L.R. Sicilia 12/2007
Misure per il risanamento del sistema sanitario regionale. Interventi in materia di assistenza farmaceutica convenzionata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana dispone, dal 2008, l’innalzamento dell’addizionale IRPEF all’1,4% e dell’IRAP fino al 5,25% per finanziare il disavanzo sanitario 2007-2009, con possibile riduzione successiva se cessano le condizioni del fondo transitorio nazionale. Previsti inoltre cancellazione di passività pregresse delle aziende sanitarie, variazioni di bilancio e stringenti regole prescrittive per farmaci convenzionati, con monitoraggio e piani di rientro.
Misure di risanamento del sistema sanitario regionale e contenimento della spesa farmaceutica in Sicilia
Misure di risanamento sanitario e contenimento della spesa farmaceutica in Sicilia
La legge regionale disciplina un insieme di interventi straordinari per il risanamento del sistema sanitario siciliano, con effetti principalmente sul triennio 2007-2009 e, per alcune misure fiscali, a decorrere dal 2008. Accanto alle coperture finanziarie del disavanzo sanitario, introduce regole stringenti per la prescrizione e l’uso dei farmaci a carico del SSN.
Misure fiscali per il finanziamento della sanità
A decorrere dall’anno di imposta 2008 vengono innalzate le principali aliquote regionali destinate a sostenere la spesa sanitaria:
- l’addizionale regionale IRPEF è fissata all’1,4%;
- le aliquote IRAP vigenti in Sicilia sono portate al limite massimo del 5,25%, fatte salve le esenzioni già previste. Le maggiori entrate, stimate in 287 milioni di euro annui, sono destinate al finanziamento della maggiore spesa sanitaria 2007-2009. Se ricorrono le condizioni previste dalla normativa statale richiamata, l’Assessore regionale per la sanità comunica la situazione all’Assessore per il bilancio e le finanze, che può ridurre le aliquote con effetto dall’anno di imposta successivo.
Risanamento delle passività delle aziende sanitarie
Le passività delle aziende sanitarie regionali risultanti ancora in essere al 31 dicembre 2006, comprese quelle verso le gestioni liquidatorie, sono considerate insussistenti ai fini del bilancio 2006. Per consentire tale operazione:
- il termine di presentazione dei bilanci 2006 è prorogato al 30 giugno 2007;
- il termine di trasmissione all’Assessorato regionale della sanità è prorogato al 31 luglio 2007. È inoltre istituito un fondo vincolato per pagare i debiti pregressi e rimborsare eventuali pagamenti sui debiti cancellati. Per il 2007 è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro, coperta con economie di spesa del fondo sanitario regionale; le modalità di utilizzo sono stabilite con circolare congiunta dell’amministrazione sanitaria e della ragioneria generale.
Ulteriori interventi di bilancio e coperture
La legge apporta modifiche puntuali a precedenti leggi regionali in materia sanitaria e finanziaria, tra cui:
- aggiornamenti alla disciplina di valorizzazione/gestione di beni immobili e centri di eccellenza;
- destinazione di 80,868 milioni di euro a copertura della prima annualità di interventi collegati al ripiano dei disavanzi;
- variazioni di entrata e di spesa per l’esercizio 2007;
- movimenti sul quadro di cassa, con incrementi di entrata e corrispondenti adeguamenti delle dotazioni di cassa.
Razionalizzazione dell’assistenza farmaceutica convenzionata
La parte più ampia della legge introduce misure di contenimento della spesa farmaceutica e di appropriatezza prescrittiva. I medici prescrittori del SSN devono privilegiare, quando possibile, i principi attivi di farmaci con brevetto scaduto indicati nelle liste di trasparenza AIFA, in particolare per alcune classi terapeutiche ad alto impatto di spesa. Le deroghe sono ammesse solo in casi clinicamente motivati e documentati.
Regole specifiche per alcune categorie di farmaci
La legge fissa obiettivi e soglie di consumo per diverse categorie terapeutiche, con riferimento sia alla quota di farmaci equivalenti sia ai limiti di costo per dose/giorno. Tra le principali previsioni:
- inibitori di pompa protonica: uso prioritario di farmaci equivalenti, prezzo di riferimento di 0,90 euro al giorno e obiettivi minimi di quota di equivalenti;
- statine e altri ipolipemizzanti: applicazione della Nota AIFA 13 e obiettivi minimi di equivalenti;
- antidepressivi SSRI e altri antidepressivi: percentuali minime di equivalenti del 60% per il 2007, 70% per il 2008 e 15% per gli altri antidepressivi;
- antagonisti alfa-adrenergici e ACE-inibitori: prevalenza di farmaci equivalenti con soglie minime del 70% e 40%;
- sartani: limite complessivo del 20% delle confezioni sul totale del gruppo C09;
- morfina: consumo minimo di 7 mg pro-capite per promuovere la terapia del dolore.
Controlli, monitoraggio e piani di rientro
Le aziende sanitarie locali devono monitorare mensilmente i consumi, rafforzare i controlli sulle prescrizioni e trasmettere le segnalazioni di inappropriatezza all’Osservatorio regionale per l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie. Le aziende che superano o non raggiungono le soglie previste devono presentare piani di rientro all’Assessorato alla sanità. In caso di prescrizioni non conformi, il farmacista può richiedere all’assistito la differenza di prezzo, salvo motivate deroghe cliniche.
Formazione, attuazione e ulteriori interventi
La Regione promuove campagne informative e iniziative di formazione per medici e utenti sull’uso corretto dei farmaci e sull’appropriatezza prescrittiva. L’Assessore regionale per la sanità deve disciplinare l’attuazione delle misure entro 30 giorni dall’entrata in vigore e può introdurre integrazioni, sentito l’Osservatorio regionale. Sono previsti anche gettoni di presenza per i componenti dell’Osservatorio e la possibilità di ulteriori interventi su altre categorie terapeutiche in relazione all’andamento della spesa.
Sedi farmaceutiche e distribuzione diretta di farmaci
Per completare le procedure concorsuali di assegnazione delle sedi farmaceutiche, l’amministrazione sanitaria è autorizzata a indire una procedura per affidare la prova attitudinale prevista dalla normativa statale richiamata. Le aziende sanitarie sono inoltre abilitate all’acquisto e alla distribuzione diretta di farmaci individuati con decreto assessoriale entro 30 giorni, se funzionali alla cura di patologie specifiche ad alto rischio di vita.
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