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Ordinanza

Ordinanza n. 5850/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00140/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202605424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia alla tutela cautelare proposta dall’appellante ai sensi degli artt. 98 e 55 c.p.a. Non ha esaminato il fumus boni iuris, il periculum in mora o i motivi di merito dell’appello. La decisione sulla domanda cautelare è quindi divenuta priva di oggetto per effetto della rinuncia, mentre le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Basilicata n. 140/2026, resa nell’ambito della gara per il servizio di vigilanza, custodia e portierato degli immobili della Regione Basilicata

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

L’impresa appellante ha impugnato la sentenza del TAR Basilicata relativa alla procedura di gara identificata dal CIG B37238F8AB, avente ad oggetto il servizio di vigilanza, custodia e portierato degli immobili della Regione Basilicata, proponendo anche domanda cautelare ai sensi degli artt. 98 e 55 c.p.a. Dal testo non emergono i motivi di merito dell’appello né le censure rivolte alla sentenza o agli atti di gara. Con atto depositato il 13 luglio 2026, la difesa dell’appellante ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata proposta ai sensi di tale disposizione, ma la relativa tutela è stata oggetto di rinuncia da parte dell’appellante.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata proposta anche ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel giudizio amministrativo; il giudice non ne ha valutato i presupposti perché l’appellante vi ha rinunciato.

Massime di principio

  • La rinuncia espressa alla domanda cautelare proposta in appello deve essere recepita dal giudice, che prende atto della rinuncia senza esaminare i presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora.
  • La rinuncia alla tutela cautelare non definisce il merito dell’appello e non pregiudica la prosecuzione del giudizio sulla domanda principale; le spese della fase cautelare possono essere riservate alla decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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