Sentenza del 25/07/2016 n. 4878 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notificazione - Impugnazione - Appello - Notifica a mezzo posta - Avviso di ricevimento - Onere di produzione - Mancanza - Inammissibilità - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata produzione dell'avviso di ricevimento, senza una tempestiva e adeguatamente motivata richiesta di rimessione in termini, comporta l'inammissibilità dell'appello. Il gravame è quindi dichiarato inammissibile per mancata prova dell'avvenuta notificazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'onere dell'appellante di dimostrare il perfezionamento della notificazione dell'atto di appello effettuata a mezzo posta. In assenza di costituzione dell'appellato, l'appellante avrebbe dovuto produrre, prima della discussione, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta consegna. In alternativa, avrebbe dovuto chiedere tempestivamente la rimessione in termini ai sensi dell'art. 184-bis c.p.c., dimostrando sia di avere smarrito incolpevolmente l'avviso sia di essersi attivato per ottenere un duplicato dall'amministrazione postale.
Norme richiamate
Art. 184-bis c.p.c.
Consente la rimessione in termini quando la parte dimostri di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile. Nel caso esaminato, la norma può essere invocata per produrre tardivamente l'avviso di ricevimento solo previa dimostrazione dello smarrimento incolpevole e dell'attivazione tempestiva per ottenerne un duplicato.
Massime di principio
- Chi propone un appello notificato tramite posta deve conservare e produrre l'avviso di ricevimento, perché la ricevuta di spedizione da sola non dimostra necessariamente l'avvenuta consegna al destinatario.
- Se l'appellato non si costituisce, l'onere di provare il perfezionamento della notifica resta integralmente a carico dell'appellante.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione, anche se la notifica era stata effettivamente eseguita.
- La rimessione in termini non opera automaticamente: deve essere richiesta tempestivamente e accompagnata dalla prova della causa non imputabile e delle iniziative intraprese per recuperare la documentazione.
- In situazioni analoghe è opportuno depositare l'avviso di ricevimento prima della discussione oppure, in caso di smarrimento, documentare immediatamente la richiesta di duplicato all'ufficio postale e presentare una specifica istanza di rimessione in termini.
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