Corte di giustizia, Sentenza C-93/18
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 ottobre 2019. — Ermira Bajratari contro Secretary of State for the Home Department. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal in Northern Ireland. — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo ascendente diretto di cittadini dell’Unione minorenni – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) – Condizione della disponibilità di risorse sufficienti – Risorse economiche costituite da redditi provenienti da un’attività lavorativa esercitata senza titolo di soggiorno e permesso di lavoro. — Causa C-93/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia risponde a un rinvio della Court of Appeal in Northern Ireland sul requisito delle risorse sufficienti previsto dalla direttiva 2004/38. Stabilisce che non rileva l’illegalità, secondo il diritto nazionale, dell’attività lavorativa da cui provengono i redditi utilizzati dal cittadino dell’Unione minorenne. La provenienza delle risorse non è disciplinata dalla direttiva e uno Stato membro non può introdurre un requisito ulteriore di liceità della fonte. La Corte esclude anche che, nel caso concreto, possano giustificare la restrizione invocata ragioni di ordine pubblico.
Direttiva 2004/38: ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), i redditi da lavoro svolto illegalmente da un genitore cittadino di uno Stato terzo possono costituire risorse sufficienti per il cittadino dell’Unione minorenne.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, un cittadino dell’Unione minorenne possa dimostrare di disporre di risorse economiche sufficienti anche quando tali risorse provengano dai redditi di un genitore cittadino di uno Stato terzo ottenuti da un’attività lavorativa svolta illegalmente nello Stato membro ospitante, senza titolo di soggiorno e permesso di lavoro; e, in caso affermativo, se il solo carattere illegale di tale attività renda comunque insufficiente il requisito delle risorse.
Principio di diritto
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che la nozione di risorse economiche sufficienti non impone alcun requisito quanto alla provenienza lecita delle risorse: possono quindi essere considerate sufficienti anche le risorse derivanti dai redditi di lavoro svolto illegalmente da un genitore cittadino di uno Stato terzo, privo di titolo di soggiorno e di permesso di lavoro, purché il cittadino dell’Unione minorenne disponga effettivamente di tali risorse e non diventi un onere eccessivo per l’assistenza sociale dello Stato membro ospitante. Un’esclusione automatica di tali redditi introdurrebbe un requisito aggiuntivo sproporzionato e incompatibile con l’obiettivo della direttiva di agevolare l’esercizio del diritto di soggiorno.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 21, paragrafo 1, TFUE
- Direttiva 2004/38/CE
- Articolo 2 della direttiva 2004/38/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38/CE
- Articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE
- Articolo 27, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38/CE
Risorse economiche sufficienti e lavoro illegale del genitore
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Court of Appeal in Northern Ireland in materia di diritto di soggiorno di un cittadino dell’Unione minorenne ai sensi della direttiva 2004/38. Il tema centrale è se i redditi provenienti da un’attività lavorativa svolta illegalmente da un genitore cittadino di uno Stato terzo possano essere computati tra le risorse economiche sufficienti richieste dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b).
Fatti e procedimento principale
La sig.ra Bajratari, cittadina albanese, viveva in Irlanda del Nord con il marito e tre figli nati nel territorio, dei quali i primi due avevano ottenuto un certificato di cittadinanza irlandese. Il marito svolgeva attività lavorativa nel Regno Unito anche dopo la scadenza della sua carta di soggiorno, senza titolo di soggiorno e senza permesso di lavoro; le sole risorse della famiglia provenivano dal suo reddito. La domanda della ricorrente per un diritto di soggiorno derivato fu respinta dalle autorità britanniche, anche perché il figlio cittadino dell’Unione non sarebbe stato autosufficiente dal punto di vista economico.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:
- se un reddito da lavoro illegale ai sensi del diritto nazionale possa dimostrare la disponibilità di risorse sufficienti;
- se, in caso affermativo, il requisito dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), sia comunque escluso quando l’attività lavorativa è precaria solo perché illegale.
Ricevibilità
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo del Regno Unito. Sebbene fosse intervenuta la revoca della cittadinanza irlandese dei primi due figli, la controversia principale era ancora pendente e non risultava che le decisioni di revoca fossero definitive. Di conseguenza, non era manifesto che la risposta richiesta fosse priva di utilità.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 10 della direttiva 2004/38, che mira a evitare che i titolari del diritto di soggiorno divengano un onere eccessivo per l’assistenza sociale;
- l’articolo 2, punto 2, lettera d), e l’articolo 3, paragrafo 1, sulla nozione di familiare e sull’ambito di applicazione della direttiva;
- l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), sulle risorse sufficienti e sull’assicurazione malattia;
- l’articolo 14, paragrafo 2, sul mantenimento del diritto di soggiorno;
- l’articolo 27, paragrafi 1 e 2, sui motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica;
- l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE come base primaria del diritto di circolare e soggiornare liberamente.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda la propria giurisprudenza secondo cui il diritto dell’Unione non impone alcun requisito relativo alla provenienza delle risorse economiche: esse possono anche essere fornite da un genitore cittadino di uno Stato terzo. La circostanza che tali risorse derivino da un’attività lavorativa svolta illegalmente nello Stato membro ospitante non cambia tale conclusione, poiché l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), si limita a richiedere che le risorse siano disponibili e sufficienti, senza introdurre condizioni sulla loro origine.
La Corte osserva inoltre che l’obiettivo di tutela delle finanze pubbliche è già garantito dal meccanismo dell’articolo 14, paragrafo 2, che consente allo Stato membro di verificare nel tempo il persistere delle condizioni di soggiorno. Imponendo un requisito aggiuntivo relativo alla liceità della fonte dei redditi, lo Stato membro introdurrebbe una restrizione sproporzionata al diritto fondamentale di libera circolazione e soggiorno del minore cittadino dell’Unione.
Quanto all’argomento dell’ordine pubblico, la Corte ricorda che tale nozione va interpretata restrittivamente e richiede una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave a un interesse fondamentale della società. Nel caso di specie, tali condizioni non risultavano soddisfatte.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che un cittadino dell’Unione minorenne dispone di risorse economiche sufficienti anche quando tali risorse provengano dai redditi derivanti dall’attività lavorativa svolta illegalmente dal padre, cittadino di uno Stato terzo privo di titolo di soggiorno e di permesso di lavoro nello Stato membro ospitante.
Principio affermato
La nozione di "risorse economiche sufficienti" ai fini della direttiva 2004/38 non consente agli Stati membri di escludere automaticamente i redditi derivanti da un’attività lavorativa illegale del genitore di un minore cittadino dell’Unione: ciò costituirebbe un requisito aggiuntivo non previsto dal diritto dell’Unione e contrario al principio di proporzionalità e all’obiettivo di agevolare la libera circolazione.
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