Cassazione Civile, Sentenza n. 21665/2020 del 08/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Banca Ifis aveva acquisito da fallimento di Max Infissi s.r.l. un credito IVA relativo all'anno 2002 e aveva chiesto il rimborso. Per il silenzio-rifiuto l'originario ricorso in primo grado era stato accolto, ma la CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo che l'Ufficio poteva negare il rimborso in quanto il processo verbale di accertamento dimostrava che Max Infissi, sebbene formalmente esistente, era inoperativa nell'anno 2002, quindi mancavano i requisiti per la rimborsabilità. In cassazione la ricorrente deduceva, in sintesi, che il credito si era "cristallizzato" per decadenza dei poteri di rettifica dell'Amministrazione e che la CTR non aveva valutato correttamente tale decadenza nè il valore probatorio del processo verbale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi della "cristallizzazione" del credito nella misura in cui l'Agenzia contesta non l'entità dell'imposta ma i requisiti per ottenere il rimborso (rimborsabilità), contestabili in ogni tempo indipendentemente dai termini di decadenza dell'accertamento. La Corte ha inoltre affermato la piena utilizzabilità, ai fini del diniego di rimborso, del processo verbale che accerta l'inoperatività della cedente. Perciò il diniego dell'Agenzia è legittimo e la decisione della CTR è confermata. La ricorrente è condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi promossi dopo il 30/01/2013.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Testo unico IVA), artt. 30, 51, 52, 54, 56, 57
Art. 57 disciplina il termine decadenziale per l'esercizio dei poteri di rettifica relativi all'accertamento dell'imposta; tuttavia le contestazioni relative ai requisiti per l'accesso al rimborso (art. 30) non sono soggette a quel termine e possono essere opposte dall'Amministrazione anche dopo la decadenza dei poteri di accertamento.
Codice di procedura civile, artt. 112, 115, 360 (comma 1 nn. 3,4,5), 378
Gli articoli sono richiamati in relazione ai vizi processuali denunciati (omessa pronuncia, falsa applicazione di norme probatorie, motivazione insufficiente). La Corte ritiene infondati i motivi di cassazione fondati su queste norme, ritenendo la motivazione della CTR adeguata e rilevante.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 5069 del 15/03/2016
"quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum"
Principio secondo il quale i termini decadenziali operano per l'esercizio dei poteri di accertamento a favore dell'Amministrazione ma non impediscono all'Amministrazione stessa di sollevare eccezioni a proprio favore (ossia di contestare debiti dell'Erario o requisiti per rimborsi) anche dopo la decadenza, purché non si tratti di crediti già accertati, liquidi ed esigibili del contribuente.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha inserito il comma 1‑quater nell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)
Prevede l'obbligo, per i ricorsi proposti dopo il 30/01/2013, del versamento di un ulteriore contributo unificato nelle ipotesi previste; la sentenza applica questo obbligo alla ricorrente.
Art. 1 del I Protocollo addizionale alla CEDU (richiamato in giurisprudenza)
Richiamato dalla Corte come limite: la tutela convenzionale ex Protocollo riguarda crediti già accertati, liquidi ed esigibili. Non impedisce quindi all'Amministrazione di contestare requisiti di rimborsabilità non ancora concretamente acquisiti al patrimonio del contribuente.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra contestazione dell'esistenza/entità dell'imposta (soggetta ai termini di decadenza ex art. 57 d.P.R. 633/1972) e contestazione dei requisiti per l'accesso al rimborso (art. 30 d.P.R. 633/1972): le seconde possono essere mosse dall'Amministrazione anche dopo la scadenza dei termini di accertamento.
- L'acquisto di un credito IVA da parte di un terzo non impedisce all'Amministrazione di verificare e contestare, anche tardivamente, i requisiti sostanziali che rendono il credito rimborsabile; il cessionario deve dunque assumere adeguate garanzie e documentazione dalla cedente.
- I processi verbali di constatazione dell'Amministrazione possono costituire prova idonea, ai fini del diniego di rimborso, dell'inoperatività o di altre condizioni ostative al rimborso.
- In giudizio di merito è essenziale che la parte ricorrente contesti esplicitamente e in modo chiaro se la questione sia di mera determinazione quantitativa dell'imposta o di requisiti soggettivi/oggettivi per il rimborso; la strategia processuale deve tener conto della differente rilevanza dei termini decadenziali.
- Quando si impugna una decisione di rifiuto di rimborso occorre affrontare sia la prova dell'esistenza materiale del credito sia la prova dei requisiti formali e sostanziali per la rimborsabilità; la mancata valutazione di punti decisivi può essere motivo di censura, ma la Corte valuta se le omissioni siano sostanziali o meno.
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