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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25400/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La vicenda riguarda un capitano della Polizia locale di Napoli al quale era contestato di avere posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a indurre un privato a versargli 5.000 euro, in cambio dell'omissione di controlli e della possibilità di completare opere edilizie abusive della figlia del privato. In appello, la condanna di primo grado è stata riformata solo per dichiarare estinto per prescrizione il reato, mantenendo ferme le statuizioni civili. In cassazione l'imputato ha proposto un unico motivo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova dichiarativa della persona offesa, esaminata ai sensi dell'art. 210 c.p.p. Sosteneva che le dichiarazioni accusatorie fossero state ritenute attendibili sulla base di intercettazioni tra la persona offesa, la moglie e la figlia e di conversazioni ambientali captate nell'ufficio della polizia locale il 4 febbraio 2016, ma che tali dialoghi riguardassero altre imputazioni e non il fatto per cui si procedeva. Contestava inoltre l'attendibilità della persona offesa, assumendo che fosse animata da astio nei suoi confronti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta aspecificità. Ha rilevato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione puntuale sulla attendibilità della persona offesa e sui riscontri alle sue dichiarazioni, costituiti non solo dalle captazioni ambientali del 4 febbraio 2016 riferite anche al fatto oggetto del processo, ma anche dalle dichiarazioni di agenti e funzionari di polizia locale circa le ragioni che avevano determinato il sopralluogo presso il cantiere della figlia della persona offesa. Il ricorrente, però, non aveva specificamente confutato tali argomenti, non indicando quali captazioni fossero estranee al reato, né perché la persona offesa fosse portatrice di un interesse inquinante, né per quali ragioni gli altri contributi dichiarativi non confermassero l'impostazione accusatoria. Conseguentemente, la Corte ha applicato i principi in tema di specificità dei motivi di ricorso ex artt. 581 e 591 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 210 c.p.p.

    richiamato come base dell'esame della persona offesa, costituita parte civile, quale fonte dichiarativa valorizzata nei giudizi di merito

  • art. 581 c.p.p.

    i motivi di impugnazione devono contenere specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità

  • art. 591 c.p.p.

    l'inosservanza del requisito di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso

  • art. 210 cod. proc. pen.

    menzionato nel testo come norma secondo cui è stata escussa la persona offesa costituita parte civile

  • art. 581 cod. proc. pen.

    richiamato insieme all'art. 591 c.p.p. quale parametro della specificità del motivo di ricorso

  • art. 591 cod. proc. pen.

    richiamato insieme all'art. 581 c.p.p. per affermare l'inammissibilità del motivo generico

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente una generica contestazione del ragionamento probatorio.
  • Quando la decisione di merito espone riscontri puntuali alle dichiarazioni della persona offesa, il ricorrente deve confrontarsi in modo analitico con ciascuno di tali riscontri, indicando quali elementi di fatto o di diritto sarebbero erronei o inconferenti.
  • La mera affermazione che alcune captazioni o dichiarazioni si riferiscano ad altri fatti, se non accompagnata dall'indicazione precisa del contenuto e della loro estraneità al capo di imputazione, integra una censura aspecifica.
  • La deduzione di una presunta inimicizia o di un interesse inquinante della persona offesa deve essere sorretta da elementi concreti e non da mere allegazioni, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso per aspecificità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese delle parti civili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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