Corte di giustizia, Sentenza C-152/18
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 ottobre 2019. — Crédit Mutuel Arkéa contro Banca centrale europea. — Impugnazione – Politica economica e monetaria – Articolo 127, paragrafo 6, TFUE – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Articolo 4, paragrafo 1, lettera g) – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi su base consolidata – Regolamento (UE) n. 468/2014 – Articolo 2, punto 21, lettera c) – Regolamento (UE) n. 575/2013 – Articolo 10 – Gruppo vigilato – Enti affiliati permanentemente ad un organismo centrale. — Cause riunite C-152/18 P e C-153/18 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto integralmente le impugnazioni del Crédit mutuel Arkéa contro due sentenze del Tribunale che avevano confermato decisioni BCE sui requisiti prudenziali del gruppo Crédit mutuel. Ha chiarito che la vigilanza consolidata della BCE può riguardare un gruppo in cui l’organismo centrale non è un ente creditizio, se sono rispettate le condizioni del regolamento n. 575/2013. Ha inoltre ritenuto che il gruppo Crédit mutuel soddisfi la condizione di solidarietà/trasferimento di fondi propri e liquidità prevista da tale regolamento.
Vigilanza prudenziale consolidata della BCE su un gruppo bancario il cui organismo centrale non è un ente creditizio: compatibilità con l’articolo 127, paragrafo 6, TFUE e con i regolamenti n. 1024/2013, n. 468/2014 e n. 575/2013.
La questione giuridica
Se, ai fini della nozione di "gruppo vigilato" e dell’esercizio della vigilanza prudenziale su base consolidata da parte della BCE, l’"organismo centrale" cui gli enti sono permanentemente affiliati debba necessariamente essere esso stesso un ente creditizio; se l’articolo 10 del regolamento n. 575/2013 e l’articolo 11, paragrafo 4, dello stesso regolamento impongano tale requisito; e se il gruppo Crédit mutuel soddisfi la condizione dell’obbligo di trasferimento di fondi propri e liquidità prevista dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 575/2013.
Principio di diritto
La BCE può esercitare la vigilanza prudenziale su base consolidata su un gruppo bancario permanente affiliato a un organismo centrale anche se quest’ultimo non ha la qualità di ente creditizio, purché siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 575/2013; né l’articolo 127, paragrafo 6, TFUE né il regolamento n. 1024/2013 impongono che l’organismo centrale sia a sua volta un ente creditizio, e la mancanza di potere sanzionatorio diretto nei suoi confronti non esclude la competenza di vigilanza della BCE. Inoltre, nel caso del gruppo Crédit mutuel, la Corte ha confermato che la normativa francese, come interpretata dal Conseil d’État, implica un obbligo di solidarietà e di trasferimento di fondi propri e liquidità idoneo a soddisfare l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 575/2013.
Norme richiamate
- Articolo 127, paragrafo 6, TFUE
- Regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 1, primo comma, regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera g), regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 6, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 18, regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 24, regolamento (UE) n. 1024/2013
- Regolamento (UE) n. 468/2014
- Articolo 2, punto 21, lettera c), regolamento (UE) n. 468/2014
- Decisione 2014/360/UE
- Regolamento (UE) n. 575/2013
- Articolo 10, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 575/2013
- Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 575/2013
- Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) n. 575/2013
- Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), regolamento (UE) n. 575/2013
- Articolo 11, paragrafo 4, regolamento (UE) n. 575/2013
- Articolo 184, paragrafo 2, regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, regolamento di procedura della Corte
Vigilanza prudenziale consolidata sul gruppo Crédit mutuel
La pronuncia riguarda due impugnazioni proposte dal Crédit mutuel Arkéa avverso le sentenze del Tribunale che avevano confermato due decisioni della BCE sui requisiti prudenziali applicabili al gruppo Crédit mutuel. La controversia si inserisce nel quadro del Meccanismo di vigilanza unico e, in particolare, della vigilanza prudenziale su base consolidata.
Fatti e procedimento amministrativo
Il gruppo Crédit mutuel è una rete bancaria decentralizzata, con casse locali e federazioni regionali affiliate alla Confédération nationale du Crédit mutuel (CNCM), qualificata dal diritto francese come organismo centrale. La BCE, dopo uno scambio di osservazioni con il CMA e la CNCM, adottò una decisione del 17 giugno 2015 sui requisiti prudenziali del gruppo, poi sostituita, in applicazione dell’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento n. 1024/2013, dalla prima decisione controversa; successivamente adottò la seconda decisione controversa del 4 dicembre 2015.
Il CMA chiese il riesame interno dinanzi alla commissione amministrativa del riesame della BCE, che confermò la legittimità della decisione. Il ricorrente impugnò quindi le decisioni dinanzi al Tribunale, che respinse i ricorsi con le sentenze del 13 dicembre 2017.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto:
- l’articolo 127, paragrafo 6, TFUE, base giuridica dei compiti specifici attribuiti alla BCE in materia di vigilanza prudenziale;
- il regolamento n. 1024/2013, in particolare gli articoli 1, 4, 6, 18 e 24;
- il regolamento n. 468/2014, in particolare l’articolo 2, punto 21, lettera c), che definisce il "gruppo vigilato";
- il regolamento n. 575/2013, in particolare l’articolo 10, paragrafo 1, e l’articolo 11, paragrafo 4.
Il regolamento n. 1024/2013 attribuisce alla BCE compiti specifici di vigilanza prudenziale per contribuire alla sicurezza e solidità degli enti creditizi e alla stabilità finanziaria; l’articolo 4, paragrafo 1, lettera g), le attribuisce espressamente la vigilanza su base consolidata sulle imprese madri degli enti creditizi. Il regolamento n. 468/2014 specifica le procedure di cooperazione nell’MVU e definisce, all’articolo 2, punto 21, lettera c), un gruppo vigilato comprendente soggetti permanentemente collegati a un organismo centrale che esercita la vigilanza alle condizioni dell’articolo 10 del regolamento n. 575/2013.
Questioni giuridiche esaminate
Il CMA sosteneva, in sostanza, che:
- un organismo centrale ai sensi dell’articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento n. 468/2014 deve necessariamente essere un ente creditizio;
- l’articolo 10 del regolamento n. 575/2013, letto insieme all’articolo 11, paragrafo 4, imporrebbe lo stesso requisito;
- il gruppo Crédit mutuel non soddisferebbe la condizione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), perché mancherebbe un vero obbligo di trasferimento di fondi propri e liquidità fra tutti gli enti del gruppo.
Ragionamento della Corte sulla qualità dell’organismo centrale
La Corte respinge l’idea che la vigilanza consolidata della BCE sia limitata ai casi in cui l’organismo centrale sia esso stesso un ente creditizio. Richiamando la finalità dell’articolo 127, paragrafo 6, TFUE e del regolamento n. 1024/2013, afferma che la vigilanza su base consolidata serve a cogliere i rischi che derivano dal gruppo nel suo complesso e a evitare la frammentazione della vigilanza.
Secondo la Corte:
- il testo dell’articolo 127, paragrafo 6, TFUE non richiede che l’organismo centrale sia un ente creditizio;
- il regolamento n. 1024/2013 mira espressamente alla vigilanza consolidata dei gruppi bancari;
- escludere gli organismi centrali non bancari consentirebbe ai gruppi di eludere la vigilanza in ragione della sola forma giuridica del soggetto centrale.
La Corte aggiunge che l’assenza di un potere sanzionatorio diretto della BCE nei confronti dell’organismo centrale non impedisce l’esercizio della vigilanza consolidata: dai testi applicabili non emerge che il potere sanzionatorio sia un presupposto necessario della competenza di vigilanza.
Ragionamento della Corte sull’articolo 10 del regolamento n. 575/2013
La Corte precisa che l’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 575/2013 non è una condizione per l’applicazione dell’articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento n. 468/2014, ma una conseguenza dell’eventuale deroga concessa ai sensi dell’articolo 10. Pertanto, la questione decisiva è se l’articolo 10 imponga che l’organismo centrale sia un ente creditizio: la risposta è negativa.
In particolare, la condizione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), riguarda il controllo consolidato della solvibilità e della liquidità dell’insieme composto dall’organismo centrale e dagli enti affiliati, non una vigilanza individuale sull’organismo centrale. Da ciò la Corte deduce che tale disposizione non implica che l’organismo centrale debba essere un ente creditizio.
Accertamento della condizione di solidarietà nel gruppo Crédit mutuel
Quanto all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 575/2013, il punto centrale era stabilire se esistesse un obbligo di trasferimento di fondi propri e liquidità idoneo a garantire gli obblighi verso i creditori.
La Corte valorizza le decisioni del Conseil d’État francese del 13 dicembre 2016 e del 9 marzo 2018, che interpretano l’articolo L. 511-31 del Code monétaire et financier come fonte di poteri molto estesi della CNCM sull’intera rete del Crédit mutuel, compresa la facoltà di imporre meccanismi di solidarietà vincolanti e di decidere fusioni tra casse affiliate, anche contro clausole contrarie.
Su questa base, la Corte conclude che:
- la normativa francese, come interpretata dal giudice amministrativo supremo francese, implica un obbligo di trasferimento di fondi propri e liquidità all’interno del gruppo;
- la BCE poteva quindi ritenere soddisfatta la condizione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 575/2013;
- di conseguenza, il gruppo Crédit mutuel poteva essere qualificato come gruppo vigilato ai sensi dell’articolo 2, punto 21, lettera c), del regolamento n. 468/2014.
Esito del giudizio
La Corte respinge integralmente le impugnazioni del CMA e conferma, in sostanza, la legittimità dell’impostazione seguita dalla BCE e validata dal Tribunale. Il CMA è inoltre condannato alle spese.
Principi affermati
La sentenza afferma, in sintesi, che la vigilanza prudenziale consolidata della BCE può riguardare un gruppo di enti creditizi permanentemente affiliati a un organismo centrale anche se quest’ultimo non è un ente creditizio, purché ricorrano le condizioni dell’articolo 10 del regolamento n. 575/2013. Inoltre, l’assenza di un potere sanzionatorio diretto della BCE nei confronti dell’organismo centrale non esclude la competenza di vigilanza consolidata, se questa è giustificata dalla struttura del gruppo e dalla finalità di assicurare la stabilità del sistema bancario.
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