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Sentenza

Sentenza del 15/07/2015 n. 14789 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il rimborso dell'IVA assolta nel 2003 per il noleggio di autovetture utilizzate nell'attività aziendale. La contribuente sosteneva che il divieto o la limitazione nazionale alla detrazione, previsto dall'art. 19-bis del DPR n. 633/1972, fosse incompatibile con la normativa comunitaria, in particolare con l'art. 17 della sesta direttiva IVA, come accertato dalla Corte di giustizia nella causa C-228/05, Stradasfalti. L'Agenzia delle Entrate contestava la tempestività della domanda, sostenendo che il termine biennale dovesse decorrere dai singoli pagamenti dell'imposta e non dalla dichiarazione annuale. La società, con ricorso incidentale, contestava invece la quantificazione equitativa della detrazione nel 45%, chiedendo che fosse determinata sulla base di criteri obiettivi e della documentazione prodotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia quello incidentale della contribuente. Ha ritenuto tempestiva la domanda di rimborso presentata il 30 gennaio 2006, poiché proposta prima della sentenza della Corte di giustizia e della disciplina attuativa introdotta dal D.L. n. 258/2006; le formalità e i termini successivamente previsti non potevano quindi pregiudicare il giudizio già pendente. Quanto alla misura del rimborso, la Corte ha confermato che la detrazione doveva corrispondere all'effettivo impiego dei veicoli in operazioni soggette a IVA e ha ritenuto non adeguatamente censurata la valutazione equitativa del 45%, poiché la contribuente non aveva riprodotto né valorizzato nel ricorso i documenti decisivi. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 19-bis, comma 1, lett. c), DPR n. 633/1972, testo vigente dal 1 gennaio 2002 all'11 agosto 2006

    L'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di (...) autovetture (...) non adibite ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa (...) non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio.

    La norma nazionale introduceva una limitazione alla detrazione dell'IVA sulle autovetture e sui relativi servizi, ma tale limitazione è stata ritenuta incompatibile con la disciplina comunitaria perché non adottata nel rispetto delle condizioni procedurali e temporali richieste dalla sesta direttiva.

  • Art. 17, nn. 1, 2 e 7, della sesta direttiva IVA

    Il soggetto passivo deve poter ricalcolare il proprio debito IVA conformemente all'art. 17, n. 2, nella misura in cui beni e servizi siano stati impiegati ai fini di operazioni soggette a imposta.

    Il principio generale è quello della detrazione dell'IVA sugli acquisti utilizzati per operazioni imponibili. Una limitazione derogatoria è opponibile soltanto se introdotta nel rispetto delle condizioni previste dal diritto dell'Unione; in caso contrario, il contribuente può ottenere la detrazione corrispondente all'effettivo utilizzo professionale o aziendale.

  • Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 14 settembre 2006, causa C-228/05, Stradasfalti

    La Corte ha stabilito che le limitazioni italiane alla detrazione dell'IVA sulle autovetture non potevano essere opposte ai contribuenti perché non erano state adottate conformemente all'art. 17, n. 7, della sesta direttiva.

  • Art. 1, comma 1, D.L. n. 258/2006

    Resta ferma, per i contribuenti che non aderiscono al rimborso forfetario (...) la possibilità di dimostrare il diritto ad una detrazione in misura superiore (...) in base a criteri di reale inerenza.

    La disciplina ha previsto una procedura amministrativa speciale, con possibilità di rimborso forfetario oppure di dimostrazione analitica dell'effettivo utilizzo aziendale. Secondo la Corte, tale disciplina non poteva imporre nuove formalità alle domande già presentate e ai giudizi già pendenti prima della sentenza Stradasfalti, mentre poteva operare per ampliare i termini a favore dei contribuenti.

  • Art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992

    La norma disciplina il termine per proporre la domanda di rimborso tributario. Nel caso concreto, la domanda presentata prima della sentenza comunitaria è stata considerata tempestiva e non soggetta alle nuove formalità introdotte dalla disciplina successiva.

  • Art. 19 del DPR n. 633/1972

    A seguito dell'incompatibilità comunitaria della limitazione prevista dall'art. 19-bis, si riespande la regola generale dell'art. 19, fondata sulla detraibilità dell'IVA relativa a beni e servizi impiegati nell'esercizio dell'attività economica e per operazioni imponibili.

Massime di principio

  • Quando una limitazione nazionale alla detrazione IVA è incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il contribuente può chiedere il rimborso o la detrazione dell'imposta non detratta, ma solo nella misura corrispondente all'effettivo utilizzo del bene o servizio per operazioni soggette a IVA.
  • Le nuove procedure amministrative introdotte per dare attuazione a una sentenza della Corte di giustizia non possono normalmente imporre nuove formalità o condizioni di ammissibilità alle domande di rimborso già presentate e ai giudizi già pendenti, salvo che la disciplina successiva ampli i termini a favore del contribuente.
  • L'onere di provare la percentuale di utilizzo aziendale o professionale del veicolo grava sul contribuente. Sono utili documenti contabili, registri, dati sulle percorrenze, orari, destinazioni e altri elementi coerenti con l'attività svolta.
  • In assenza di una prova analitica sufficientemente documentata, il giudice può determinare la quota detraibile in via equitativa, soprattutto quando il bene è utilizzato promiscuamente per fini aziendali e privati.
  • Nel giudizio di legittimità non è sufficiente affermare genericamente che il giudice abbia trascurato la documentazione: occorre riprodurre o indicare con precisione i contenuti decisivi dei documenti e spiegare perché la loro corretta valutazione avrebbe condotto a un risultato diverso.
  • La presentazione tempestiva della richiesta di rimborso e la conservazione della prova dell'effettivo utilizzo professionale sono determinanti per evitare decadenze e sostenere una percentuale di detrazione superiore a quella forfetaria.

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