Circolare n. 4 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni operative sull’imposta straordinaria applicabile per il 2023 alle banche: individua i soggetti passivi (banche italiane e stabili organizzazioni), definisce la base imponibile (40% dell’incremento del margine di interesse voce 30 eccedente del 10% il 2021), il tetto (0,26% dell’esposizione al rischio al 31/12/2022), le modalità e i termini di versamento, l’alternativa alla liquidazione mediante costituzione di una riserva non distribuibile pari almeno a 2,5 volte l’imposta (con condizioni per essere computata nel CET1), le conseguenze di distribuzione della riserva (debito d’imposta maggiorato e interessi), i casi particolari per start-up e gli adempimenti dichiarativi e documentali.
Art. 26 DL 10 agosto 2023, n.104 (conv. L. 9 ottobre 2023, n.136) – Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse
Punti principali
Ambito soggettivo
Soggetti passivi: banche di cui all’art.1 T.U.B. (banche italiane, succursali in Italia di banche estere e stabili organizzazioni). Rientrano anche banche operanti tramite stabile organizzazione. Le banche devono essere iscritte nell'albo ex art.13 T.U.B.; per le succursali estere è prevista la necessità di riclassificare il conto economico secondo gli schemi di Banca d’Italia ove necessario.
Base imponibile
Imposta «teorica» = 40% della differenza positiva tra il margine d’interesse (voce 30 del conto economico, bilancio redatto secondo circolare BI n.262/2005) relativo all’esercizio antecedente al 1/1/2024 (es. 2023) e il medesimo margine relativo all’esercizio antecedente al 1/1/2022 (es. 2021) aumentato del 10%. Margini negativi considerati pari a zero. Nessuna esclusione di componenti salvo espressa norma; si applica la disciplina anti-abuso (art.10-bis legge 212/2000).
Tetto dell’imposta e confronto
L’importo dovuto è il minore tra l’imposta «teorica» e lo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale (calcolata ai sensi dell’art.92 CRR) riferito alla chiusura dell’esercizio antecedente al 1/1/2023 (es. 31/12/2022). Le banche devono fornire tale valore in dichiarazione e conservare documentazione probatoria.
Termini e modalità di versamento
Versamento entro il sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio antecedente al 1/1/2024 (indicativamente 30/06/2024 per esercizio solare; termini estesi fino a 120/180 giorni se previsto dallo statuto). Per esercizi non coincidenti con l’anno solare sono previste regole particolari e una deroga per termini scadenti nel 2023 (versamento entro il 31/01/2024). E’ ammessa la compensazione; istituiti codici tributo F24 (2717, 1947 per interessi, 8955 per sanzioni).
Alternativa: costituzione riserva non distribuibile (comma 5‑bis)
In luogo del versamento, l’assemblea può destinare, all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente al 1/1/2024, una riserva non distribuibile di importo non inferiore a 2,5 volte l’imposta (calcolata come minore tra imposta teorica e tetto 0,26%). La riserva va evidenziata in nota integrativa e in prospetto in modellistica Redditi; la riserva deve rispettare condizioni CRR per essere computabile nel CET1.
Regole su costituzione, integrazione e contabilizzazione della riserva
Se utili insufficienti o perdite, la riserva si costituisce o integra prioritariamente con utili degli esercizi precedenti e poi con altre riserve disponibili. Non è ammesso vincolo su utili futuri. In caso di fusioni/scissioni la posizione soggettiva e l’obbligo strumentale di ricostituzione/attribuzione della riserva seguono regole specifiche (subentro o ripartizione proporzionale); in caso di avanzo/disavanzo si utilizzano riserve proprie e, in subordine, vincolo su aumento di capitale o capitale.
Distribuzione della riserva: conseguenze fiscali
Se la riserva ex comma 5‑bis è distribuita (anche indirettamente o parzialmente, o tramite operazioni che ne realizzino l’assegnazione ai soci), decade la sospensione e l’imposta originaria diventa dovuta per intero, maggiorata degli interessi calcolati su base annua dal termine di scadenza previsto (tasso depositi BCE overnight). Pagamento entro 30 giorni dall’approvazione della delibera di distribuzione. L’utilizzo della riserva per coprire perdite non genera imposta, purché resti funzione di assorbimento perdite; se altre riserve vengono impiegate, il vincolo si trasferisce su queste fino a capienza.
Casi particolari: start‑up e riclassificazioni
Banche che hanno iniziato l’attività durante l’esercizio antecedente al 1/1/2022 devono ragguagliare il margine d’interesse ad anno per confronto. Sono escluse dall’imposta le banche che hanno iniziato l’attività nel 2022 o nel 2023 (impossibile confronto con 2021). Le succursali estere potrebbero dover riclassificare i bilanci secondo gli schemi BI n.262/2005 per determinare la voce 30; le stabili organizzazioni seguono apposito rendiconto ai sensi dell’art.152 TUIR.
Adempimenti, esclusioni fiscali e vigilanza
L’imposta non è deducibile ai fini IRES e IRAP. Per accertamento, sanzioni e riscossione si applicano le norme in materia di imposte sui redditi. E’ previsto il divieto di trasferire l’onere sui costi dei servizi a famiglie e imprese; vigilanza e accertamenti a campione sono affidati all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con relazione annuale alle Camere.
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