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Ordinanza

Ordinanza n. 592/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione cautelare della Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”) (doc. 1) e di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui il documento di consultazione n. 133/2022/R/eel del 29 marzo 2022, recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (doc. 2) e il comunicato pubblicato sul sito GSE in data 07 luglio 2022, recante “extra profitti, online il portale per la richiesta di esenzione” (doc. 3), nonché, quali atti meramente consequenziali, le comunicazioni del GSE ricevute da ciascun ricorrente e qui elencate (e allegate al presente ricorso, suddivisa per ciascun ricorrente, doc. 4): Società Agricola Montessu S.r.l., GSEWEB/P20220372678 del 08/07/2022; Azienda Agricola Villa D'Orri di William Manca di Villahermosa, GSEWEB/P20220371205 del 08/07/2022; Società Agricola Agriarina S.r.l., GSEWEB/P20220366450 del 08/07/2022; Società Agricola Merendi, GSEWEB/P20220393241 del 09/07/2022; Azienda Agricola Mancini Renato, GSEWEB/P20220359137 del 08/07/2022; Martinico Ornamental Plants dei F.lli S. & V.W. Martinico Società Agricola S.S., GSEWEB/P20220391079 del 09/07/2022; Tenuta di Bagnoli S.r.l. Società Agricola, GSEWEB/P20220362231 del 08/07/2022; Società Agricola Tecnoagri S.r.l., GSEWEB/P20220365266 del 08/07/2022; Società Semplice Agricola Vassuri Massimo ed Alessandro, GSEWEB/P20220367578 del 08/07/2022; Società Agricola Bordignano S.S., GSEWEB/P20220364899 del 08/07/2022; Poggio Macina S.a.r.l. GSEWEB/P20220396439 del 10/07/2022; Società Agricola Colle D'oro S.S., GSEWEB/P20220377485 del 08/07/2022; EAS Tibia S.r.l. Agricola, GSEWEB/P20220387986 del 09/07/2022; Angelo Peritore & C. Società Semplice Agricola, GSEWEB/P20220384166 del 09/07/2022; Soc. Agricola Cascina Ronchetto di Bresciani Marco e Luca S.S, GSEWEB/P20220369187 del 08/07/2022; Azienda Agricola Corte Belfiore di Bresciani Elio, GSEWEB/P20220389765 del 09/07/2022; Azienda Agricola Corte Belfiore di Zanoni Roberta, GSEWEB/P20220382835 del 09/07/2022; Azienda Agricola Stoffi di Emanuele Papotti, GSEWEB/P20220369523 del 08/07/2022; Bentasol S.r.l. Soc. Agricola, GSEWEB/P20220387553 del 09/07/2022; San Donato Società Agricola a responsabilità limitata, GSEWEB/P20220374733 del 08/07/2022; San Giacomo Società Agricola a responsabilità limitata, GSEWEB/P20220371099 del 08/07/2022; San Giorgio Società Agricola a responsabilità limitata GSEWEB/P20220362619 del 08/07/2022; Albacara Società Agricola S.r.l., GSEWEB/P20220379036 del 09/07/2022; Agrisole società semplice agricola, GSEWEB/P20220357957 del 07/07/2022; Società Agricola Il Vivaio S.S., GSEWEB/P20220396504 del 10/07/2022; Società Agricola Semplice Il Frutteto, GSEWEB/P20220389501 del 09/07/2022; Società Agricola Sant'Andre' S.S., GSEWEB/P20220380945 del 09/07/2022; Future Energy Sud Società Agricola S.r.l., GSEWEB/P20220370096 del 08/07/2022; Future Energy Trinacria Società Agricola S.r.l., GSEWEB/P20220363426 del 08/07/2022; Azienda Valli di Adriano Miola & C. GSEWEB/P20220369020 del 08/07/2022; La Darsena S.n.c. Società Agricola di Piero Manzoni, GSEWEB/P20220359138 del 08/07/2022; Green Land di Giuseppe Ciccaglione Società Semplice Agricola, GSEWEB/P20220355984 del 07/07/2022; Azienda Agricola Isabella s.s. Società Agricola, GSEWEB/P20220391754 del 09/07/2022; AZIENDA AGRICOLA LA GHIAIA DI LANZ HANNES, GSEWEB/P20220386138 del 09/07/2022; AZIENDA AGRICOLA SANTA MARCELLA DI BONGHI FRANCESCO, GSEWEB/P20220360730 del 08/07/2022; Orlandelli Gioachino e Franco Società Semplice Società Agricola, GSEWEB/P20220381427 del 09/07/2022; Gretano Società Agricola S.r.l., GSEWEB/P20220395614 del 10/07/2022; Azienda Agricola Pietro Nenni Di Pierpaolo Fontana Nenni, GSEWEB/P20220365932 del 08/07/2022; AZIENDA AGRICOLA MARTA SEMPIO, GSEWEB/P20220367146 del 08/07/2022; Az. Agr. Le Fonti di Nannetti Alessandro, GSEWEB/P20220377830 del 09/07/2022; Azienda Agricola la Vedovella di Bentini Gianluigi, GSEWEB/P20220373491 del 08/07/2022; Azienda Agricola Pairotto Laura, GSEWEB/P20220385104 del 09/07/2022; Azienda Agricola Podere Capanna e Sant'Andrea di Soldati Alberto, GSEWEB/P20220356469 del 07/07/2022; Azienda Agricola S. Paolo S.r.l., GSEWEB/P20220375788 del 08/07/2022; eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, e modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”), in via di conversione, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”, doc. 5), in via di conversione, con la normativa in materia di aiuti di Stato, di cui agli artt. 107 e 108 TFUE, nonché con la normativa Europea in materia di energia, di cui alle Direttive 2001/77 E 2009/28/CE, alla Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e alla Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, nonché con l'art. 194 del TFUE, nonché in relazione all'art. 1 del protocollo 1 alla CEDU e 17 della CDFUE. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Agricola Montessu S.r.l. il 15/12/2022: per l'annullamento degli atti già gravati con il ricorso introduttivo, per il diretto contrasto con le previsioni di cui agli artt. nn. 6, 7 e 8 e ss del Regolamento segnatamente: (i) la Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”) (doc. 1); e tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui (ii) il documento di consultazione n. 133/2022/R/eel del 29 marzo 2022, recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (doc. 2); e (iii) il comunicato pubblicato sul sito GSE in data 07 luglio 2022, recante “extra profitti, online il portale per la richiesta di esenzione” (doc. 3); (iv), nonché, quali atti meramente consequenziali, le comunicazioni del GSE ricevute da ciascun ricorrente (doc. 4); nonchè (ii) delle “Regole Tecniche - ART. 15-BIS DEL DL 27 GENNAIO 2022, N. 4, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 28 MARZO 2022, N. 25” emanate dal GSE e non oggetto di pubblicazione, nonché di tutti gli atti consequenziali, inclusi ove occorrer possa, le fatture emesse dal medesimo GSE a partire dal 7 ottobre 2022 in relazione ai conguagli sulla produzione da febbraio 2022 a giugno 2023; e per l'accertamento del difetto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 15 bis del DL 4/2022 e per la conseguente nullità di tutti gli atti applicativi emanati dal GSE; eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, e modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”), in via di conversione, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”, doc. 5), con il Regolamento n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, nonché con la normativa in materia di tutela concorrenza e aiuti di Stato, di cui agli artt. 3, 101 e 103; 107 e 108 TFUE e del Protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, nonché con la Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e con l'art. 194 del TFUE, sul mercato elettrico europeo, nonché con la Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Per quanto riguarda i motivi aggiunti il 12/6/2023: per l'annullamento - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 4 aprile 2023 n. 143/2023/R/Eel, recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito, anche “Delibera 143”) (doc. 11); - dell'Allegato A alla suddetta Deliberazione n. 143/2023/R/Eel, recante “Modalità per l'attuazione dell'art. 15-bis del decreto legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito, anche “Delibera 143 e relativo Allegato A”) (doc. 12); - della Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”), già gravata, e relativi atti presupposti, connessi e conseguenziali, e previo accertamento dell'intervenuto mancato mantenimento dell'art. 15-bis del DL 4/2022 e s.m.i. ad opera della L. n. 197/2022, e/o eventualmente previa disapplicazione della Legge 197/2022, ove si tenga che abbia mantenuto in vigore l'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i., e del medesimo art. 15 bis del DL 4/2022 e s.m.i. per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; eventualmente previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. con il Regolamento n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, nonché con la normativa in materia di tutela concorrenza e aiuti di Stato, di cui agli artt. 3, 101 e 103; 107 e 108 TFUE e del Protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, nonché con la Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e con l'art. 194 del TFUE, sul mercato elettrico europeo, nonché con la Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. e/o previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. e della L. n. 197/2022, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione, Per quanto riguarda i motivi aggiunti il 24\4\2025: per l’annullamento della comunicazione inviata alla Società mediante portale produttori, recante “Extraprofitti – Prosegue il processo di fatturazione del GSE” e del provvedimento implicito di prima applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023, nonché per l'annullamento di tutti i provvedimenti ivi indicati Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23\4\2026: per l'annullamento, previa sospensione delle fatture del 26 febbraio 2026, nn. 162263, 162264, 162265, 162266, 162588, 162589, 162804, 162805, 162889, 162890, 162973, 162974, 163264, 163265, 163312, 163313, 163561, 163562, 163679, 163680, 163905, 163907, 163946, 163979, 163980, 163990, 163991, 164521, 164522, 164813, 164814, 164815, 164816, 164817, 164818, 165535, 165536, 165565, 165566, 165653, 165654, 166530, 166531, 161557, 161558, 161559, 161560, 161561, 161562, 161838, 161839 (docc. 46d, 46e, 47d, 47e, 48a, 48b, 50a, 50b, 52b, 52c, 53b, 53c, 55b, 55c, 57b, 57c, 58e, 58f, 60b, 60c, 60d, 60e, 61b, 61c, 61d, 61e, 61f, 61g, 62b, 62c, 63b, 63c, 64b, 64c, 65b, 65c, 66a, 66b, 66c, 66d, 66e, 66f, 68a, 70b, 70c, 72b, 72c, 74b, 74c, 75b, 75c), emesse dal GSE S.p.A.; delle diffide di pagamento inviate dal GSE S.p.A. in data 17 febbraio 2026 e 27 marzo 2026; dell'avviso automatico generato dal portale GSE; del provvedimento implicito di applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023;

Giustizia amministrativa202202231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibere ARERA n. 266/2022/R/eel e n. 143/2023/R/eel, atti applicativi del meccanismo sugli extraprofitti dell’energia elettrica, fatture e diffide di pagamento emesse dal GSE

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità e amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la disciplina attuativa dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 sugli interventi sull’energia elettrica immessa da impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le delibere ARERA, gli atti del GSE, le regole tecniche, le comunicazioni, le fatture e le diffide di pagamento relative alla regolazione delle partite economiche per gli extraprofitti. Sono stati dedotti anche il difetto dei presupposti applicativi, l’illegittimità derivata degli atti applicativi, il contrasto con la normativa europea e con numerose disposizioni costituzionali, nonché richieste di rimessione alla Corte costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Con i motivi aggiunti dell’aprile 2026 sono state contestate, in particolare, le fatture emesse dal GSE e le diffide di pagamento, chiedendo la sospensione cautelare della loro efficacia. Il TAR ha riservato al merito la questione della giurisdizione amministrativa sui motivi aggiunti relativi alle fatture.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta per insussistenza del periculum in mora. Il TAR ha ritenuto che il pagamento delle fatture non determini un pregiudizio grave e irreparabile, trattandosi di una pretesa patrimoniale suscettibile di recupero. Ha inoltre considerato che, in ragione del tempo di maturazione delle pretese del GSE e del quadro normativo e disciplinare noto, gli operatori del settore, tenuti a una qualificata diligenza, avrebbero dovuto predisporre misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiare la situazione, anche rispetto agli investimenti effettuati in presenza di pretese ragionevolmente prevedibili. Le deduzioni sull’insolvenza irrimediabile derivante dal recupero coattivo o dalla compensazione con gli incentivi sono state ritenute prive di adeguato supporto probatorio, perché fondate su relazioni unilateralmente predisposte dagli operatori. La valutazione sulla giurisdizione relativa alle fatture è stata riservata alla fase di merito. Le spese cautelari sono state compensate per la novità e peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla l. 28 marzo 2022, n. 25

    Costituisce la base normativa degli interventi sulla remunerazione dell’energia elettrica immessa da determinati impianti alimentati da fonti rinnovabili e della conseguente regolazione delle partite economiche.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; la misura è stata negata per l’assenza di un pregiudizio grave e irreparabile.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    Richiamati dai ricorrenti in relazione alla compatibilità della disciplina sugli extraprofitti con la normativa europea sugli aiuti di Stato; la questione non è stata decisa nella fase cautelare.

  • art. 194 TFUE

    Richiamato dai ricorrenti con riguardo alla disciplina europea del mercato dell’energia; la questione è stata riservata o non definita in sede cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il pagamento di una somma oggetto di una pretesa patrimoniale non integra, di regola, un pregiudizio grave e irreparabile quando la somma sia suscettibile di recupero in caso di esito favorevole del giudizio.
  • L’operatore economico che agisce in un settore regolato, quando le pretese patrimoniali dell’amministrazione siano ragionevolmente prevedibili alla luce del quadro normativo e disciplinare e del tempo di maturazione delle pretese, deve predisporre adeguate misure gestionali e organizzative per fronteggiarle.
  • La deduzione del rischio di insolvenza o di dissesto quale fondamento del periculum in mora richiede un adeguato supporto probatorio; relazioni predisposte unilateralmente dalla parte interessata, se non corroborate da ulteriori elementi, non sono sufficienti.
  • La questione della giurisdizione sulle fatture emesse dal GSE nell’ambito della regolazione delle partite economiche può essere riservata alla fase di merito quando non sia necessaria per decidere la domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiRegolazione dell'energia (ARERA)Tutela cautelareGiurisdizione e riparto
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoRiparto di giurisdizione

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