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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11473/2022 del 08/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di quattro avvisi di accertamento ICI per gli anni 2012 e 2013 relativi a terreni edificabili acquistati nel 2007 e fabbricati ivi insistenti. Contestazione del valore attribuito dal Comune (valore rettificato a € 65,77/mq richiamando la delibera della Giunta comunale ex art. 59 d.lgs. n. 446/1997), della legittimità dell'utilizzo dei valori predeterminati, della valutazione probatoria (tra cui richiamo a verbale CDA e a precedente pronuncia della CTR su annualità antecedenti), e dell'irrogazione delle sanzioni (cumulo di sanzioni per annualità successive). Il ricorso per cassazione proponeva sette motivi, tra cui nullità per motivazione apparente, violazione di norme tributarie sull'accertamento e sulla determinazione del valore, giudicato esterno, e richiesta di applicazione del cumulo giuridico/continuazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato la maggior parte dei motivi (compresi quelli relativi alla presunta nullità della motivazione e al richiamo al giudicato esterno), ritenendo: 1) inesistente efficacia preclusiva del giudicato esterno rispetto ai valori venali in assenza di elementi stabili comuni fra annualità; 2) valida la richiamata prassi di legittimità sul valore predeterminato dalla delibera comunale e sull'onere probatorio del contribuente; 3) inammissibile la censura che attacca valutazioni di fatto come violazione di diritto. Tuttavia la Corte ha accolto il settimo motivo riguardante le sanzioni: ha affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di ICI, quando per lo stesso immobile e in annualità successive si contestano omessi o insufficienti versamenti derivanti da identici accertamenti, trova applicazione il regime di continuazione attenuata ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997 (un'unica sanzione pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo). Per questo motivo la sentenza impugnata è cassata nei limiti del motivo accolto e la Corte ha deciso nel merito applicando direttamente la continuazione alle sanzioni oggetto di causa. Le spese di lite sono compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 472 del 1997, art. 12

    è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio ... si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo "quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi"

    La Corte interpreta l'art. 12, comma 5, come applicabile all'ICI quando per lo stesso immobile e in annualità successive si contestano omessi o insufficienti versamenti derivanti da identici accertamenti; ciò consente l'irrogazione di un'unica sanzione aumentata dalla metà al triplo (continuazione attenuata).

  • d.lgs. n. 471 del 1997, art. 13

    Richiamata per distinguere le ipotesi: l'art.13 regola le sanzioni per omessi/tardivi versamenti di imposte già liquidate e, secondo la giurisprudenza, in tali casi può trovare applicazione un regime sanzionatorio autonomo (sanzione proporzionale su ogni importo non versato), mentre la continuazione ex art.12 è orientata alle violazioni che incidono sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Principio della motivazione delle decisioni nel processo tributario richiamato per valutare la adeguatezza della motivazione della CTR; la Corte ritiene che la motivazione della CTR, seppur sintetica, soddisfi il livello minimo richiesto.

  • c.p.c. art. 360, comma 1 (nn. 3,4,5)

    Norme processuali che individuano i vizi deducibili in cassazione (violazione di legge, nullità per motivazione apparente, insufficienza della motivazione); la Corte ha esaminato i motivi di cassazione alla luce di questi profili, rigettando quelli che attaccavano valutazioni di fatto o che non rientravano nelle ipotesi consentite.

  • d.lgs. n. 446 del 1997, art. 59

    Citato quale norma che legittima la determinazione di valori predeterminati dalla Giunta comunale per aree edificabili; la Corte conferma la legittimità del richiamo agli atti comunali come fondamento dell'accertamento e sposta sull'odierno contribuente l'onere di provare un valore inferiore.

  • T.U.I.R. art. 7

    Riferimento al principio dell'autonomia dei periodi d'imposta; la Corte lo utilizza per escludere l'automatica efficacia vincolante di un giudicato su annualità diverse se non riguardi elementi stabili comuni.

  • codice civile, artt. 2421-2422

    Richiamati da una doglianza del ricorrente in relazione a documentazione societaria (aumento di capitale); la Corte non ha ritenuto decisiva tale censura per la decisione di merito.

  • codice civile, art. 2909 e c.p.c. art. 324

    Richiamati rispetto alla questione del giudicato esterno e dell'eccezione di giudicato; la Corte ha definito non applicabile il vincolo del giudicato ai valori venali variabili.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno in materia tributaria vincola solo quanto attiene a elementi costitutivi stabili e tendenzialmente permanenti (es. qualificazioni giuridiche o condizioni di esenzioni pluriennali); non vincola elementi variabili come il valore venale dei beni salvo che si tratti di caratteristiche stabili comuni alle annualità.
  • La determinazione del valore delle aree edificabili fondata su delibere comunali che fissano valori predeterminati è idonea a motivare l'accertamento: grava sul contribuente l'onere di dimostrare, con elementi oggettivi (anche perizia), un minor valore.
  • Le censure di fatto (errata valutazione delle risultanze probatorie) in cassazione sono, di regola, inammissibili come violazioni di legge e devono essere prospettate come vizio di motivazione; il sindacato di legittimità non sostituisce il sindacato di merito.
  • In caso di contestazioni per lo stesso immobile e per annualità successive originate da identici accertamenti sulla determinazione dell'imponibile, si applica il regime di continuazione attenuata ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997: unica sanzione aumentata dalla metà al triplo invece del cumulo materiale.
  • Diversamente, per omessi o tardivi versamenti riferiti a imposte già liquidate, può trovare applicazione la disciplina autonoma delle sanzioni (art. 13 d.lgs. 471/1997) e non la continuazione, salvo interpretazioni e precedenti non omogenei in settori specifici.
  • Una motivazione sintetica ma che esplicita le ragioni della decisione e consente il controllo del percorso logico non è automaticamente nulla: il vizio di motivazione deve essere tale da rendere la sentenza incomprensibile o priva delle ragioni essenziali.
  • Quando la Corte accoglie un motivo limitatamente all'applicazione di una norma sanzionatoria (es. continuazione), può cassare parzialmente la decisione e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c. senza rinvio qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

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