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Sentenza

Sentenza del 12/05/2015 n. 177 - Comm. Trib. Prov. Lecco

DETRAZIONE - Esclusione beni "merce" - Dettato legislativo e ratio della disposizione - Nessuna limitazione oggettiva né soggettiva - Diritto alla detrazione per i beni "merce" - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava il diniego del diritto alla detrazione del 55% prevista dall'art. 1, comma 344, della legge n. 296/2006, sostenendo che l'agevolazione spettasse anche per interventi eseguiti su immobili destinati alla vendita o alla locazione e non soltanto su immobili strumentali utilizzati direttamente dall'impresa. L'Agenzia delle Entrate proponeva invece un'interpretazione restrittiva, limitando il beneficio agli immobili strumentali e ai soggetti che li utilizzano direttamente.

La decisione

La tesi restrittiva dell'Agenzia delle Entrate è stata respinta. La detrazione spetta al soggetto che sostiene la spesa per l'intervento di riqualificazione energetica, senza limitazioni legate alla categoria catastale dell'immobile, alla qualifica del contribuente o alla natura del bene come strumentale o "merce". La norma persegue finalità generali di risparmio energetico e riduzione dell'impatto ambientale e non consente di escludere gli immobili destinati alla vendita o alla locazione in assenza di un'espressa previsione legislativa.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 344, legge n. 296/2006

    Detrazione del 55% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

    La disposizione riconosce l'agevolazione in relazione alla spesa sostenuta per interventi di riqualificazione energetica, senza distinguere tra beni strumentali e beni merce, né tra persone fisiche, imprese, società o enti. L'ambito applicativo è quindi generalizzato sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni fiscali, non possono essere introdotte limitazioni soggettive o oggettive non previste espressamente dalla legge mediante un'interpretazione amministrativa restrittiva.
  • Quando una norma incentiva direttamente un intervento di interesse generale, come il risparmio energetico, il beneficio tende a spettare al soggetto che sostiene la spesa, indipendentemente dalla destinazione commerciale dell'immobile.
  • La qualificazione dell'immobile come bene merce non esclude di per sé il diritto alla detrazione, se la norma non limita il beneficio ai soli beni strumentali.
  • Per valutare casi analoghi occorre verificare principalmente il testo vigente della norma, la tipologia dell'intervento, il soggetto che ha sostenuto la spesa e l'eventuale presenza di esclusioni espresse.

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