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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21701/2020 del 08/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Lombardia che aveva annullato gli avvisi di accertamento IRES relativi agli anni 2004-2005 emessi nei confronti della Fininvest in qualità di consolidante dell'A.C. Milan. L'Ufficio aveva recuperato a imponibile minusvalenze derivanti dalla cessione "a costo zero" dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Donadel e D'Anna, ritenendo tali cessioni gratuite e quindi non rilevanti ai fini dell'art. 101 TUIR; aveva inoltre contestato le quote di ammortamento iscritte dalla società, sostenendo che il costo fiscalmente rilevante doveva essere rideterminato in base agli effettivi esborsi di compartecipazione e di riacquisto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la cessione dei contratti di prestazione sportiva rientra nello schema della cessione del contratto (art. 1406 c.c.) e può dar luogo a plusvalenze/minusvalenze rilevanti fiscalmente. Anche quando non è previsto un corrispettivo esplicito, l'operazione può essere qualificata come "onerosa" in ragione dei costi e benefici economici complessivi (liberazione dall'obbligo dell'ingaggio da parte del cedente e onere per la cessionaria di corrispondere il compenso all'atleta). Pertanto la CTR non ha errato nel riconoscere la deducibilità delle minusvalenze. Quanto alla seconda contestazione, la Corte ha ritenuto corretta la scelta contabile della società: la società non ha svalutato il costo originario ma ha contabilizzato il provento derivante dall'operazione, fatto concorrere alla formazione del reddito; l'Ufficio non aveva contestato tale iscrizione, per cui non è emersa una violazione fiscale nella determinazione delle quote d'ammortamento.

Norme richiamate

  • Legge 23 marzo 1981, n. 91

    "art. 3, comma 1; art. 4; art. 5"

    Disciplina i contratti di prestazione sportiva e ammette la cessione del contratto fra società sportive; la cessione del diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta può essere ricondotta alla cessione del contratto.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    "art. 86, comma 1, lett. a) e art. 101, comma 1"

    Art. 86 richiede che le plusvalenze siano realizzate mediante cessione a titolo oneroso; art. 101 prevede la deducibilità delle minusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 86. La Corte interpreta la nozione di "oneroso" in senso economico-sostanziale: anche assenza di corrispettivo esplicito non esclude l'onerosità quando vi siano reciproci vantaggi/sacrifici economici.

  • Codice Civile

    La cessione del contratto (art. 1406) è lo schema giuridico nel quale rientra la trasferibilità del rapporto di prestazione sportiva; qualificazione che rende possibile trattare il diritto alla prestazione come bene immateriale suscettibile di plus/minusvalenze.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Art. 103 disciplina il costo ammortizzabile dei beni immateriali; la sentenza osserva però che le regole contabili attinenti al costo e alla sua rappresentazione trovano collocazione nell'art. 110 e nelle regole contabili, per cui l'applicazione dell'art. 103 non era corretta nel modo prospettato dall'Agenzia.

  • Costituzione

    Richiama il principio di capacità contributiva: la valutazione fiscale deve basarsi su fatti economicamente rilevanti e sulla valutazione oggettiva della situazione economica prodotta dall'operazione.

  • Regole di procedura civile

    "art. 360 c.p.c.; art. 380-bis c.p.c."

    Riferimenti ai motivi di impugnazione e alle memorie depositate nel giudizio di cassazione (violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e deposito di memoria illustrativa).

  • Parere del Consiglio di Stato

    Ha ritenuto che la cessione del diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta possa essere ricondotta alla cessione del contratto e che le plusvalenze derivanti siano fiscalmente rilevanti (qui utilizzato come supporto interpretativo).

Massime di principio

  • La cessione dei contratti di prestazione sportiva dev'essere valutata nella sua unitarietà: essa rientra nello schema della cessione del contratto (art. 1406 c.c.) e può generare plusvalenze o minusvalenze rilevanti fiscalmente.
  • L'onerosità fiscale non va giudicata soltanto dalla presenza di un corrispettivo monetario esplicito: occorre considerare l'effettiva economia dell'operazione (costi e benefici reciproci per cedente e cessionaria). Anche una cessione formalmente "a costo zero" può essere fiscalmente onerosa se il cedente si libera di obblighi economici e la cessionaria si assume oneri economici.
  • Per la deducibilità delle minusvalenze ai sensi dell'art. 101 TUIR è necessario che la cessione sia valutata come "realizzata" in termini economici; la semplice assenza di corrispettivo non esclude automaticamente la rilevanza fiscale della minusvalenza.
  • La corretta tenuta e documentazione contabile è cruciale: se la società contabilizza proventi o ricavi derivanti dalle operazioni e li imputa al reddito, l'Amministrazione non può poi ricalcolare il costo ammortizzabile senza tener conto delle scelte contabili e dei relativi effetti fiscali (attenzione al rischio di doppia imposizione).
  • In situazioni simili è prudente documentare in modo chiaro gli elementi economici che giustificano la qualificazione dell'operazione (accordi tra le parti, effetti sui flussi di cassa, obblighi verso l'atleta) e valutare la decisione alla luce della giurisprudenza prevalente che guarda alla sostanza economica più che alla mera forma.

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