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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14559/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Andriani ha impugnato la conferma della condanna per il reato di bancarotta (riqualificato in bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217, comma 2, legge fallimentare), deducendo tre motivi principali: (1) violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e giudicato (art. 521 c.p.p.), in quanto in primo grado era stato assolto dalla fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta generica ma poi condannato per omessa consegna di specifiche scritture, con conseguente nullità per difetto di correlazione; (2) travisamento della prova e vizio di motivazione perché la condanna si sarebbe fondata sull'omessa consegna di scritture che risultavano invece consegnate (in particolare il verbale di audizione del 30/11/2017 attesterebbe la consegna), e perché parte della condanna si sarebbe basata sul libro mastro, non ricompreso tra le scritture obbligatorie; (3) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) nonostante la natura colposa e l'assenza di pregiudizio alla procedura concorsuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la riqualificazione del fatto come omessa tenuta/consegna di scritture contabili obbligatorie (bancarotta semplice ex art. 217, comma 2 l.f.), escludendo la violazione del principio di corrispondenza perché l'imputato ha potuto difendersi nel merito e non vi è stata trasformazione radicale dell'imputazione. Ha confermato che, ai fini della fattispecie semplice, è sufficiente l'omessa tenuta o consegna anche di una sola scrittura obbligatoria, indipendentemente dal fatto che il curatore sia comunque riuscito in parte a ricostruire il patrimonio. Ha ritenuto corretta la valutazione probatoria che ha dato rilievo alla relazione ex art. 33 l.f. e alle dichiarazioni del curatore (anche se il verbale di audizione originario attestava consegne diverse), escludendo il travisamento della prova. Infine, ha negato l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. per la ripetizione e la pluralità delle omissioni. Conseguenza: rigetto del ricorso e conferma della condanna (effetti previsti dall'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare (l.f.)

    Individua la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte distingue la fattispecie fraudolenta (che richiede l'impossibilità di ricostruzione del patrimonio) dalla fattispecie più lieve e rileva che la presenza di ricostruibilità non esclude la fattispecie di bancarotta semplice quando siano comunque mancate o irregolari scritture obbligatorie

  • art. 217, comma 2 legge fallimentare (l.f.)

    Norma sanzionatoria per l'omessa tenuta o consegna dei libri e delle scritture contabili obbligatorie; la Corte afferma che l'omessa consegna o tenuta anche di una sola scrittura obbligatoria può integrare la bancarotta semplice prevista da questa norma

  • art. 2214 cod. civ.

    Elenca i libri contabili obbligatori (libro giornale, libro inventari, ecc.) e prevede scritture 'relativamente obbligatorie' in rapporto alla natura e alle dimensioni dell'impresa; la Corte richiama tale distinzione per valutare quali scritture assumono rilevanza penale

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Principio di corrispondenza tra 'chiesto e pronunciato'; la Corte conferma che non è violato se la riqualificazione non determina una trasformazione radicale dell'imputazione e l'imputato ha potuto esercitare concretamente la difesa

  • art. 33 legge fallimentare (relazione del curatore)

    La relazione del curatore ex art. 33 l.f. è elemento valutabile e può integrare prova e chiarire discrepanze tra attestazioni precedenti: la Corte le ha attribuito valore probatorio rilevante per dimostrare l'omessa consegna di alcune scritture

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto non applicabile la causa in presenza di condotta reiterata e plurima omissione di scritture, ritenute di una certa consistenza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'effetto del rigetto del ricorso in Cassazione; in questo caso la conferma della condanna è stata disposta ai sensi di tale norma

  • art. 611 cod. proc. pen. (come modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n. 150)

    Regola la trattazione in Cassazione senza udienza orale quando non richiesto; il ricorso è stato trattato per iscritto ai sensi di tale disposizione

  • art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali dell'enunciazione dei motivi di ricorso; richiamato nel contesto della deduzione dei motivi del ricorrente

Massime di principio

  • La riqualificazione della fattispecie contestata in corso di giudizio non viola automaticamente il principio di corrispondenza tra imputazione e sentenza, purché la trasformazione non sia radicale e l'imputato abbia potuto difendersi concretamente rispetto al nuovo oggetto del procedimento.
  • Per la fattispecie di bancarotta semplice documentale (art. 217 l.f.) è sufficiente l'omessa tenuta o consegna anche di una sola scrittura contabile obbligatoria: l'eventuale ricostruzione parziale del patrimonio da parte del curatore non esclude il reato.
  • Il materiale probatorio formato dal curatore (relazione ex art. 33 l.f. e dichiarazioni rese in udienza) è valutabile e può integrare o correggere attestazioni precedenti; un verbale di consegna non è immune da valutazione critica se il curatore successivamente chiarisce che quanto attestato non corrisponde al materiale effettivamente pervenuto.
  • Le scritture non espressamente obbligatorie (es. registri fiscali o libro mastro) possono essere utilizzate solo per ricostruire discrasie e contesti probatori, ma la rilevanza penale principale resta ancorata alle scritture indicate dall'art. 2214 c.c. o a quelle 'relativamente obbligatorie' in rapporto alla natura e dimensione dell'impresa.
  • La rilevanza dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) va valutata caso per caso: condotte plurime, reiterate o che denotano una certa consistenza ostano all'applicazione della causa di non punibilità.
  • Nel giudizio di legittimità il vizio di travisamento della prova è riconoscibile solo se emerge un incontrovertibile errore di trasposizione del dato probatorio decisivo; contestazioni sulla valutazione della credibilità rientrano spesso nella sfera del giudice di merito e sono difficilmente riformabili in Cassazione.

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