Sentenza del 16/05/2019 n. 13143 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un accertamento Irpef relativo all'anno d'imposta 2005, con il quale era stato contestato a M.E. un maggior reddito da lavoro autonomo, anche in relazione a versamenti sul conto corrente e agli indennizzi corrisposti dalle compagnie assicurative per l'attività professionale. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la riduzione del maggior reddito operata in primo grado, fissandolo in Euro 56.929,00. Entrambe le parti hanno impugnato la sentenza: il contribuente ha dedotto, tra l'altro, omessa o insufficiente motivazione, omessa pronuncia su specifici motivi di appello e contraddittorietà tra motivazione e dispositivo; l'Agenzia delle Entrate ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente e l'omesso esame di fatti e documenti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale sia quello incidentale, limitatamente alle censure riguardanti la nullità della sentenza per apparenza e contraddittorietà della motivazione, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi. Ha rilevato che la Commissione regionale aveva richiamato solo genericamente la sentenza di primo grado, menzionato una memoria dell'Ufficio senza illustrarne il contenuto e affermato l'esistenza di prove sufficienti senza indicarle concretamente. Non risultava quindi comprensibile il percorso logico seguito dal giudice né il rapporto tra le correzioni prospettate e la conferma del dispositivo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, affinché riesamini i motivi di appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita in via definitiva la debenza del maggior reddito.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Omessa e, comunque, insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio
La norma è stata invocata per contestare l'insufficienza della motivazione sui fatti rilevanti, ma la decisione si è fondata principalmente sulla nullità della sentenza per motivazione apparente.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Violazione dell'art. 112 c.p.c.
È stato dedotto il vizio di omessa pronuncia su specifici motivi di appello e la nullità della sentenza. La Corte ha accolto le censure relative alla motivazione apparente.
Art. 112 c.p.c.
Omessa pronuncia su un motivo di gravame
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sui motivi specificamente sottoposti al suo esame; le doglianze ulteriori sono state assorbite dopo la cassazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, 53 e 61
Le disposizioni disciplinano, tra l'altro, il contenuto e la motivazione delle sentenze tributarie e il giudizio di appello. La loro violazione è stata dedotta dall'Agenzia per l'assenza di un'adeguata motivazione della sentenza regionale.
Art. 132 c.p.c.
Richiede che la sentenza esponga le ragioni della decisione. Una motivazione solo apparente, incomprensibile o logicamente incoerente determina la nullità della pronuncia.
Art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
Il contribuente ne aveva chiesto l'applicazione per lite temeraria nei confronti dell'Ufficio, ma la questione è rimasta assorbita.
Legge n. 146 del 1998, art. 10, commi 3-bis e 4-bis
Le disposizioni sono state richiamate dal contribuente in relazione agli obblighi di contraddittorio, alla motivazione dell'accertamento e alla congruità tra reddito dichiarato e accertato; tali questioni non sono state esaminate nel merito dalla Corte a causa della cassazione con rinvio.
Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, Statuto dei diritti del contribuente
È stato invocato a tutela dei principi di correttezza, collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria; la relativa questione è rimasta assorbita.
Sezioni Unite della Corte di cassazione, sentenze n. 22232 del 3 novembre 2016 e n. 9279 del 3 aprile 2019
Hanno chiarito che ricorre motivazione apparente, con conseguente nullità della sentenza, quando la pronuncia è graficamente esistente ma non consente di percepire il fondamento della decisione perché contiene argomentazioni obiettivamente inidonee a rendere conoscibile il ragionamento del giudice.
Massime di principio
- Una sentenza può essere cassata per motivazione apparente anche se contiene una motivazione formalmente presente: occorre che il percorso logico e giuridico seguito dal giudice sia effettivamente comprensibile.
- Il giudice d'appello può confermare il dispositivo di primo grado correggendone la motivazione, ma deve dichiararlo espressamente e deve spiegare in modo coerente quali correzioni apporta e perché il dispositivo resta invariato.
- Il semplice richiamo alla sentenza di primo grado o a documenti e memorie senza illustrarne il contenuto non costituisce motivazione sufficiente, soprattutto quando tali elementi sono decisivi per la soluzione della controversia.
- Quando la sentenza viene cassata per motivazione apparente, la Corte di cassazione normalmente non decide il merito, ma rinvia a un diverso collegio affinché riesamini le questioni e motivi adeguatamente.
- L'accoglimento di una censura preliminare relativa alla nullità della sentenza può rendere assorbiti gli ulteriori motivi, compresi quelli riguardanti direttamente il merito dell'accertamento tributario.
- Nel contenzioso tributario, la contestazione di movimentazioni bancarie o di differenze tra reddito dichiarato e somme percepite richiede una valutazione concreta della documentazione e una spiegazione puntuale delle ragioni per cui essa sia o non sia idonea a superare le presunzioni dell'Amministrazione.
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