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Sentenza

Sentenza del 15/04/2021 n. 549 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Imposta IMU anno 2014: avviso di accertamento (n. 11602 del 18/09/2017, notificato 22/09/2017) per omesso versamento pari a € 33.030,00 oltre sanzioni e interessi. La società ha impugnato l'avviso deducendo, fra l'altro: inesistenza dell'avviso per presunto esaurimento del potere accertativo dopo un precedente avviso; illegittima sottoscrizione da parte di funzionario privo di poteri per vizi nella delibera di nomina (mancata motivazione dell'immediata eseguibilità); carenza di motivazione dell'atto; illegittimo assoggettamento a IMU di fabbricati "merce" destinati alla vendita e mancata riduzione della base imponibile per area edificabile per intervenuti accatastamenti; illegittimità delle sanzioni.

La decisione

L'appello proposto dalla società «XX srl» è stato rigettato. La Commissione ha confermato la sentenza di primo grado e la legittimità dell'avviso di accertamento del Comune. Sono state respinte tutte le censure: il potere dell'amministrazione di annullare e, se del caso, emettere un nuovo atto impositivo in autotutela non impedisce l'emissione del nuovo avviso; la delibera comunale era divenuta esecutiva per decorrenza del termine decennale (art. 134 TUEL) e l'avviso è quindi legittimo; la motivazione dell'accertamento era sufficiente perché la contribuente poteva conoscere l'an e il quantum della pretesa; l'agevolazione IMU per immobili merce è vincolata alla presentazione della specifica dichiarazione e l'inerzia del contribuente non giustifica l'omissione; le sanzioni sono confermate in quanto la contribuente non ha provato l'assenza di colpa o una causa di forza maggiore; il gravame non è stato rimesso al primo giudice poiché il giudice d'appello poteva supplire alle omissioni. La società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio d'appello, liquidate in via equitativa in € 3.000,00.

Norme richiamate

  • Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Cura Italia")

    art. 83, comma 7, lettera h), dl. 18/2020

    ha autorizzato la trattazione scritta delle controversie; la causa è stata trattata e decisa con la forma dell'udienza a "trattazione scritta" prevista dalla norma

  • d.lgs. 546/1992 (processo tributario)

    art. 36; art. 59; art. 15, comma 1

    art.36: la sentenza dà conto degli elementi richiesti e la decisione è comprensibile; art.59: il giudice d'appello può integrare la decisione del primo grado e il rinvio al primo giudice è previsto solo per i casi tassativi indicati dalla norma; art.15 c.1: il giudice condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali

  • d.lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali)

    la deliberazione diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione se non sottoposta a controllo; la mancata motivazione dell'immediata eseguibilità è in ogni caso superata se è decorso il termine ordinario e la delibera è divenuta esecutiva

  • D.L. 6 agosto 2013, n. 102 (convertito) - disciplina IMU

    l'esenzione IMU per i "fabbricati merce" è una agevolazione di natura rigorosa che richiede la presentazione della specifica denuncia/dichiarazione per poter essere applicata; in mancanza della dichiarazione l'ente può procedere all'accertamento

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sul potere di autotutela e sostitutivo)

    Cass. civ. 8 luglio 2015, n. 14219; Cass. n. 11509/2018; Cass. 8 ottobre 2013, n. 22827; altre pronunce citate

    la P.A. ha il potere di annullare in autotutela atti illegittimi e, se necessario, di emettere un nuovo atto impositivo "sostitutivo"; l'esercizio dell'autotutela non esaurisce il potere impositivo salvo i limiti del divieto di eludere il giudicato, dei termini decadenziali per l'accertamento, del diritto di difesa e del divieto di doppia imposizione

  • Cassazione - motivazione degli atti impositivi

    l'obbligo motivazionale dell'accertamento è assolto quando il contribuente è posto in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa (an e quantum) e quindi di contestarla efficacemente; non è richiesta una motivazione analitica ove gli elementi essenziali siano indicati

  • d.lgs. 472/1997; d.lgs. 473/1997; l. 504/1992

    norme in materia sanzionatoria e IMU citate in motivazione

    le sanzioni applicate dall'ente si fondano sulla disciplina sanzionatoria tributaria e sulla normativa IMU; la conoscenza generale delle norme non esime il contribuente dal contestarle nei modi e termini previsti, e la parte non ha dimostrato errori di applicazione o causa di forza maggiore

  • D.L. 30 settembre 1994, n. 564 (convertito legge 30 novembre 1994, n. 656)

    riconosce il potere della pubblica amministrazione di provvedere in via di autotutela all'annullamento o revoca d'ufficio di atti illegittimi o infondati

Massime di principio

  • La pubblica amministrazione può annullare atti illegittimi in autotutela e, se necessario, emettere un nuovo atto impositivo "sostitutivo"; ciò non impedisce l'esercizio del potere impositivo nei limiti dei termini decadenziali, del rispetto del diritto di difesa e del divieto di ripetuta imposizione.
  • Le agevolazioni IMU (es. esenzione per immobili destinati alla vendita) sono normative di favore di interpretazione restrittiva e richiedono la preventiva presentazione della specifica denuncia/dichiarazione (art.2 co.5-bis D.L.102/2013); l'omessa denuncia impedisce l'operatività dell'agevolazione.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento è adeguata quando il contribuente può comprendere gli elementi essenziali della pretesa (an e quantum) e predisporre una difesa efficace; non serve una ricostruzione analitica completa in prima battuta.
  • La mancata disponibilità di documenti in capo al contribuente (es. per conflitti interni o difficoltà organizzative) non è di per sé causa di forza maggiore che giustifichi l'omesso adempimento dichiarativo; l'onere della prova della impossibilità grava sul contribuente.
  • La delibera comunale diventa esecutiva decorsi i termini ordinari di pubblicazione previsti dal TUEL; l'eventuale mancanza di motivazione dell'immediata eseguibilità non invalida automaticamente gli atti successivi se la delibera è divenuta esecutiva per decorrenza del termine.
  • Il giudice d'appello può integrare la motivazione o le omissioni del primo grado nei limiti consentiti dalla legge; il rinvio al primo giudice è necessario solo nelle ipotesi tassative previste dall'art.59 d.lgs. 546/1992.

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