Circolare n. 6 del 8/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni operative per richiedere all'Agenzia delle Entrate il rifiuto delle cessioni di crediti d'imposta successive alla prima (o successive allo sconto in fattura) già accettate dal cessionario. È predisposto un modello allegato da inviare tramite PEC, sottoscritto digitalmente o con firma autografa (con documento d'identità). Vengono chiarite le condizioni applicabili ai crediti tracciabili e non tracciabili, l'effetto del rifiuto (ripristino del credito in capo al cedente) e viene richiamata la procedura distinta per comunicare la non utilizzabilità del credito ai sensi del d.l. 104/2023.
Crediti d’imposta (art.121 d.l. 19/05/2020, n.34) – rifiuto delle cessioni successive alla prima già accettate
Punti principali
Finalità e ambito
Garantire uniformità operativa per il rifiuto delle cessioni di crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, quando l'accettazione è stata effettuata per errore o le parti concordano l'annullamento.
Modalità di richiesta
Utilizzare il modello allegato alla circolare, compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa (se autografa allegare documento d'identità), e inviarlo via PEC a annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it indicando nell'oggetto i codici fiscali di cedente e cessionario.
Requisiti di applicabilità
La richiesta è ammessa solo per cessioni successive alla prima o successive allo sconto in fattura già accettate; non si applica alle prime cessioni (per le quali si rimanda alla circolare n.33/E/2022).
Crediti tracciabili
Il rifiuto può essere richiesto per ciascuna rata non ulteriormente ceduta né opzionata per compensazione tramite F24; l'opzione F24 può comunque essere revocata tramite la Piattaforma prima del rifiuto.
Crediti non tracciabili
Il rifiuto è possibile solo se il cessionario dispone di plafond residuo sufficiente per la tipologia e l'annualità interessata, poiché il suo plafond verrà ridotto dell'importo corrispondente; in assenza dei requisiti la richiesta è scartata.
Effetti del rifiuto
Se accolta, il rifiuto rimuove gli effetti dell'accettazione errata o comunemente annullata: il credito torna nella disponibilità del cedente per eventuale nuova cessione o utilizzo in compensazione, e gli interessati vengono informati; lo stato è consultabile sulla Piattaforma.
Procedura alternativa per credito non utilizzabile
Se il cessionario intende comunicare la non utilizzabilità del credito (art.25, comma 1, d.l. 104/2023) deve seguire il provvedimento direttoriale prot. n. 410221 del 23/11/2023: tale procedura rimuove il credito dalla disponibilità del cessionario senza riportarlo al cedente.
Ruolo dell'Agenzia e vigilanza
L'Agenzia delle Entrate interviene solo su richiesta delle parti; le Direzioni regionali vigileranno sull'applicazione delle istruzioni da parte degli Uffici provinciali e dipendenti.
Testo integrale
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