L.R. Sicilia 9/2007
Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, recante istituzione dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo 'Vincenzo Bellini' di Catania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana modifica la disciplina dell'Ente lirico Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania, precisando organi, nomine, compensi, controlli e assunzioni del personale. Esclude l’applicazione dell’art. 35 della l.r. 2/2002 all’Ente e conferma la vigenza della l.r. 19/1986. Non prevede limiti temporali specifici.
Modifiche alla disciplina dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania
Modifiche alla disciplina dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania
La legge interviene sulla disciplina dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania, in Sicilia, aggiornandone organi, procedure di nomina, controlli e trattamento del personale. La disciplina ha portata solo regionale e si applica all'ente con sede in Catania.
Regime applicabile all'Ente
All'Ente non si applicano le disposizioni dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive modificazioni. Restano invece applicabili le disposizioni della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, e successive modificazioni, che costituisce la base normativa dell'ente.
Nomina e revoca del Sovrintendente
La nomina del Sovrintendente è attribuita al Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, previa designazione del consiglio di amministrazione dell'ente. La designazione deve avvenire a maggioranza tra nominativi di chiara fama e comprovata esperienza in campo amministrativo e teatrale.
Il Sovrintendente può essere esonerato dall'incarico per gravi motivi con decreto del Presidente della Regione, sempre su proposta dell'Assessore competente, ma solo previa richiesta obbligatoria e vincolante del consiglio di amministrazione, adottata a maggioranza.
Se il consiglio di amministrazione non effettua la designazione entro il termine previsto dalla legge, l'Assessore propone direttamente al Presidente della Regione la nomina del Sovrintendente, scegliendolo tra persone di chiara fama e comprovata esperienza in campo amministrativo e teatrale.
Consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:
- sindaco pro tempore di Catania, che lo presiede;
- due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente;
- un componente designato dal presidente della provincia regionale di Catania;
- un rappresentante dei lavoratori, eletto tra i lavoratori stabilizzati del Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania.
Viene soppresso il precedente terzo comma dell'articolo 9 della legge regionale n. 19/1986.
Ai componenti del consiglio spettano, per ogni seduta, il trattamento di missione se dovuto secondo la normativa vigente e un gettone di presenza, il cui importo è fissato con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.
Deliberazioni del consiglio e controlli
Le deliberazioni relative alle lettere a), b) e d) devono essere trasmesse all'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione entro cinque giorni dall'adozione. Esse si intendono definitivamente approvate decorso il termine di trenta giorni senza l'adozione di alcun provvedimento.
Collegio dei revisori
Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, ed è composto da tre membri:
- due designati dall'Assessore proponente;
- uno designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelto tra i dirigenti in servizio nel relativo Assessorato.
I componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Con il decreto di nomina è anche stabilita la misura dei compensi spettanti.
Personale e trattamento economico
Il personale dell'Ente è assunto esclusivamente mediante concorso pubblico. Il trattamento economico e giuridico del personale artistico, tecnico e amministrativo è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti dei teatri lirici e sinfonici, e può essere integrato da accordi integrativi aziendali deliberati dal consiglio di amministrazione.
Gli accordi integrativi devono essere inviati per l'approvazione, previo parere dell'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, al Presidente della Regione, che provvede entro trenta giorni.
Modifica alla normativa regionale del 2003
Viene soppressa, all'articolo 51 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, e successive modificazioni, la menzione dell'Ente autonomo regionale Teatro Massimo Bellini di Catania.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
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