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Legge

L.R. Sicilia 6/2007

Riproposizione di norma concernente l'istituzione del registro degli amministratori di condominio.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 6/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale siciliana istituisce presso le Camere di commercio provinciali il registro degli amministratori di condominio. Possono iscriversi i soggetti che abbiano svolto l’attività in modo continuativo e documentato per almeno due anni. La legge è entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel 2007.

Istituzione del registro degli amministratori di condominio

Istituzione del registro degli amministratori di condominio

La legge regionale della Sicilia istituisce un registro degli amministratori di condominio presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia regionale. Il provvedimento si limita a prevedere l’istituzione del registro e a fissare il requisito minimo per l’iscrizione, senza disciplinare ulteriori profili procedurali o effetti dell’iscrizione.

Soggetti che possono iscriversi

Possono iscriversi nel registro i soggetti che abbiano esercitato l’attività di amministratore di condominio:

  • in modo continuativo;
  • in maniera documentata;
  • per almeno due anni.

La norma, per come formulata, configura quindi un requisito professionale fondato sull’esperienza pregressa documentabile.

Ambito territoriale e operatività

La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Siciliana e riguarda le Camere di commercio provinciali presenti nella regione.

Decorrenza

La legge è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, avvenuta il 9 marzo 2007.

Valutazione di attualità

Il provvedimento ha carattere sostanzialmente storico e non risulta utile ai fini applicativi odierni, in quanto si limita a istituire un registro con riferimento a requisiti di esperienza maturabili in un periodo ormai concluso. Per tale ragione è da considerarsi sostanzialmente obsoleto.

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