Sentenza del 22/04/2015 n. 8211 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1999, con cui l'Amministrazione aveva rettificato i redditi d'impresa e il volume d'affari ai fini delle imposte indicate nel provvedimento. L'accertamento si fondava su elementi quali la mancata risposta a un questionario, l'elevato scostamento del reddito dichiarato rispetto ai dati dell'Anagrafe tributaria, l'impiego irregolare di ventitré dipendenti risultante da documentazione extracontabile e la differenza tra gli importi pagati dai clienti e le ricevute emesse. In Cassazione la società denunciava, da un lato, l'insufficiente motivazione della sentenza d'appello e, dall'altro, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), sostenendo che non fossero stati valutati i dati prodotti a propria difesa e che non ricorressero i presupposti per l'accertamento induttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo era privo dell'indicazione dei fatti decisivi asseritamente omessi e del necessario momento di sintesi richiesto per le censure motivazionali. Il secondo motivo, relativo alla violazione di legge, non conteneva il quesito di diritto previsto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. È stato inoltre dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero dell'economia e delle finanze, che non aveva partecipato al precedente giudizio. La società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate 3.000 euro, oltre accessori e spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Disciplina, rispettivamente, il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge e quello per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. La Corte ha ritenuto che le relative censure non fossero state formulate secondo i requisiti processuali applicabili.
Art. 366-bis c.p.c.
Nei casi previsti dall'art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4) l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.
Per i ricorsi soggetti alla norma, ciascun motivo per violazione di legge doveva concludersi con uno specifico quesito di diritto; per i vizi motivazionali era necessario indicare chiaramente il fatto controverso e formulare un apposito momento di sintesi. La mancanza di tali elementi comporta l'inammissibilità del ricorso.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d)
È la disposizione invocata dalla contribuente in relazione all'accertamento induttivo dei redditi. La Corte non ha esaminato nel merito la sua applicazione, poiché il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza del quesito di diritto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dalla legge applicabile al momento della proposizione: la mancata formulazione del quesito di diritto o del momento di sintesi può impedire qualsiasi esame del merito.
- Una censura per vizio di motivazione deve indicare con precisione quale fatto decisivo sia stato omesso, contraddittoriamente valutato o insufficientemente motivato; non è sufficiente contestare genericamente la ricostruzione del giudice.
- Quando si denuncia la violazione di una norma sull'accertamento induttivo, occorre formulare una specifica questione giuridica e collegarla puntualmente ai fatti e alle prove valorizzati dall'Amministrazione.
- Il ricorso contro un'amministrazione o un ente che non abbia partecipato al precedente grado di giudizio può essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale o di partecipazione al giudizio.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la definitività della decisione impugnata e, normalmente, la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
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