Cassazione Civile, Ordinanza n. 18013/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il saldo debitore di un conto corrente bancario e di altri rapporti di affidamento. La società correntista ha proposto opposizione al decreto, chiedendo anche in via riconvenzionale la ripetizione di somme asseritamente indebitamente addebitate per differenza tra interessi convenzionali e interessi ex art. 117 TUB, commissione di massimo scoperto, spese varie non dovute e interessi anatocistici. Anche alcuni fideiussori hanno proposto opposizione eccependo la nullità e/o l'estinzione della garanzia prestata. Riuniti i giudizi, il primo giudice, sulla base di consulenza tecnica, ha revocato il decreto ingiuntivo ma ha comunque condannato gli opponenti al pagamento di una somma minore. La corte d'appello ha rigettato l'impugnazione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 1815 c.c., lamentando che la corte non avrebbe considerato le allegazioni contabili già svolte e che sarebbe stata erroneamente esclusa l'usurarietà degli interessi praticati; con il secondo motivo hanno denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 113 e 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la corte non avesse preso in esame gli elementi contabili e la CTP prodotti in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su una doppia ratio, e che la censura non aggrediva specificamente tutte le autonome argomentazioni poste a base della decisione di merito, limitandosi in sostanza a proporre una diversa ricostruzione contabile e quindi una rivalutazione del merito. Ha inoltre osservato che la doglianza sull'usura, in ogni caso, non era idonea a superare il rilievo secondo cui il tasso soglia va verificato con riferimento al momento di conclusione del rapporto e che il successivo superamento del tasso soglia integra usura sopravvenuta, irrilevante. Il secondo motivo è stato assorbito dall'inammissibilità del primo. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1815 c.c.
richiamato dai ricorrenti come norma violata in tema di interessi e usura, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
art. 117 TUB
evocato in relazione alla domanda riconvenzionale di ripetizione delle somme asseritamente addebitate in misura non dovuta.
art. 1283 c.c.
richiamato per contestare l'anatocismo contabilizzato nel rapporto di conto corrente.
art. 58 TUB
richiamato per l'intervento della cessionaria del credito nel giudizio di cassazione.
artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130
richiamati come base della cessione del credito cartolarizzato e della legittimazione processuale della cessionaria.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il principio di sinteticità/concisa esposizione della motivazione, con rinvio alla motivazione di precedente di legittimità sull'ammissibilità dell'intervento della cessionaria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione di legge, ma la censura è stata riqualificata dalla Corte come attinente al merito e, comunque, inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per nullità della sentenza, ma il motivo è stato assorbito dall'inammissibilità del primo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato dalla Corte per osservare che la doglianza, in sostanza, tendeva a sollecitare una rivalutazione istruttoria non consentita in cassazione.
artt. 112, 113 e 132 c.p.c.
richiamati nel secondo motivo per asserita nullità della sentenza, senza superare il rilievo di inammissibilità del primo motivo.
art. 111 Cost.
richiamato nel secondo motivo per denunciare vizio di motivazione e violazione del giusto processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per porre a carico dei ricorrenti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione il motivo è inammissibile quando non colpisce tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata; la mancata censura di anche una sola ratio sufficiente a sorreggere la decisione rende irrilevante l'ulteriore doglianza.
- La critica che si risolve nella proposta di una diversa ricostruzione contabile o nella richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio non integra un errore di diritto deducibile in cassazione, ma tende a un sindacato sul merito non consentito.
- La verifica dell'usurarietà degli interessi va compiuta con riferimento al tasso soglia vigente al momento della conclusione del rapporto; il successivo superamento del tasso soglia configura, secondo l'orientamento richiamato, usura sopravvenuta e non rileva ai fini della decisione.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una consulenza tecnica e la parte non censura specificamente i passaggi tecnico-giuridici decisivi della CTU recepiti in sentenza, la doglianza di legittimità che si limiti a contrapporre una diversa CTU di parte è inammissibile.
- La deduzione di nullità della sentenza per difetto di motivazione o violazione dell'art. 132 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione delle prove o degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
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