Ordinanza n. 12065/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno del 5 febbraio 2020, notificato il 16.07.2021, di reiezione della richiesta della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di reiezione della richiesta di cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno del 5 febbraio 2020, notificato il 16 luglio 2021, con cui è stata respinta la richiesta di concessione della cittadinanza italiana. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso della camera di consiglio istruttoria, il Collegio ha verificato la persistenza dell'interesse alla decisione, la completezza dell'istruttoria e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il Collegio ha accertato che persiste l'interesse del ricorrente alla decisione, che il Ministero dell'Interno ha depositato il fascicolo del procedimento ai sensi dell'art. 46 c.p.a. e che la parte ricorrente ha depositato documentazione integrativa. Non essendo state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio, l'ordinanza dispone la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. Non è stata quindi decisa la legittimità del diniego di cittadinanza, né sono state definite le domande di merito. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
L'Amministrazione ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato.
art. 72-bis c.p.a.
Il differimento della trattazione è considerato incompatibile con il divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il Collegio richiama il divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, nel contesto della calendarizzazione delle cause per lo smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla normativa nazionale a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle udienze di smaltimento dell'arretrato, prima della calendarizzazione della causa il giudice può verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere, la completezza dell'istruzione e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio.
- Quando l'interesse alla decisione persiste, l'istruttoria risulta compiuta e non sono necessarie ulteriori attività processuali, il fascicolo può essere trasmesso al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza di smaltimento, senza definire il merito della controversia.
Come è indicizzato
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