Ordinanza n. 150/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto a firma del Prefetto della provincia di Napoli n. prot.-OMISSIS-, notificato il 19.09.2025 (doc. n. 1), con il quale si dispone che “è fatto divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materiale esplodente" nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto della provincia di Napoli notificato il 19 settembre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma indica che la contestazione riguardava la legittimità del divieto prefettizio e la rilevanza attribuita dall'Amministrazione ai fatti posti a base di procedimenti pendenti in altra sede.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo, in sede di sommaria delibazione, insussistente un consistente fumus boni iuris. Secondo il Collegio, l'Amministrazione può valorizzare, nell'esercizio dei propri poteri discrezionali in materia di armi e ai fini cautelari posti a fondamento del provvedimento, anche fatti oggetto di procedimenti pendenti presso altra sede, considerandoli indicativi di una complessiva inaffidabilità del destinatario. Il requisito del periculum in mora non è stato ritenuto sufficiente, poiché il pregiudizio lamentato è stato qualificato come eminentemente patrimoniale. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta incidentalmente; l'istanza è stata respinta per l'assenza di consistente fumus boni iuris e per l'insufficienza del pregiudizio patrimoniale dedotto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la valutazione del fumus boni iuris è necessariamente sommaria e può condurre al rigetto dell'istanza quando il provvedimento impugnato appaia sorretto da una plausibile valutazione discrezionale dell'Amministrazione.
- Nel settore della detenzione di armi, l'Amministrazione può valorizzare, ai fini della valutazione dell'affidabilità del destinatario, anche fatti posti a base di procedimenti pendenti in altra sede, purché considerati come elementi indicativi di una complessiva inaffidabilità e funzionali alla finalità cautelare del divieto.
- Un pregiudizio qualificato come esclusivamente o eminentemente patrimoniale non è, di per sé, sufficiente a dimostrare il periculum in mora necessario per ottenere la sospensione cautelare del provvedimento amministrativo.
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