Cassazione Civile, Sentenza n. 21664/2020 del 08/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia originava da una istanza di rimborso IRES proposta da Van Vit Srl dopo la chiusura del fallimento: la società aveva pagato l'imposta sul residuo attivo fallimentare ma chiese il rimborso sostenendo che un ingente credito della banca (Banca Intesa), pur avendo rinunciato all'insinuazione nel passivo, non era stato soddisfatto e doveva essere considerato come debito deducibile riducendo la base imponibile. L'Agenzia impugnò la decisione favorevole alla società rilevando in particolare la mancanza di prova dell'inserimento del credito tra le passività risultanti dal bilancio fallimentare (rimando all'art. 183 TUIR) e sollevando questioni di corretto onere della prova (art. 2697 c.c.) e applicazione delle norme tributarie e di riscossione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per vizio di notifica: il ricorso per cassazione non era stato notificato presso il domicilio eletto risultante negli atti (nuovi difensori/domicilio elettivo presso il Centro Direzionale di Napoli), nonostante tale domicilio fosse noto all'Amministrazione. Per tale motivo la Corte non ha esaminato il merito delle questioni tributarie dedotte e ha respinto il gravame per inammissibilità. Non è stato disposto alcun provvedimento sulle spese a favore dell'intimata, data la mancata costituzione della stessa e la soccombenza della ricorrente; è stata inoltre richiamata la non applicabilità dell'art.13, comma 1-quater del DPR 115/2002 al caso concreto.
Norme richiamate
art. 183 TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986)
La questione interpretativa in sede di merito riguardava se e come il credito non insinuato al passivo potesse incidere sulla determinazione dell'attivo tassabile residuo; la CTR aveva ritenuto che, essendo pacifica l'esistenza del debito e la rinuncia dell'istituto all'insinuazione, l'attivo doveva considerarsi destinato a soddisfare quel credito e quindi la società aveva diritto al rimborso. La Cassazione non si è pronunciata sul merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Invocato dall'Agenzia come principio di diritto violato (errata applicazione della norma), ma la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi processuali (difetto di notifica) senza esaminare il motivo di diritto.
art. 2697 cod. civ.
Riferito in relazione all'onere della prova circa l'inserimento del credito tra le passività fallimentari; la questione probatoria non è stata risolta in sede di legittimità a causa dell'inammissibilità del ricorso per vizi di notifica.
art. 38 D.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dall'Agenzia in relazione a profili procedurali/tributari relativi all'accertamento e riscossione; la Corte non ha affrontato il merito interpretativo per effetto dell'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha rilevato che tale norma (che disciplina l'esonero dal pagamento del contributo unificato per alcune amministrazioni pubbliche) non si applicava al caso concreto nonostante la ricorrente fosse amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- In controversie tributarie collegate a procedure concorsuali è essenziale provare l'effettiva rilevanza del credito rispetto al bilancio/attivo fallimentare per poter ridurre la base imponibile; la semplice rinuncia all'insinuazione nel passivo da parte del creditore non elimina la necessità di idonea prova documentale.
- La Corte di merito può ritenere che un credito non insinuato ma comunque esistente possa incidere sul residuo attivo destinato al soddisfacimento del credito stesso, ma la questione richiede specifica prova contabile/concorsuale.
- In Cassazione le regole processuali formali (in particolare la corretta notifica all'indirizzo o domicilio eletto e la situazione di domiciliatario/difensore) sono rigorosamente applicate: la mancata notifica al domicilio eletto conosciuto alla notificante determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce la valutazione di merito.
- Parti e difensori devono aggiornare tempestivamente le loro elezioni di domicilio e comunicarle agli altri soggetti processuali; chi notifica ha l'onere di verificare il domicilio effettivamente eletto e di eseguire la notifica in modo valido.
- Se il ricorrente in cassazione non osserva le formalità di notifica, anche ragionevoli questioni di diritto rimangono inevase: è quindi strategicamente importante curare la fase di notificazione tanto quanto il contenuto del ricorso.
- La mancata costituzione della parte resistente in sede di legittimità può influire sulla liquidazione delle spese, e il giudice può astenersi dal pronunciare su taluni oneri quando la situazione processuale lo impedisce.
- Quando si discute di deducibilità/onere deducibile in relazione a procedimenti fallimentari, è consigliabile acquisire e conservare documentazione formale del trattamento del credito nel fallimento (iscrizione nel bilancio fallimentare, atti di rinuncia/accettazione, conteggi di riparto) per sostenere la richiesta in giudizio.
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