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Circolare

Circolare n. 5 del 7/03/2024

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le istruzioni operative sulle principali novità fiscali per il periodo d'imposta 2024 e interventi collegati: estensione temporanea della non imponibilità di fringe benefit (con limite aumentato e inclusione di utenze, affitto e interessi mutuo prima casa), modifica della regola di determinazione del fringe benefit per prestiti ai dipendenti (con effetti retroattivi al 2023), riduzione al 5% dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato per il 2024, riconoscimento di un trattamento integrativo speciale per lavoratori del settore somministrazione/turismo (gen‑giu 2024) e disciplina sperimentale per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione per il biennio 2024‑2025.

Novità in materia di reddito di lavoro dipendente: legge di bilancio 2024 (L. 30/12/2023, n. 213) e decreto Anticipi (D.L. 18/10/2023, n. 145)

Punti principali

Non imponibilità fringe benefit (welfare) per il 2024

Per il solo periodo d'imposta 2024 il valore dei beni e servizi e le somme erogate o rimborsate (incluse utenze domestiche, affitto prima casa e interessi mutuo prima casa) non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di 1.000 euro (aumentato a 2.000 euro per lavoratori con figli fiscalmente a carico). Il superamento dei limiti comporta la tassazione dell'intero ammontare. Il datore di lavoro deve informare le RSU/RSU ove presenti e acquisire documentazione o dichiarazioni sostitutive a fini di controllo e per evitare duplicazioni di beneficio. Si applicano, ove compatibili, le istruzioni delle precedenti circolari richiamate.

Determinazione del fringe benefit per prestiti (decreto Anticipi)

Modificata la modalità di calcolo del compenso in natura per i prestiti concessi ai dipendenti: si assume il 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) e quelli effettivamente applicati. Per prestiti a tasso variabile il TUR da assumere è quello vigente alla scadenza di ciascuna rata; per prestiti a tasso fisso è il TUR vigente alla data di concessione (o, in caso di rinegoziazione/surroga, alla data del nuovo atto). Le disposizioni si applicano retroattivamente al periodo d'imposta 2023; il valore del fringe benefit va rideterminato in conguaglio e, in caso di cessazione, con nuovo conguaglio e certificazione unica aggiornata.

Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato per il 2024

Per i premi e le somme erogati nell'anno 2024 l'aliquota dell'imposta sostitutiva prevista per i premi di risultato è ridotta dal 10% al 5%, nel rispetto dei limiti e delle condizioni già disciplinate dall'art.1, commi 182‑189 della legge 28/12/2015, n.208 (limite fino a 3.000 euro lordi, soglia di reddito ecc.).

Trattamento integrativo speciale per comparto somministrazione e turismo

Per il periodo 1° gennaio‑30 giugno 2024 è riconosciuto ai lavoratori degli esercizi di somministrazione e del comparto turistico/ricettivo/termale un trattamento integrativo speciale esente da tassazione pari al 15% delle retribuzioni lorde correlate al lavoro notturno e al lavoro straordinario nei giorni festivi. Requisiti: reddito da lavoro dipendente 2023 non superiore a 40.000 euro; erogazione su richiesta scritta del lavoratore (dichiarazione sostitutiva attestante il reddito 2023). Il sostituto d'imposta recupera le somme tramite compensazione (codice tributo 1702) usando i servizi telematici dell'Agenzia.

Riscatto periodi non coperti da contribuzione (sperimentale 2024‑2025)

Per il biennio 2024‑2025 i lavoratori iscritti alle gestioni INPS (anche gestione separata e gestioni speciali) privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 e non titolari di pensione possono riscattare, fino a 5 anni (anche non continuativi), periodi antecedenti all'entrata in vigore della legge compresi tra il primo e l'ultimo anno con contributi accreditati, purché non già coperti da contribuzione obbligatoria. Il datore di lavoro può sostenere l'onere destinando i premi di produzione del lavoratore; l'importo così sostenuto è deducibile dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo e i contributi versati non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art.51, comma 2, lett. a) del TUIR.

Adempimenti, documentazione e profili procedurali

Indicazioni operative: conservare documentazione giustificativa (documenti di spesa, contratti di locazione, quietanze, autocertificazioni) nel rispetto del GDPR; acquisire dichiarazioni sostitutive per figli a carico o per attestare i redditi 2023; il datore deve effettuare gli opportuni conguagli e rilasciare/icertificare le somme nella Certificazione Unica; l'erogazione e il recupero fiscali avvengono mediante compensazione telematica (servizi Agenzia delle entrate). Le Direzioni regionali vigilano sull'applicazione delle istruzioni.

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