Cassazione Penale, Sentenza n. 11020/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello denunciando, a titolo principale: vizio di competenza territoriale (sostenevano che il centro organizzativo fosse in provincia di Brescia e non a Milano); mancata o errata qualificazione dell'associazione per delinquere (contestata l'indeterminatezza del programma criminoso); insufficiente tipicità e carenza della prova in relazione all'art. 232 l. fall. (si contestava che la domanda di ammissione al passivo fosse stata originariamente presentata dai creditori legittimi e che, quindi, mancasse la condotta penalmente rilevante); carenza di prova sulla falsità delle cessioni e sul ruolo induttivo nei confronti dell'autorità giudiziaria (artt. 48 e 479 c.p.); censure sulla determinazione della pena, sugli aumenti per continuazione e sul diniego delle attenuanti generiche; questioni processuali relative all'ammissione di prove e alla declaratoria di prescrizione per taluni episodi. Alcuni imputati (Scaratti) avevano anche concordato la rideterminazione della pena in appello (art. 599-bis) e sollevato questioni civili (provvisionale, spese).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da tutti i ricorrenti. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito circa la sussistenza dell'associazione per delinquere e la rilevanza penale delle condotte connesse alla predisposizione di cessioni simulate e alla successiva richiesta di svincolo delle somme. La Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'art. 232 l. fall. secondo cui la cessione simulata, la produzione di documenti falsi e l'utilizzazione di tali atti per ottenere pagamenti costituiscono condotte penalmente rilevanti anche se il credito fosse stato originariamente insinuato al passivo da altro soggetto; ha inoltre confermato che le somme assegnate ma non riscosse restano nella disponibilità del fallimento (art. 117 l. fall.). Per le questioni processuali la Corte ha richiamato i limiti dell'esame di legittimità (controllo sulla motivazione e non rimedio di merito) e l'onere di autosufficienza del ricorso. Esito pratico: ricorsi inammissibili; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende; condanna solidale alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in complessivi euro 4.500,00 più accessori di legge.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La Corte conferma che per l'associazione per delinquere è sufficiente un programma criminoso con numero indeterminato di delitti e una stabile struttura operativa/organizzazione: la prova può emergere anche dalla ripetuta commissione dei delitti-fine e dal modus operandi consolidato
art. 232 legge fallimentare
«chiunque, fuori dai casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato»
La Corte interpreta la norma nel senso che punisce non solo la presentazione di domande manifestamente fittizie ma anche il sistema che realizza cessioni simulate e documentazione falsa finalizzate a ottenere il pagamento di somme assegnate ai creditori irreperibili; inoltre rileva che le somme assegnate ma non riscosse rimangono nella disponibilità del fallimento (art. 117) e che la norma tutela la par condicio creditorum
art. 48 cod. pen. e art. 479 cod. pen.
Il reato di falso ideologico per induzione è configurabile quando la falsità (documentale) è stata determinante e preclusiva di qualsiasi valutazione giudiziale successiva: la Corte ritiene integrato il delitto ove i documenti falsi fossero indispensabili per ottenere i provvedimenti di svincolo e non lasciassero spazio all'esercizio discrezionale del giudice
art. 117 legge fallimentare
La Corte richiama la disciplina (commi quarto e quinto) secondo cui le somme assegnate a creditori irreperibili e non riscosse vengono depositate e, decorso il termine, possono essere riassegnate o versate allo Stato: ne ricava che tali somme restano nella disponibilità del fallimento e quindi possono essere oggetto di condotte fraudolente
art. 93 legge fallimentare
La domanda di ammissione al passivo deve essere corredata da documenti giustificativi: ai fini penali la presentazione di documentazione idonea a perfezionare l'inganno è elemento rilevante per la consumazione del reato
art. 115 legge fallimentare
Il cessionario di credito già ammesso al passivo deve comunicare il titolo al curatore; la Corte osserva che, anche in presenza della formale comunicazione, la predisposizione di atti di cessione falsi e la successiva comunicazione fraudolenta integrano il fatto penalmente rilevante
art. 129 cod. proc. pen.
In caso di estinzione del reato per prescrizione la pronuncia assolutoria è possibile solo se emerge l'evidente innocenza dell'imputato; la Corte conferma il requisito dell'evidenza palese dell'innocenza per ottenere l'assoluzione anziché la declaratoria di prescrizione
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte richiama il limite della censura in Cassazione: ammissibili i motivi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito il sindacato di merito sulla valutazione delle prove
art. 541 cod. proc. pen.
Regola la condanna alle spese processuali della parte civile; la Corte indica che, in presenza di più imputati e di comunanza di interessi, è possibile pronunciare la solidarietà nella condanna al pagamento delle spese
art. 2504-bis cod. civ.
In caso di fusione/incorporazione la società risultante prosegue nei rapporti, anche processuali, della società partecipante: la Corte richiama il principio per respingere l'obiezione sulla nullità delle conclusioni civili depositate da una società poi incorporante
art. 616 cod. proc. pen.
La Corte indica che, avendo dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi, non sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e dispone le relative sanzioni (cassa delle ammende) e la condanna alle spese
art. 599-bis cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla definizione concordata della pena in appello: la rinuncia ai motivi di impugnazione (in particolare da parte di Scaratti) limita la cognizione della Corte d'appello e comporta che le doglianze sulla responsabilità e su talune statuizioni civili risultino precluse
art. 132 e 133 cod. pen.
Principi di determinazione e graduazione della pena: la Corte conferma la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e degli aumenti per continuazione, richiedendo motivazione proporzionata e non meramente stereotipata
Massime di principio
- Competenza territoriale nei reati associativi va valutata sul luogo in cui l'associazione ha manifestato la propria operatività (sede delle attività criminali), non solo sulla sede sociale
- L'art. 232 l. fall. può colpire anche condotte che passino tramite cessioni simulate e documenti falsi posti a supporto di domande di svincolo: non è necessaria che il primo atto di insinuazione sia stato presentato dal reo; rileva il sistema fraudolento complessivo
- Per il falso ideologico per induzione (art. 48/479 c.p.) serve che la falsità fosse decisiva e impeditiva di qualsivoglia valutazione giudiziale successiva; la mera errata valutazione da parte del giudice non basta
- La prova dell'esistenza di un'associazione per delinquere può essere desunta anche dalla ripetizione dei delitti-fine e da un modus operandi consolidato; il dolo associativo può emergere dai fatti reiterati
- Ai fini penali è rilevante la produzione di documentazione idonea a realizzare l'inganno (es. cessioni simulate, firme apocrife, mancanza di documentazione societaria a sostegno): la mancanza degli originali e le incongruenze formali sono elementi decisivi
- La prescrizione si valuta in riferimento all'ultima azione utile che perpetua il programma fraudolento (ultime riscossioni/ultime istanze di svincolo), non necessariamente alla prima domanda presentata
- In cassazione il ricorso deve essere autosufficiente (allegare o riprodurre gli atti essenziali); le doglianze che mirano a riconsiderare la valutazione di merito sono inammissibili
- Chi concorda la pena in appello (art. 599-bis) rinuncia a molte impugnazioni sulla responsabilità e su questioni civili connesse; ciò limita la possibilità di contestare successivamente tali statuizioni
- In presenza di parte civile costituita contro più imputati, la solidarietà nella condanna alle spese è possibile se emerge comunanza di interessi o responsabilità convergenti; la parte civile è titolare dell'interesse a impugnare omissioni nella ripartizione delle condanne civili
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