Cassazione Civile, Ordinanza n. 21980/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico stipulato tra una società mandataria di un'ATI e un comune. La società appaltatrice ha impugnato la determina comunale di risoluzione del contratto del 16 maggio 2013, chiedendone la disapplicazione o l'annullamento, la declaratoria di risoluzione per inadempimento del comune e la condanna dell'ente al pagamento delle somme per riserve e corrispettivi residui. Il comune si è costituito, ha chiamato in causa la società progettista e direttrice dei lavori, la mandante dell'ATI e la società che aveva stipulato il contratto di avvalimento, ha resistito alle domande e proposto domanda riconvenzionale di risarcimento danni. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda dell'appaltatrice, confermando un pagamento già disposto in corso di causa e condannando il comune a una somma ulteriore, ma rigettando il resto. La Corte d'appello ha respinto il gravame dell'appaltatrice, ritenendo irrilevante la censura sulla natura della determina di risoluzione, osservando che il primo giudice aveva comunque esaminato il merito della domanda, e ritenendo corretta l'applicazione dell'art. 136 d.lgs. 163/2006 in relazione al grave ritardo nell'esecuzione dei lavori, nonché la valutazione di gravità dell'inadempimento. In Cassazione la società ricorrente ha dedotto due motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 136 d.lgs. 163/2006 e degli artt. 1453 ss. c.c., sostenendo che la risoluzione avrebbe richiesto presupposti diversi e una pluralità di inadempienze gravi; tuttavia i motivi sono stati ritenuti generici perché non confrontavano in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolvevano in una discussione astratta sulla norma e in una critica di merito sui fatti di causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che entrambi i motivi erano formulati in modo generico, senza un confronto diretto e specifico con le rationes decidendi della sentenza d'appello, e che le doglianze finivano per richiedere una rivalutazione del merito dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata quindi condannata alla rifusione delle spese di cassazione in favore del comune e della società controricorrente, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 136 d.lgs. n. 163/2006
La Corte richiama la norma solo per dire che la censura della ricorrente non ne ha illustrato in modo specifico la violazione e non si è confrontata con l'accertamento di fatto e con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 1453 c.c.
La norma è evocata dalla ricorrente per contestare la valutazione di gravità dell'inadempimento e la risoluzione contrattuale, ma la Corte osserva che la censura resta generica e non incide sulla ratio decidendi.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto mediante argomentazioni specifiche e intelligibili che confrontino la decisione impugnata con le norme asseritamente violate.
art. 366, n. 4, c.p.c.
La mancanza di specifiche argomentazioni sul contrasto tra sentenza e norme comporta inammissibilità del motivo.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Indicano la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per determinare l'importo aggiuntivo del contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile se si limita a un'esposizione astratta della disciplina invocata senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorrente che deduce violazione di legge deve indicare la norma asseritamente violata, illustrarne il contenuto precettivo e spiegare in modo puntuale in che cosa la decisione sia in contrasto con essa; non basta una critica generale o meramente assertiva.
- Quando la sentenza di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso deve aggredirle tutte in modo specifico; altrimenti resta inammissibile.
- Le censure che, sotto la veste di violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti o del merito sono inammissibili in sede di legittimità.
- La contestazione della risoluzione di un appalto pubblico per grave ritardo deve misurarsi con gli accertamenti in fatto e con gli atti richiamati dalla stazione appaltante; non è sufficiente invocare in modo generico una diversa ricostruzione dei presupposti normativi.
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