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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-616/17

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° ottobre 2019. — Procedimento penale a carico di Mathieu Blaise e altri. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal correctionnel de Foix. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Validità – Principio di precauzione – Definizione della nozione di “sostanza attiva” – Cumulo di sostanze attive – Affidabilità della procedura di valutazione – Accesso del pubblico al fascicolo – Test relativi alla tossicità a lungo termine – Pesticidi – Glifosato. — Causa C-616/17

Giurisprudenza europea62017CJ0616

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia, in Grande Sezione, ha esaminato un rinvio del tribunal correctionnel de Foix sulla validità del regolamento n. 1107/2009 relativo ai prodotti fitosanitari, sollevata in un processo penale legato alla distruzione di diserbanti contenenti glifosato. Ha respinto tutte le censure formulate dal giudice nazionale, ritenendo che il regolamento sia coerente con il principio di precauzione. In particolare, la disciplina UE richiede valutazioni scientifiche indipendenti, considera gli effetti cumulativi dei componenti e assicura un accesso al fascicolo compatibile con la tutela del segreto industriale e con la direttiva sull’informazione ambientale.

Validità del regolamento (CE) n. 1107/2009 sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari alla luce del principio di precauzione, in particolare quanto a definizione di sostanza attiva, cumulo di sostanze, affidabilità dei test, trasparenza del fascicolo e studi di tossicità/cancerogenicità.

La questione giuridica

Se il regolamento (CE) n. 1107/2009 sia invalido, alla luce del principio di precauzione, perché: non definirebbe con sufficiente precisione la nozione di sostanza attiva; consentirebbe al richiedente di orientare discrezionalmente l’istruttoria; non prenderebbe adeguatamente in considerazione gli effetti cumulativi e sinergici delle sostanze in un prodotto fitosanitario; si fonderebbe su test, studi e analisi forniti dal solo richiedente senza controanalisi indipendente; limiterebbe l’accesso del pubblico al fascicolo per ragioni di segreto industriale; e non imporrebbe adeguati test di cancerogenicità e tossicità a lungo termine sui prodotti commerciali.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che il regolamento (CE) n. 1107/2009 non è invalido per violazione del principio di precauzione: il quadro normativo definisce in modo sufficiente le sostanze attive, impone di valutare gli effetti cumulativi e sinergici noti dei componenti dei prodotti fitosanitari, richiede che la prova della sicurezza sia fornita dal richiedente ma sottoposta a valutazione indipendente, obiettiva e trasparente da parte delle autorità competenti, prevede un accesso pubblico significativo al fascicolo con limiti coerenti con la direttiva 2003/4/CE, e non esonera le autorità dal verificare che i dati siano idonei a escludere rischi di cancerogenicità o tossicità a lungo termine. Non emergendo un errore manifesto di valutazione del legislatore dell’Unione, la validità del regolamento è confermata.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 191, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 9 TFUE
  • Articolo 168, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Direttiva 2003/4/CE
  • Direttiva 91/414/CEE
  • Regolamento (UE) n. 283/2013
  • Regolamento (UE) n. 284/2013

Validità del regolamento (CE) n. 1107/2009 alla luce del principio di precauzione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del tribunal correctionnel de Foix, investito di un procedimento penale per danneggiamento di beni altrui connesso alla distruzione di contenitori di diserbanti contenenti glifosato. Il giudice nazionale chiede se il regolamento n. 1107/2009, che disciplina autorizzazione e immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, sia valido rispetto al principio di precauzione.

Fatti e procedimento principale

Il procedimento interno trae origine da fatti avvenuti il 27 settembre 2016, quando il sig. Blaise e altri venti imputati fecero irruzione in negozi del dipartimento dell’Ariège e danneggiarono bidoni di diserbanti al glifosato e alcune vetrine. Gli imputati invocarono lo stato di necessità e il principio di precauzione, sostenendo che le loro azioni miravano a prevenire la commercializzazione di prodotti non sufficientemente avvertiti quanto ai rischi per la salute.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio sottopose alla Corte quattro profili principali di invalidità del regolamento:

  • l’asserita indeterminatezza della nozione di «sostanza attiva»;
  • l’asserita mancanza di imparzialità della procedura, fondata su test e studi prodotti dai soli richiedenti e protetti da riservatezza;
  • la mancata considerazione delle combinazioni e degli effetti cumulativi delle sostanze attive;
  • la presunta esenzione da analisi di genotossicità, cancerogenicità e tossicità a lungo termine per i prodotti commerciali.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 1107/2009, soprattutto i considerando e gli articoli 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 21, 29, 33, 36, 37, 44 e 63, oltre agli allegati II e ai riferimenti ai principi uniformi;
  • la direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2;
  • la direttiva 91/414/CEE, richiamata in via storica dal regolamento;
  • i regolamenti (UE) n. 283/2013 e n. 284/2013 sui requisiti dei dati per sostanze attive e prodotti fitosanitari.

Ricevibilità

Parlamento e Commissione contestavano la ricevibilità. La Corte respinge l’eccezione: in un rinvio pregiudiziale la rilevanza delle questioni è in linea di principio presunta, e spetta al giudice nazionale valutare la necessità della risposta. Poiché il giudice del rinvio ha spiegato che l’eventuale invalidità del regolamento potrebbe incidere sulla valutazione dell’elemento giuridico del reato nel diritto penale francese, la domanda è stata ritenuta ricevibile.

Portata del principio di precauzione

La Corte ribadisce che il principio di precauzione, pur espresso all’articolo 191, paragrafo 2, TFUE in materia ambientale, si applica anche alla protezione della salute pubblica e alle misure relative al mercato interno e alla politica agricola comune. Esso richiede che, in presenza di incertezze scientifiche sui rischi, possano essere adottate misure protettive senza attendere la prova piena e definitiva del pericolo. In un settore complesso come quello dei prodotti fitosanitari, il controllo giurisdizionale si limita a verificare se il legislatore abbia commesso un errore manifesto di valutazione.

Nozione di sostanza attiva

Quanto alla presunta indeterminatezza della nozione di «sostanza attiva», la Corte osserva che l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento la definisce come la sostanza, compresi i microrganismi, che esercita un’azione generale o specifica contro gli organismi nocivi o sui vegetali. Inoltre, il richiedente deve indicare tutte le sostanze contenute nel prodotto che soddisfano tale definizione e fornire per ciascuna i fascicoli richiesti. Ne deriva che non esiste una libertà discrezionale di scegliere quale componente qualificare come sostanza attiva, e il sistema non presenta un vizio manifesto.

Effetti cumulativi e sinergici

La Corte esclude anche la censura relativa al mancato cumulo delle sostanze. Il regolamento prevede due procedure strettamente collegate: approvazione della sostanza attiva e autorizzazione del prodotto fitosanitario. In entrambe, le autorità devono svolgere una valutazione indipendente, obiettiva e trasparente e tener conto degli effetti cumulativi e sinergici noti. Ciò risulta espressamente dagli articoli 4, paragrafi 2 e 3, e 29, paragrafo 6, oltre che dai regolamenti di dettaglio sui dati richiesti. Il testo UE, quindi, impone la considerazione dell’interazione tra sostanze attive, antidoti agronomici, sinergizzanti e coformulanti.

Test, studi e analisi forniti dal richiedente

La Corte respinge pure la censura secondo cui il sistema si affiderebbe esclusivamente a dati forniti dal richiedente. È vero che il richiedente presenta test e studi, ma ciò si accompagna a requisiti rigorosi di qualità, alla valutazione indipendente dello Stato membro relatore, al ruolo dell’EFSA, alla possibilità di chiedere informazioni supplementari e alla revisione successiva delle approvazioni. Le autorità non possono basarsi su dati non affidabili o non scientificamente conformi e devono anche considerare la letteratura scientifica più recente e gli elementi contrari presenti nel dossier. Non è quindi necessario imporre sistematicamente una controanalisi indipendente per rendere il sistema conforme al principio di precauzione.

Accesso del pubblico al fascicolo e riservatezza

Quanto alla riservatezza, la Corte evidenzia che il regolamento n. 1107/2009 prevede una significativa pubblicità del fascicolo: l’EFSA pubblica il fascicolo sintetico e il progetto di rapporto di valutazione. La riservatezza opera solo entro limiti specifici e nel rispetto dell’articolo 63, che rinvia espressamente alla direttiva 2003/4/CE. Inoltre, le informazioni sulle emissioni nell’ambiente non possono essere negate al pubblico per ragioni di segreto commerciale. Il sistema è dunque compatibile con il principio di precauzione.

Cancerogenicità e tossicità a lungo termine

La Corte respinge infine la tesi secondo cui il regolamento esonererebbe da verifiche su cancerogenicità e tossicità a lungo termine per i prodotti finiti. Pur non contenendo una lista dettagliata di test per i prodotti fitosanitari pari a quella prevista per le sostanze attive, il regolamento impone comunque che l’autorizzazione sia concessa solo se il prodotto non ha effetti nocivi immediati o ritardati sulla salute umana. Le autorità devono quindi verificare, sulla base dei dati forniti dal richiedente, che il rischio di cancerogenicità o tossicità a lungo termine sia escluso; test meramente sommari non sarebbero sufficienti.

Decisione finale

La Corte conclude che dall’esame delle questioni pregiudiziali non emerge alcun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il regolamento è quindi dichiarato compatibile con il principio di precauzione.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariprincipio di precauzionetutela della saluteaccesso alle informazioni ambientalidiritto alimentare e agricolo

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