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Circolare

Circolare INAIL n. 13 del 11 marzo 1987

Determinazione limiti minimi di retribuzione imponibile per l'anno 1987.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL aggiorna, per l’anno 1987, i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera ai fini contributivi, sulla base della variazione del costo della vita del 6,9% e dei criteri di raccordo previsti dalle leggi richiamate. Vengono precisati i valori applicabili alle diverse categorie di lavoratori, con specifiche per settore industriale, agricolo, istruzione pre-scolare e scolare, lavoro domestico e altre categorie speciali, nonché le conseguenze sul calcolo dei premi assicurativi e delle rendite.

Limiti minimi di retribuzione imponibile per il 1987

Determinazione dei limiti minimi di retribuzione imponibile per il 1987

La circolare INAIL n. 13 dell’11 marzo 1987 aggiorna i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da assumere per il calcolo di tutte le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale dovute per l’anno 1987. Il provvedimento applica la variazione del costo della vita del 6,9% determinata con D.M. 19 novembre 1986 e richiama i criteri di coordinamento previsti dalla legge n. 537/1981 e dalla legge n. 638/1983.

Criteri generali di determinazione dei minimali

La circolare precisa che i minimali di retribuzione giornaliera vanno determinati sulla base della variazione percentuale del costo della vita del 6,9%, ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 153/1969 e del secondo comma dell’articolo 1 della legge n. 537/1981. Qualora il risultato sia inferiore al limite di cui all’articolo 7 della legge n. 638/1983, il minimale deve essere comunque ragguagliato a L. 29.805, importo pari al 7,50% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, fissato al 1° gennaio 1987 in L. 397.400.

Salari medi convenzionali, part-time e orario ridotto

Per le categorie di lavoratori per le quali sono stabiliti salari medi convenzionali, il limite minimo di retribuzione giornaliera per il 1987 risulta pari a L. 19.870, ma deve essere sostituito con L. 20.950 in applicazione della legge n. 537/1981. La circolare estende tale minimo anche ai lavoratori a tempo parziale di cui al comma 9 dell’articolo 5 della legge n. 863/1984, poiché la retribuzione prevista per tale fattispecie è considerata assimilabile a retribuzione convenzionale.

Per le ipotesi previste dai commi 16 e 17 dell’articolo 5 della legge n. 863/1984, relative al part-time senza stipula del contratto di lavoro, il minimale giornaliero calcolato con il parametro del 4% del trattamento minimo di pensione è pari a L. 15.896 per il 1987. Se i lavoratori interessati sono occupati con orario superiore alle quattro ore, si applica invece il minimale generale di L. 29.805.

Settore dell’istruzione pre-scolare e scolare

La circolare rettifica quanto indicato nelle circolari nn. 25/1985 e 12/1986, specificando che nel settore dell’istruzione pre-scolare non si applica il limite minimo di cui all’articolo 7, primo comma, della legge n. 638/1983. In tale settore i minimali di retribuzione giornaliera devono quindi essere aggiornati solo in base alla legge n. 537/1981.

Per il settore pre-scolare vengono indicati i limiti minimi di retribuzione giornaliera per:

  • impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive;
  • impiegati docenti e non docenti;
  • operai.

La circolare riporta per tali categorie i valori relativi agli anni 1984, 1985, 1986 e 1987. Viene inoltre precisato che le retribuzioni annue si calcolano, come di consueto, moltiplicando per 300 le cifre giornaliere indicate.

Per l’istruzione scolare non statale, invece, continua ad applicarsi il confronto tra i minimali derivanti dalla legge n. 537/1981 e quelli previsti dall’articolo 7 della legge n. 638/1983. Le sedi devono acquisire dalle scuole e dagli istituti interessati i dati necessari per il corretto calcolo del premio annuo dovuto per ciascun insegnante, considerando:

  • il settore di insegnamento, pre-scolare o scolare;
  • il numero di ore giornaliere svolte, fino a quattro o oltre quattro;
  • eventuali funzioni direttive aggiuntive;
  • l’applicazione dei commi 16 e 17 dell’articolo 5 della legge n. 863/1984.

È inoltre previsto un modulo di denuncia di fine anno scolastico, da restituire compilato entro il 30 novembre di ogni anno.

Settore industriale e artigiano

Nel settore industriale, per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché per i titolari di aziende artigiane, i soci di società tra artigiani lavoratori e i familiari coadiuvanti del titolare dell’azienda artigiana, la retribuzione giornaliera minima è fissata in L. 29.805. La corrispondente retribuzione minima annua è pari a L. 8.941.500, calcolata moltiplicando il minimale giornaliero per 300.

Sulla base di tale retribuzione annua minima, la circolare riporta i premi corrispondenti alle diverse classi di rischio. Viene poi precisato che, per le posizioni assicurative in vigore al 1° gennaio 1987, la variazione della classe minima di retribuzione sarà disposta automaticamente dalla direzione generale competente in occasione dell’aggiornamento automatico con tassi in aumento e in riduzione. L’adeguamento dei premi sarà effettuato contestualmente all’elaborazione delle richieste di supplemento di premio anticipato relative all’anno 1987; se ciò non fosse possibile per effetto di sopravvenute variazioni, l’adeguamento avverrà in sede di regolazione del premio per il 1987.

La circolare segnala inoltre che, per l’acquisizione delle segnalazioni con mod. 1 S.M., la retribuzione convenzionale annua deve essere digitata soltanto con la cifra di L. 8.941, senza considerare le centinaia di lire, che saranno tuttavia considerate dal programma al momento del computo del premio speciale unitario.

Facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori e altre categorie speciali

Per i facchini, i barrocciai, i vetturini e gli ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni e aggregati consimili, la circolare distingue tra soggetti non assoggettati e soggetti al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602. Nel primo caso il minimale di retribuzione giornaliera è pari a L. 29.805, con indicazione delle misure minime del premio a persona per trimestre o frazione di trimestre, differenziate per settore e categoria. Nel secondo caso il minimale giornaliero è pari a L. 20.950 e sono stabilite le misure minime del premio capitario per trimestre o frazione di trimestre.

Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/1958, il minimale giornaliero è fissato in L. 20.950 e il premio minimo è pari a L. 21.370 per mese o frazione di mese.

Per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, la retribuzione giornaliera di riferimento è L. 29.805 e, a decorrere dalla campagna olearia 1987/1988, i premi minimi sono fissati distintamente per frantoi di tipo A e di tipo B, sia per lavori di durata non superiore a 30 giorni sia per l’intera campagna olearia. La circolare precisa che tali importi dovranno essere ricalcolati quando verrà emanato il decreto ministeriale di rivalutazione del massimale e del minimale annuo ai fini della riliquidazione delle rendite previsto dall’articolo 116 del testo unico.

Sono inoltre richiamati i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e i loro organismi associati, soggetti al D.P.R. n. 602/1970, per i quali la retribuzione giornaliera è L. 20.950, nonché i lavoratori a domicilio, per i quali il minimale giornaliero è L. 29.805.

Servizi domestici e familiari

Per gli addetti ai servizi domestici e familiari la circolare richiama la disciplina dell’articolo 22 della legge n. 843/1978, come soggetta all’articolo 1 della legge n. 895/1980. Le retribuzioni sono rivalutate in base alle variazioni delle pensioni determinate ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 153/1969 e, dal 1° gennaio 1985, maggiorate del 50% delle misure vigenti a tale data in forza dell’articolo 10 della legge n. 887/1984.

Per tale categoria si rinvia alla tabella allegata A per l’aggiornamento delle retribuzioni.

Settore agricolo e riflessi sul calcolo delle rendite

Nel settore agricolo, per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, la retribuzione giornaliera è fissata in L. 33.600, in conseguenza dell’indicizzazione annuale prevista dall’articolo 1 della legge n. 537/1981. La circolare precisa che il calcolo deve essere adeguato alle nuove misure per le fattispecie verificatesi dal 1° gennaio 1987 e per quelle per le quali a tale data risulti ancora in corso il trattamento economico considerato.

Quanto alla rendita per inabilità permanente e ai superstiti, viene chiarito che, per gran parte delle categorie interessate, i nuovi limiti retributivi giornalieri restano inferiori al minimale fissato per il settore industriale nel periodo 1° luglio 1985 - 30 giugno 1987; pertanto, per la liquidazione della prestazione si deve continuare a fare riferimento a tale minimale. Le nuove misure vanno invece assunte a base del calcolo della rendita per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1987 nei confronti dei lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato e degli addetti ai servizi domestici e familiari, limitatamente alle classi salariali più elevate, quando la retribuzione annua superi il limite richiamato.

Punti principali

Aggiornamento dei minimali per il 1987

La circolare stabilisce che per determinare i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da assumere per tutte le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale per il 1987 si applica la variazione del costo della vita del 6,9%, fissata dal D.M. 19 novembre 1986 ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 153/1969 e dell’articolo 1 della legge n. 537/1981. I minimali devono comunque essere ragguagliati, se inferiori, alla soglia di L. 29.805, pari al 7,50% del trattamento minimo mensile di pensione fissato in L. 397.400 al 1° gennaio 1987, come previsto dall’articolo 7 della legge n. 638/1983.

Lavoratori con salari medi convenzionali e part-time

Per le categorie per le quali sono previsti salari medi convenzionali, il limite minimo di retribuzione giornaliera per il 1987 è pari a L. 19.870, ma viene sostituito da L. 20.950 in applicazione della legge n. 537/1981. Tale minimo si applica anche ai lavoratori a tempo parziale di cui al comma 9 dell’articolo 5 della legge n. 863/1984, in quanto la retribuzione prevista è considerata assimilabile a salario medio convenzionale. Per il part-time senza contratto di lavoro, ai sensi dei commi 16 e 17 del medesimo articolo 5, il minimale calcolato col parametro del 4% del trattamento minimo di pensione è L. 15.896; se l’orario supera le quattro ore, si applica invece il minimale generale di L. 29.805.

Istruzione pre-scolare e scolare

Nel settore dell’istruzione pre-scolare la circolare rettifica quanto già comunicato con le circolari nn. 25/1985 e 12/1986, precisando che non si applica il minimo di cui all’articolo 7 della legge n. 638/1983; i minimali vanno quindi aggiornati solo secondo la legge n. 537/1981. Per il settore pre-scolare sono indicati i limiti minimi di retribuzione giornaliera per impiegati e docenti con funzioni direttive, impiegati docenti e non docenti, e operai, con corrispondenti valori per il 1984, 1985, 1986 e 1987. Per l’istruzione scolare non statale, invece, continua a operare il confronto tra i minimali ex legge n. 537/1981 e quelli dell’articolo 7 della legge n. 638/1983. Le sedi devono acquisire dalle scuole i dati necessari per il calcolo del premio annuo di ciascun insegnante, considerando tipo di insegnamento, orario giornaliero, eventuali funzioni direttive e applicazione dei commi 16 e 17 dell’articolo 5 della legge n. 863/1984.

Premi e retribuzioni per settore industriale

Nel settore industriale la generalità dei lavoratori dipendenti e i titolari di aziende artigiane, i soci di società tra artigiani lavoratori e i familiari coadiuvanti sono assoggettati a una retribuzione giornaliera minima di L. 29.805, con retribuzione annua minima pari a L. 8.941.500. Sulla base di tale valore sono indicati i premi corrispondenti alle diverse classi di rischio. La circolare precisa anche le modalità di aggiornamento automatico delle posizioni assicurative e di adeguamento dei premi, nonché l’accorgimento operativo per la digitazione delle retribuzioni convenzionali nel mod. 1 S.M.

Categorie speciali, servizi domestici e agricoli

Per facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori, distinti tra soggetti o meno al D.P.R. n. 602/1970, sono indicati i minimali di retribuzione giornaliera e le misure minime del premio, sia a persona sia capitario, per trimestre o frazione di trimestre. Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne il minimale è L. 20.950 e il premio minimo è di L. 21.370 per mese o frazione. Per le persone addette alla frangitura e spremitura delle olive sono fissati i premi minimi per la campagna olearia 1987/1988, distinti per frantoi di tipo A e B e per durata dei lavori. Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, i lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici e familiari si richiamano le regole specifiche, con rinvio alla tabella allegata per questi ultimi. Nel settore agricolo, per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, la retribuzione giornaliera è fissata in L. 33.600, con applicazione dell’indicizzazione annuale prevista dalla legge n. 537/1981.

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