Sentenza del 12/05/2015 n. 259 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Art.12 co. 7 L. 212/00 - Termine dilatorio -Inutilizzabilità documenti - Non sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso contro un avviso di accertamento relativo all'anno 2007, riguardante IRES, IVA e IRAP. In particolare, ha contestato: la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, poiché l'avviso era stato notificato poco dopo la consegna del processo verbale di constatazione; l'inutilizzabilità o comunque la valutazione sfavorevole delle fatture prodotte soltanto in giudizio, sostenendo che il fallimento e i sequestri penali avevano impedito la tempestiva esibizione; l'erronea estensione dei rilievi a tutte le fatture non inizialmente esibite; e la legittimità delle operazioni di esportazione e delle cessioni intracomunitarie.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello solo parzialmente. Ha ritenuto legittima l'emissione anticipata dell'avviso di accertamento, poiché la procedura fallimentare in corso, le caratteristiche della contribuente e il rapporto tributario controllato integravano una situazione di particolare e motivata urgenza ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. Ha inoltre escluso l'inutilizzabilità delle fatture prodotte soltanto in giudizio, riconoscendo che il fallimento e i sequestri penali costituivano impedimenti oggettivi e che era stato comunque garantito il contraddittorio. Nel merito, tuttavia, ha rilevato che la contestazione riguardava soltanto 9 fatture, e non tutte le 39 fatture considerate dai primi giudici. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata limitatamente a tale circoscrizione, mantenendo i rilievi relativi alle 9 fatture per complessivi 2.000.721 euro di acquisti non sufficientemente documentati e 400.144 euro di IVA indetraibile, nonché i rilievi sulle esportazioni e cessioni intracomunitarie non adeguatamente provate. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente, nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine dilatorio può essere derogato quando sussistono ragioni di particolare e motivata urgenza, da valutare in relazione alle caratteristiche concrete del contribuente e del rapporto tributario sottoposto a controllo. Nel caso specifico, la procedura fallimentare in corso, l'individuazione del curatore quale interlocutore e il possibile pregiudizio per eventuali rimborsi fiscali hanno giustificato l'emissione anticipata.
Art. 32 DPR n. 600/1973
La norma disciplina i poteri istruttori dell'amministrazione finanziaria e le conseguenze della mancata esibizione di documenti richiesti durante il controllo. Nel caso concreto, il giudice ha escluso l'inutilizzabilità automatica dei documenti prodotti tardivamente, poiché il fallimento e i sequestri penali costituivano impedimenti oggettivi e il contraddittorio era stato comunque garantito.
Art. 51 DPR n. 633/1972
La disposizione riguarda i poteri di controllo e verifica in materia IVA. L'Agenzia l'aveva invocata per sostenere l'inutilizzabilità delle fatture prodotte solo in giudizio, ma l'eccezione è stata respinta per la presenza di cause oggettive che avevano impedito la tempestiva produzione.
Cassazione, sentenza n. 7315/2014
È stata richiamata per affermare che l'urgenza non deve essere valutata esclusivamente in base al rischio di decadenza dell'azione accertativa o a esigenze organizzative dell'ufficio, ma anche in relazione alle caratteristiche del contribuente e al rapporto tributario controllato.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18184/2013
Il vizio dell'avviso emesso prima della scadenza del termine non deriva dalla sola mancata indicazione dei motivi d'urgenza, ma dall'effettiva assenza dell'urgenza, che deve essere concretamente dimostrata dall'amministrazione.
Massime di principio
- Il termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 è derogabile solo in presenza di un'urgenza concreta, specifica e motivata; l'amministrazione deve indicare e poter dimostrare le ragioni, valutate in rapporto alla situazione del contribuente e al tipo di controllo.
- Una procedura fallimentare in corso può costituire, in determinate circostanze, una ragione autonoma di urgenza, soprattutto quando il curatore sia l'interlocutore effettivo e vi siano possibili conseguenze su crediti o rimborsi fiscali.
- I documenti prodotti per la prima volta in giudizio non sono automaticamente inutilizzabili: se il contribuente dimostra un impedimento oggettivo, come un sequestro penale o l'indisponibilità della documentazione dovuta al fallimento, il giudice può ammetterli, purché sia assicurato all'ufficio un effettivo contraddittorio.
- La mera fattura non è normalmente sufficiente a provare l'effettività di un acquisto o di una cessione: occorrono elementi ulteriori, quali documenti di trasporto, prova della consegna, pagamenti, registrazioni contabili e altra documentazione coerente.
- Per le esportazioni e le cessioni intracomunitarie, il contribuente deve fornire prova concreta dell'uscita dei beni dal territorio rilevante o del loro effettivo trasferimento; dichiarazioni generiche sulla buona fede o sulla normale diligenza commerciale non sono sufficienti.
- In appello il giudice può ridurre l'ambito quantitativo della contestazione se dagli atti emerge che l'accertamento riguarda solo una parte dei documenti o delle operazioni inizialmente considerate, senza però annullare i rilievi rimasti privi di adeguata prova.
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