Circolare n. 7 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge di bilancio 2024 ha eliminato la previsione che esentava agenti e mediatori di assicurazione dall’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni. Di conseguenza le provvigioni corrisposte agli agenti e mediatori di assicurazione sono soggette a ritenuta a partire dai pagamenti effettuati dal 1° aprile 2024, con specifiche modalità operative, regole di determinazione della base imponibile e adempimenti dichiarativi e certificativi per i committenti.
Abrogazione dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione - art. 1, commi 89 e 90, legge 30/12/2023, n. 213
Punti principali
Ambito di applicazione
L’abrogazione riguarda gli agenti di assicurazione e i mediatori (incluse le categorie iscritte nelle sezioni d), e) e f) del RUI) che prestano servizi direttamente alle imprese di assicurazione; essi sono ora assoggettati alla ritenuta prevista dall’art.25-bis del DPR n.600/1973. Per gli iscritti nelle sezioni e) ed f) la ritenuta si applica solo alle provvigioni riconducibili all’attività assicurativa esercitata anche in via accessoria.
Decorrenza
La modifica si applica ai pagamenti di provvigioni effettuati dal 1° aprile 2024. Poiché la ritenuta segue il criterio di cassa, rileva la data del pagamento.
Provvigioni trattenute dagli agenti
Nel caso in cui l’agente o il mediatore tratti direttamente le provvigioni trattenendole dalle somme riscosse (art.25-bis, comma 4), l’obbligo di rimettere ai committenti l’importo corrispondente alla ritenuta sorge in relazione al trattenimento; la ritenuta si considera operata nel mese successivo alla trattenuta. Per effetto della decorrenza normativa, le ritenute considerate operate e da rimettere ai committenti partiranno, operativamente, dal 1° maggio 2024 per le trattenute riversate dai percipienti a decorrere da aprile 2024.
Determinazione della ritenuta e misura ridotta
La base e l’aliquota seguono l’art.25-bis: la ritenuta è commisurata in linea generale al 50% dell’ammontare delle provvigioni; se il percipiente dichiara di avvalersi continuativamente dell’opera di dipendenti o terzi la ritenuta è calcolata sul 20% dell’ammontare. L’aliquota applicata è quella prevista per il primo scaglione del TUIR.
Dichiarazione per ottenere la riduzione
Per fruire della ritenuta al 20% il percipiente deve presentare al committente una dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, con i dati identificativi e l’attestazione delle condizioni. Di norma la dichiarazione annuale va inviata entro il 31 dicembre dell’anno precedente; per la decorrenza del nuovo obbligo le comunicazioni possono essere inviate entro 15 giorni dalla decorrenza, ossia entro il 16 aprile 2024. La dichiarazione può essere inviata anche tramite PEC.
Versamento e termini
Le ritenute operate devono essere versate dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la ritenuta è considerata operata (per i casi di trattenuta da parte del percipiente si considera il mese successivo al trattenimento).
Certificazione Unica e obblighi dei sostituti
I committenti che operano le ritenute dovranno rilasciare ai percipienti la Certificazione Unica e trasmetterla telematicamente all’Agenzia delle entrate nei termini previsti per i sostituti d’imposta.
Effetti su IVA e fatturazione
L’abrogazione dell’esonero fiscale non altera il regime IVA: le prestazioni di intermediazione assicurativa rimangono esenti IVA ai sensi dell’art.10 DPR n.633/1972. L’obbligo di emissione della fattura non sorge salvo richiesta del committente/cliente entro il momento di effettuazione della prestazione.
Vigilanza e istruzioni operative
Le Direzioni regionali e provinciali devono assicurare l’applicazione uniforme delle istruzioni fornite con la circolare dall’Agenzia delle entrate.
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