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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25464/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 13/01/2025 con unico motivo deducendo vizio di motivazione e violazione degli artt. 274 e 275, comma 3, c.p.p., sostenendo che il Tribunale non aveva correttamente valutato la possibilità di superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di recidiva). Dimino affermava che il GIP aveva già ritenuto superata tale presunzione in ragione della sua condizione di detenzione, della risalenza dei fatti al 2018 e della natura occasionale del singolo episodio, non inserito nel contesto associativo che coinvolgeva gli altri coindagati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione adeguata e non viziata, richiamando elementi istruttori concreti (in particolare conversazioni captate) che dimostravano il perdurare dei rapporti del Dimino con altri coindagati ritenuti membri di vertice del sodalizio mafioso; da ciò il Tribunale ha logicamente dedotto che i fatti non erano occasionali ma espressione di un sistema di vita, giustificando l'attualità e la concretezza del pericolo di recidiva. Sono stati inoltre valorizzati i gravi precedenti penali e le misure di prevenzione subite dal ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (comma richiamato come 1)

    Norma che configura il reato di associazione di tipo mafioso; la contestazione dell'applicazione della misura cautelare è avvenuta in relazione a fatti aggravati dall'articolazione associativa di tipo mafioso indicata nell'imputazione provvisoria.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente in ordine ai vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse congrua e fondata su idonei elementi istruttori.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Previsione che stabilisce una presunzione circa la sussistenza delle esigenze cautelari nel caso di reati qualificati, la cui presunzione può essere superata con argomentazioni concrete; la Corte ha ritenuto che nel caso di specie la presunzione non fosse stata superata alla luce delle captazioni e dei precedenti del ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna per spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla misura equitativa della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, con riferimento al principio che l'ammenda può essere disposta se non sussiste colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.

  • art. 28 reg. esec. c.p.p.

    Norma regolamentare richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione della Corte.

Massime di principio

  • La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. può essere superata solo mediante argomentazioni specifiche, concrete e ancorate a elementi probatori; mere affermazioni generiche o il richiamo al tempo trascorso dai fatti non sono di per sé sufficienti.
  • Le captazioni e le conversazioni intercettate, se riportate e contestualizzate nella motivazione, rappresentano elementi idonei a dimostrare il perdurare di legami con ambienti criminali e a giustificare la sussistenza del pericolo di recidiva.
  • Precedenti penali gravi e precedenti misure di prevenzione (es. sorveglianza speciale) costituiscono elementi rafforzativi della sussistenza delle esigenze cautelari e devono essere valutati cumulativamente con le altre emergenze probatorie.
  • Il semplice decorso del tempo rispetto ai fatti contestati non esclude automaticamente l'attualità del pericolo di reiterazione del reato, specie se sussistono elementi che dimostrano la continuità dei rapporti criminali o comportamenti coerenti con la continuazione dell'attività illecita.
  • Per il difensore, in casi analoghi, è strategico produrre elementi concreti e recenti che attestino il venir meno dei legami con l'ambiente criminale (ad es. attività lavorativa stabile, attestazioni terze, assenza di contatti recenti), contestare la interpretazione delle intercettazioni e offrire una ricostruzione alternativa fondata su prove documentali o testimoniali.
  • La Corte di cassazione controlla la congruità della motivazione del giudice del riesame; se la motivazione è dettagliata e ancorata a prove rilevanti, il ricorso per cassazione rischia di essere dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato a spese e ammende.

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