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Sentenza

Sentenza del 30/09/2019 n. 24291 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il GPIF chiedeva il rimborso della maggiore ritenuta italiana applicata sui dividendi di fonte italiana, pari al 32,4%, rispetto all'aliquota convenzionale del 15% prevista dall'art. 10 della Convenzione Italia-Giappone. I dividendi erano stati inizialmente corrisposti a uno SPV costituito negli Stati Uniti e poi trasferiti, tramite il trustee giapponese, al fondo pensione. La questione consisteva nello stabilire se il beneficio convenzionale spettasse al GPIF, residente in Giappone e beneficiario effettivo, nonostante il pagamento fosse transitato formalmente attraverso un soggetto interposto residente negli Stati Uniti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del GPIF, ritenendo che la nozione di beneficiario prevista dall'art. 10 della Convenzione Italia-Giappone debba essere interpretata, secondo buona fede e alla luce dell'oggetto e dello scopo del trattato, come riferita al beneficiario effettivo. Il pagamento tramite lo SPV non esclude quindi, in linea di principio, l'applicazione della Convenzione al fondo pensione giapponese. La sentenza della C.T.R. del Piemonte è stata cassata e la causa è stata rinviata alla medesima C.T.R., in diversa composizione, affinché accerti concretamente la qualità di beneficiario effettivo e gli ulteriori requisiti convenzionali per ciascun anno d'imposta. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 10 della Convenzione Italia-Giappone contro le doppie imposizioni

    I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato contraente. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, salvo il diverso limite previsto per determinate partecipazioni societarie.

    La disposizione non richiede necessariamente che il dividendo sia versato direttamente al residente dell'altro Stato contraente. Il termine beneficiario deve essere interpretato come beneficiario effettivo, cioè il soggetto che dispone in modo definitivo, giuridico ed economico del reddito.

  • Legge 18 dicembre 1972, n. 855

    Ha ratificato in Italia la Convenzione Italia-Giappone contro le doppie imposizioni.

  • Artt. 31 e 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati

    I trattati devono essere interpretati in buona fede, secondo il significato ordinario dei termini e alla luce del contesto, dell'oggetto e dello scopo dell'accordo. Tali criteri giustificano l'interpretazione del termine beneficiario come beneficiario effettivo anche quando il testo convenzionale non utilizza espressamente tale formula.

  • Art. 4, comma 2, lett. b), della Convenzione Italia-Stati Uniti

    La disposizione è stata richiamata in relazione al trattamento trasparente delle partnership statunitensi e alla possibilità che la convenzione applicabile sia individuata in base alla residenza fiscale dei soci o beneficiari effettivi, anziché a quella dello SPV.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione processuale sulla quale il ricorrente ha fondato la denuncia di violazione o falsa applicazione della Convenzione Italia-Giappone.

Massime di principio

  • Ai fini dei trattati contro le doppie imposizioni, il soggetto che riceve formalmente il pagamento non coincide necessariamente con il soggetto legittimato ai benefici convenzionali: rileva il beneficiario effettivo, ossia chi ha la disponibilità giuridica ed economica definitiva del reddito.
  • Il transito dei dividendi attraverso trustee, banche depositarie, fondi, partnership o altri veicoli intermedi non esclude automaticamente l'applicazione della convenzione dello Stato di residenza del beneficiario effettivo.
  • Gli intermediari privi di autonomia economica sul reddito non possono utilizzare il trattato per ottenere vantaggi fiscali propri; al contrario, il beneficiario effettivo residente nello Stato contraente può invocare il trattamento convenzionale anche se il pagamento è stato effettuato tramite un soggetto interposto.
  • Il contribuente deve comunque dimostrare, con documentazione idonea, la residenza fiscale, la titolarità effettiva del reddito, l'assenza di una stabile organizzazione nello Stato della fonte e gli altri requisiti previsti dal trattato.
  • La qualità di beneficiario effettivo e gli altri presupposti convenzionali devono essere verificati con riferimento a ciascun periodo d'imposta; precedenti decisioni relative ad altri anni non producono automaticamente un giudicato vincolante.
  • L'interpretazione delle convenzioni deve contrastare il treaty shopping e gli assetti meramente artificiali, ma non può negare il beneficio solo perché la struttura di pagamento comprende soggetti intermedi, quando la titolarità effettiva del reddito è provata.

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