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Sentenza

Sentenza del 14/02/2019 n. 4385 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia ha proposto revocazione della precedente sentenza della Corte di cassazione, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per difetto di autosufficienza. Secondo l'Agenzia, la Corte avrebbe commesso un errore di fatto non rilevando che dagli atti emergeva chiaramente che la lavorazione e la riesportazione dell'olio, ammesso al regime di perfezionamento attivo, erano state effettuate dalla società cessionaria senza preventiva autorizzazione doganale. La controversia originaria riguardava la mancata comunicazione alla Dogana dell'affitto dell'azienda e della conseguente perdita di disponibilità dei beni e dell'impianto produttivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'eventuale erronea valutazione della completezza e dell'autosufficienza del ricorso precedente costituisse un errore di giudizio, non un errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. La sentenza precedente, quindi, non poteva essere riesaminata mediante revocazione. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 13.000 euro, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 395, comma 1, n. 4, codice di procedura civile

    errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

    La revocazione è ammessa per un effettivo errore percettivo su un fatto processuale, ma non per contestare la valutazione giuridica o interpretativa compiuta dalla Corte.

  • Art. 87, Codice doganale comunitario, Reg. CEE n. 2913/1992

    informare l'autorità doganale di qualsiasi fatto sopraggiunto dopo il rilascio dell'autorizzazione che possa avere una incidenza sul mantenimento o sul contenuto della stessa

    Il titolare dell'autorizzazione al perfezionamento attivo deve comunicare alla Dogana i fatti sopravvenuti potenzialmente incidenti sull'autorizzazione, come la cessione o l'affitto dell'azienda e il trasferimento della disponibilità dei beni.

  • Artt. 201 e 204, Codice doganale comunitario, Reg. CEE n. 2913/1992

    Sono richiamati con riferimento agli effetti doganali dell'irregolare introduzione o permanenza delle merci nel regime doganale agevolato e all'eventuale insorgenza dell'obbligazione doganale.

  • Artt. 85-90, 114 e 204, Codice doganale comunitario, Reg. CEE n. 2913/1992

    Le disposizioni disciplinano il regime di perfezionamento attivo, le relative autorizzazioni, gli obblighi del titolare e le conseguenze dell'inosservanza delle condizioni del regime.

  • Artt. 1, 2, 90 e 182, TULD

    Le norme sono state invocate nella controversia originaria in relazione alla disciplina dei diritti doganali, delle operazioni doganali e degli obblighi connessi ai regimi agevolativi.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • La revocazione di una sentenza della Cassazione non può essere utilizzata per contestare il modo in cui la Corte ha interpretato o valutato i motivi di ricorso: tali critiche costituiscono errori di giudizio e non errori di fatto.
  • L'errore revocatorio ricorre solo quando la decisione si fonda sull'inesistenza o esistenza di un fatto processuale che gli atti dimostrano essere inequivocabilmente contrario alla realtà, purché il fatto non sia stato oggetto di valutazione interpretativa.
  • Il principio di autosufficienza richiede che il ricorso per cassazione esponga e, quando necessario, trascriva gli elementi fattuali e documentali indispensabili per consentire alla Corte di decidere senza ricercarli autonomamente negli atti.
  • Nei regimi doganali sospensivi o agevolativi, il titolare dell'autorizzazione deve comunicare tempestivamente ogni modifica che possa incidere sul controllo delle merci o sull'esecuzione delle operazioni autorizzate, inclusi affitto d'azienda, cessione della gestione o trasferimento della disponibilità dei beni.
  • La mancata comunicazione di tali modifiche può assumere rilievo doganale, ma la verifica della violazione dipende anche dall'individuazione del soggetto che ha effettuato lavorazione, detenzione e riesportazione e dalla corretta allegazione di tali fatti nel ricorso.
  • Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per carenze processuali, non è normalmente possibile ottenere un riesame del merito attraverso la revocazione, salvo che si dimostri un autentico errore percettivo immediatamente riconoscibile dagli atti.

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