Sentenza del 12/05/2015 n. 2005 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PUBBLICITÀ - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ - Messaggi pubblicitari su veicoli di terzi - Spettanza dell'imposta al Comune in cui ha sede la società - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto legittimo assoggettare l'attività pubblicitaria all'imposta dovuta al Comune in cui ha sede l'impresa pubblicizzata, quando i veicoli mantengono le proprie caratteristiche strutturali e la loro ordinaria destinazione d'uso. Il principio è conforme a Cass. n. 5858/2012.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione del Comune competente a riscuotere l'imposta comunale sulla pubblicità relativa a messaggi installati su veicoli pubblici o privati di terzi. Il punto controverso era se l'imposta dovesse essere versata nel Comune in cui circolavano o erano utilizzati i veicoli oppure nel Comune in cui aveva sede l'impresa pubblicizzata.
Norme richiamate
Imposta comunale sulla pubblicità
Nel caso in cui l'attività pubblicitaria venga effettuata installando messaggi pubblicitari su veicoli pubblici o privati che mantengono le caratteristiche strutturali e la destinazione d'uso, loro propria, l'imposta è dovuta al Comune dove ha sede l'impresa pubblicizzata.
Per la pubblicità apposta su veicoli non trasformati in modo da perdere la loro funzione ordinaria, il collegamento territoriale rilevante ai fini dell'imposta è individuato nel Comune in cui ha sede l'impresa pubblicizzata.
Cassazione civile, n. 5858/2012
La pronuncia è richiamata come precedente conforme sul criterio di individuazione del Comune competente per l'imposta relativa alla pubblicità collocata su veicoli di terzi.
Massime di principio
- Quando un messaggio pubblicitario è collocato su veicoli di terzi che conservano la loro struttura e funzione ordinaria, l'imposta comunale sulla pubblicità tende a spettare al Comune della sede dell'impresa pubblicizzata.
- La mera presenza o circolazione del veicolo in altri Comuni non determina, di per sé, lo spostamento della competenza impositiva verso tali Comuni.
- Il criterio può cambiare se il veicolo è stabilmente trasformato o destinato principalmente alla pubblicità, circostanza che deve essere valutata sulla base delle caratteristiche concrete del mezzo e dell'attività svolta.
- Per applicare correttamente il principio occorre distinguere tra pubblicità accessoria apposta su un veicolo normalmente utilizzato per il trasporto e veicolo utilizzato come autonomo impianto pubblicitario.
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