L.R. Sicilia 8/2007
Convalida dei concorsi banditi in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 8, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana convalida i concorsi per soli titoli banditi per attuare la rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali e ambientali, salvando i richiamo ai decreti assessoriali usati per la valutazione dei titoli anche se non sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti. È una norma puntuale e ormai esaurita nei suoi effetti.
Convalida dei concorsi per soli titoli banditi in attuazione della legge regionale n. 8/1999
Convalida dei concorsi per soli titoli nel ruolo tecnico dei beni culturali e ambientali
La legge regionale siciliana interviene in modo puntuale per convalidare alcuni concorsi già banditi in attuazione della disciplina sulla rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali e ambientali. Il provvedimento serve a sanare un profilo specifico di legittimità relativo alla valutazione dei titoli dei candidati.
Ambito di applicazione
La convalida riguarda esclusivamente i concorsi per soli titoli banditi in attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 8. La norma si riferisce alla parte dei bandi che richiamavano, per la valutazione dei titoli:
- i decreti assessoriali previsti dall’articolo 5, comma 3, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12;
- i decreti assessoriali previsti dall’articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38.
Effetti della convalida
I concorsi sono espressamente fatti salvi anche se i decreti assessoriali richiamati non erano stati sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti. La legge, quindi, neutralizza il vizio collegato alla mancata sottoposizione a tale controllo, rendendo validi i concorsi nella parte interessata.
Portata pratica della norma
Si tratta di una disposizione di sanatoria circoscritta a una fattispecie ormai definita. Non introduce nuove regole generali per futuri concorsi, ma conferma la validità di procedure già espletate o comunque già bandite in quel contesto specifico della Regione Siciliana.
Entrata in vigore
La legge prevede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed è immediatamente obbligatoria per chiunque spetti osservarla e farla osservare come legge regionale.
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