e con i dati retributivi del datore di lavoro.

Donazione sangue e temporanea inidoneità all’imbarco

Per la donazione di sangue e/o midollo osseo, il lavoratore dipendente ha diritto a una giornata di riposo retribuita e all’accredito figurativo. Il datore di lavoro può ottenere il rimborso della retribuzione corrisposta, in fase transitoria, secondo le modalità in uso con possibilità di conguaglio; i datori non tenuti a UniEmens presentano domanda su apposito modello, entro la fine del mese successivo al pagamento, allegando la certificazione sanitaria con dati del donatore, giorno e ora del prelievo e quantità minima di sangue prelevato.

La temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune, disciplinata dalla legge Focaccia, spetta ai marittimi giudicati temporaneamente non idonei al termine di un periodo di inabilità per malattia o infortunio. L’indennità è pari al 75% della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco ed è corrisposta fino a un anno dalla dichiarazione. La circolare rinvia a una successiva istruzione operativa INPS per le modalità applicative.

Regolazione contabile tra INAIL e INPS

Per l’anno 2014 i contributi a carico degli armatori per la copertura delle prestazioni di inidoneità temporanea alla navigazione, pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo dichiarato, sono incassati dall’INAIL; successivamente, a seguito dell’approvazione del consuntivo, INAIL e INPS procederanno alla regolazione contabile a favore dell’INPS, previa analisi attuariale dell’incidenza delle indennità per malattia comune rispetto a quelle per infortuni e malattie professionali.

Gestione degli eventi e periodo transitorio

Gli eventi del 2013 che proseguono nel 2014 sono gestiti dall’INAIL fino al 31 dicembre 2013 e successivamente dall’INPS, con trasmissione della documentazione. Per limitare i disagi, INPS e INAIL hanno previsto un periodo di collaborazione operativa e gestionale anche nel 2014, in attesa della piena uniformazione delle procedure.

Strutture territoriali, carichi di lavoro e formazione

In una prima fase le domande e le prestazioni restano concentrate nelle sedi storicamente competenti ex IPSEMA: Napoli, Palermo, Genova, Trieste e Bari, con il supporto di Messina, Mazara del Vallo e Molfetta. La circolare assegna a ciascuna sede l’ambito territoriale di competenza in base ai porti di iscrizione delle navi e alla residenza/domicilio degli assicurati. Questa distribuzione ha validità per il periodo transitorio, presumibilmente fino al 30 giugno 2014, al termine del quale è prevista una redistribuzione più omogenea dei carichi di lavoro.

La gestione diretta richiede anche un percorso formativo del personale delle strutture coinvolte, avviato con un corso on the job, per trasferire competenze normative, procedurali e operative.

Aspetti procedurali e contabili

Le procedure informatiche sono in fase di adeguamento. Sul sito INPS saranno resi disponibili solo alcuni servizi web: denuncia prima iscrizione per le nuove unità, visualizzazione denunce, variazioni anagrafiche, cessazione attività e denuncia delle retribuzioni limitatamente alla quota utile per il calcolo delle prestazioni INPS. Non saranno invece utilizzabili per la gestione dei contributi, che segue gli specifici paragrafi della circolare.

I datori di lavoro già dotati delle credenziali INAIL potranno usare quelle stesse credenziali anche sui servizi INPS; gli altri dovranno rivolgersi alla sede INPS competente. In fase transitoria la denuncia delle retribuzioni può essere inviata anche via PEC. Dal punto di vista contabile, i fatti amministrativi derivanti dai contributi e dalle prestazioni sono già coperti da un piano dei conti specifico e saranno progressivamente automatizzati nei sistemi informatici dell’Istituto.

Punti principali

Trasferimento delle funzioni all’INPS

Dal 1° gennaio 2014 l’INPS assume la gestione diretta dell’accertamento e riscossione dei contributi e dell’erogazione delle prestazioni economiche per malattia, maternità, disabilità e donazione sangue relative al personale assicurato ex-Ipsema, in attuazione dell’art. 10, comma 3, del d.l. n. 76/2013 convertito dalla legge n. 99/2013. L’INAIL conserva invece le funzioni relative all’assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Destinatari e esclusioni

La disciplina riguarda i lavoratori marittimi componenti l’equipaggio di navi battenti bandiera italiana, nonché altri lavoratori imbarcati per il servizio della nave, il personale navigante dell’aviazione civile e gli addetti agli uffici delle società di navigazione. Sono esclusi i pescatori componenti equipaggi di natanti non superiori a 10 tonnellate stazza lorda, autonomi o associati in cooperativa ai sensi della legge n. 250/1958.

Soggetti obbligati e contribuzione

Per i marittimi componenti l’equipaggio sono tenuti al versamento i soggetti che esercitano l’impresa di navigazione, cioè gli armatori, nonché i concessionari di servizi radiotelegrafici di bordo, i concessionari di altri servizi di bordo autorizzati e le aziende che forniscono personale tecnico/operaio imbarcato. Alcuni soggetti versano anche il solo contributo di maternità, come le imprese di navigazione aerea e le società di navigazione per gli addetti agli uffici. La retribuzione imponibile è quella di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 314/1997, con specificità per pesca e aviazione civile.

Aliquote, posizioni contributive e UniEmens

La circolare dettaglia CSC, CA e aliquote per imprese armatoriali, pesca, concessionari di servizi di bordo e navigazione aerea. Per alcune categorie la contribuzione di maternità è dovuta dal 1° gennaio 2014 senza differimento, mentre per le imprese armatoriali della pesca restano regole specifiche di posizione nave e versamento mensile entro 60 giorni dalla scadenza del mese di competenza. È introdotto nel flusso UniEmens il codice tipo lavoratore "IM" per i lavoratori non marittimi imbarcati.

Prestazioni INPS e competenza INAIL

L’INPS eroga le prestazioni di malattia fondamentale, malattia complementare, malattia per marittimi in continuità di rapporto, congedo di maternità, paternità e parentale, riposi per allattamento, permessi e congedo straordinario per disabilità, donazione sangue e temporanea inidoneità all’imbarco per malattia comune. Restano in capo all’INAIL gli infortuni e le malattie professionali e la temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a tali eventi.

Gestione transitoria e strutture territoriali

Per evitare disagi agli utenti, INPS e INAIL operano in collaborazione per una fase transitoria nel 2014, con gestione iniziale presso le sedi già ex IPSEMA di Napoli, Palermo, Genova, Trieste e Bari, più Messina, Mazara del Vallo e Molfetta come supporto. La circolare assegna a ciascuna sede l’ambito territoriale di competenza e prevede una successiva distribuzione più omogenea dei carichi di lavoro, presumibilmente entro il 30 giugno 2014.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.