Cassazione Penale, Sentenza n. 26435/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Hedhili impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Roma, accogliendo l'appello della Procura, aveva riformato il provvedimento del G.I.P. che aveva rigettato la richiesta di custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva: 1) insufficienza e vizio di motivazione del compendio indiziario, fondato prevalentemente su intercettazioni ambientali tra terzi e prive di riscontri esterni; 2) errore nella valutazione degli elementi identificativi che avrebbero collegato lo pseudonimo "Er Giaguaro" all'indagato; 3) mancata valutazione della causa di giustificazione della legittima difesa; 4) violazione del principio di proporzionalità nella scelta della misura cautelare, atteso l'assenza di precedenti specifici, la debolezza del quadro indiziario e la distanza temporale dal fatto (circa tre anni), con richiesta di misure meno afflittive (arresti domiciliari, braccialetto elettronico, divieto di comunicazione/incontro).
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha confermato che il Tribunale del riesame aveva correttamente valutato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, rilevando: la corrispondenza tra le intercettazioni ambientali (in cui la vittima e terzi descrivono l'aggressione e indicano lo pseudonimo "Er Giaguaro"), riscontri parziali forniti da immagini di videosorveglianza (comportamento della vittima, azioni dell'indagato), la presenza di una lesione alla gola compatibile con una coltellata profonda (fotografia in atti) e dichiarazioni post factum dell'indagato che esprimevano volontà omicida. La Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari e ha ritenuto che le intercettazioni tra terzi possano costituire prova diretta ai fini dei gravi indizi, senza necessità di riscontro ex art. 192, comma 3 c.p.p., purché valutate secondo criteri di linearità logica. Sulla sussistenza delle esigenze cautelari ha valorizzato, oltre alla gravità dell'azione (colpo alla gola con coltello seghettato), i successivi carichi pendenti specifici dell'indagato, precedenti per evasioni e reati connessi, l'uso di stupefacenti e la pericolosità mostrata, ritenendo che misure meno afflittive non sarebbero idonee a contenere il rischio di reiterazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
non presente una citazione testuale completa oltre al riferimento
La Corte richiama che le intercettazioni tra terzi, se contenenti elementi di accusa, possono costituire fonte probatoria diretta senza necessità di riscontro ai sensi del citato comma, purché giudicate con criteri di logicità e coerenza
riferimento generico ai reati per i quali l'indagato ha carichi pendenti
Gli artt. citati sono evocati per segnalare carichi pendenti rilevanti ai fini della prognosi di pericolosità e della misura cautelare (la Corte utilizza tali pregressi come indici della personalità violenta e del rischio di reiterazione)
riferimento generico ai reati per i quali l'indagato ha carichi pendenti
Richiamato in relazione a precedenti penali o carichi pendenti che rafforzano la valutazione negativa della capacità di autocontrollo e l'inidoneità di misure meno afflittive
Massime di principio
- Le intercettazioni ambientali anche tra terzi possono costituire prova diretta e fondare gravi indizi di colpevolezza; non è sempre necessario un riscontro esterno se il contenuto è valutato logicamente e coerentemente
- Il sindacato di legittimità sulla misura cautelare è limitato al controllo della congruità e logicità della motivazione: la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione fattuale se questa è adeguatamente argomentata
- La identificazione di un indagato tramite uno pseudonimo può essere ritenuta valida se supportata da elementi fattuali (annotazioni di servizio, dichiarazioni di terzi, comportamenti e riscontri video) che colleghino lo pseudonimo alla persona
- La sussistenza dell'animus necandi può essere desunta da una combinazione di elementi: zona colpita (gola), arma impiegata, entità della lesione, dinamica (colpo alle spalle) e dichiarazioni post eventum dell'autore
- La legittima difesa è valutata con criterio di proporzionalità: reazioni fortemente sproporzionate rispetto ad un'aggressione non grave (es. schiaffi) rendono difficile far valere la giustificazione della difesa
- Per l'applicazione della custodia cautelare si valutano congiuntamente gravità del fatto, concretezza del pericolo di reiterazione, personalità dell'indagato (precedenti, carichi pendenti, uso di stupefacenti) e la valutazione se misure meno afflittive siano idonee a prevenire il rischio
- Nel ricorso avverso misure cautelari è strategico contestare la logica e la congruità della motivazione del giudice di merito; questioni puramente rivalutative dei fatti hanno scarse possibilità di successo in sede di legittimità
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