Sentenza del 03/02/2015 n. 1091 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Processo tributario - Parti del processo - Cancellazione dal registro delle imprese di società di persone - Presunzione di estinzione - Impugnazione della sentenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha dichiarato inammissibile l'appello perché proposto dal legale rappresentante di una società ormai cancellata ed estinta, anziché dai soci o nei confronti degli stessi. La stabilizzazione processuale della società estinta può operare soltanto nel giudizio in cui l'estinzione si è verificata e non consente di proporre validamente nuove impugnazioni a nome della società. Le spese di giudizio sono state compensate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello riguardava una sentenza della CTP che aveva accolto solo parzialmente i motivi del ricorso tributario. Nel corso del giudizio è emerso che la società era stata cancellata dal Registro delle imprese con decorrenza dal 30 novembre 2011. La cancellazione comporta, anche per le società di persone, la presunzione di estinzione e la perdita della capacità processuale della società. Di conseguenza, il legale rappresentante non era più legittimato a impugnare la sentenza: la legittimazione processuale si trasferisce agli ex soci, che devono partecipare al giudizio come litisconsorti necessari.
Norme richiamate
Art. 2945, comma 2, codice civile, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 6/2003
La cancellazione dal registro delle imprese è collegata all'estinzione della società.
La norma, letta in modo costituzionalmente orientato, impone di riconoscere alla cancellazione efficacia estintiva immediata per le società di capitali e una presunzione di estinzione anche per le società di persone, con opponibilità ai terzi secondo la data della cancellazione.
Art. 100 codice di procedura civile
La legittimazione ad agire e a contraddire deve appartenere al soggetto titolare della situazione giuridica controversa. Dopo l'estinzione della società, tale legittimazione spetta agli ex soci e non al precedente legale rappresentante.
Art. 110 codice di procedura civile
Per effetto dell'estinzione della società, la legittimazione processuale si trasferisce agli ex soci, che subentrano nel processo secondo le regole sulla successione nel processo.
Artt. 299 e seguenti codice di procedura civile
Se l'estinzione della società avviene mentre è pendente un giudizio, essa costituisce un evento interruttivo del processo, da far valere secondo le forme previste dalla legge.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 4060 del 22 febbraio 2010
La cancellazione dal Registro delle imprese consente di presumere l'estinzione della società, anche quando si tratti di società di persone.
Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 23574 del 5 novembre 2014
Un'impugnazione relativa a una società cancellata deve essere proposta dagli ex soci o indirizzata nei loro confronti; se è proposta dalla società estinta o contro di essa, è inammissibile. La costituzione di alcuni soltanto degli ex soci non sana necessariamente il difetto, quando sia richiesto il coinvolgimento dell'intera compagine sociale.
Massime di principio
- La cancellazione dal Registro delle imprese deve essere considerata, in linea generale, come indice della cessazione della capacità e della soggettività processuale della società, anche se si tratta di una società di persone.
- Dopo la cancellazione, il legale rappresentante non può proporre autonomamente nuove impugnazioni in nome della società estinta; devono agire gli ex soci o l'impugnazione deve essere rivolta nei loro confronti.
- Se la cancellazione interviene durante un processo, si verifica un evento interruttivo che deve essere gestito secondo le regole degli artt. 299 e seguenti del codice di procedura civile.
- La partecipazione degli ex soci può configurare un litisconsorzio necessario: è quindi importante verificare il coinvolgimento dell'intera compagine sociale per evitare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La prosecuzione del processo a nome della società estinta può essere tollerata soltanto nell'ambito del giudizio in cui l'estinzione si è verificata; non si estende automaticamente ai successivi gradi di giudizio.
- Prima di proporre un ricorso o un appello occorre verificare lo stato della società nel Registro delle imprese e individuare correttamente i soggetti legittimati dopo l'eventuale cancellazione.
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