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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1422

Regolamento delegato (UE) 2021/1422 della Commissione del 26 aprile 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 per quanto riguarda la certificazione in caso di macellazione presso l’azienda di provenienza (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il regime della certificazione ufficiale per gli animali macellati presso l’azienda di provenienza, estendendo espressamente l’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624 ai bovini, ai suini e ai solipedi domestici. La modifica è funzionale a coordinare tale disciplina con le nuove possibilità di macellazione in azienda previste dal regolamento delegato (UE) 2021/1374 e a garantire che la sicurezza delle carni non sia compromessa. Viene quindi precisato quale certificato ufficiale deve accompagnare gli animali al macello, o essere trasmesso in anticipo.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 estendendo le regole sulla certificazione ufficiale in caso di macellazione presso l’azienda di provenienza a bovini, suini e solipedi domestici, oltre a pollame e selvaggina d’allevamento.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità competenti degli Stati membri nell’ambito dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e, in particolare, alla gestione dell’ispezione ante mortem e della certificazione ufficiale per animali destinati alla macellazione presso l’azienda di provenienza. L’estensione riguarda gli animali domestici delle specie bovina e suina, i solipedi domestici e la selvaggina d’allevamento macellati presso l’azienda di provenienza ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004; resta rilevante anche per pollame e selvaggina d’allevamento già contemplati dall’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Certificazione in caso di macellazione presso l’azienda di provenienza

Il regolamento delegato (UE) 2021/1422 modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 per adeguare la disciplina dei controlli ufficiali alla possibilità di macellazione presso l’azienda di provenienza prevista dalla normativa igienica dell’Unione. La finalità è garantire che, anche in tali casi, l’ispezione ante mortem e la certificazione ufficiale assicurino un livello adeguato di tutela della sicurezza delle carni.

Contesto normativo e finalità della modifica

Il testo si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, che include l’ispezione ante mortem degli animali destinati alla macellazione. Il regolamento delegato (UE) 2019/624 stabiliva già criteri e condizioni per effettuare l’ispezione ante mortem presso l’azienda di provenienza; tuttavia, il regolamento delegato (UE) 2021/1374 ha successivamente consentito la macellazione in azienda di animali domestici delle specie bovina e suina e di solipedi domestici, subordinandola tra l’altro a ispezione ante mortem e certificazione ufficiale. Per questo motivo, la Commissione ha ritenuto necessario estendere espressamente l’ambito di applicazione dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624.

Ambito di applicazione

La modifica riguarda le autorità competenti degli Stati membri nell’ambito dei controlli ufficiali sulla produzione di carni. Le nuove disposizioni si applicano, ove pertinenti, a:

  • pollame;
  • selvaggina d’allevamento;
  • animali domestici delle specie bovina e suina;
  • solipedi domestici.

Il riferimento operativo è la macellazione presso l’azienda di provenienza effettuata in conformità all’allegato III, sezione I, capitolo VI bis, o sezione III, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Modifica dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624

L’articolo 1 del regolamento sostituisce due paragrafi dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624.

In primo luogo, il paragrafo 1 viene riscritto per includere espressamente, accanto a pollame e selvaggina d’allevamento, anche bovini, suini e solipedi domestici tra gli animali cui si applicano le condizioni e i criteri specifici dell’articolo 6.

In secondo luogo, il nuovo paragrafo 3 disciplina la documentazione che deve accompagnare gli animali al macello o essere trasmessa in anticipo. Per i bovini, i suini, i solipedi domestici e la selvaggina d’allevamento macellati presso l’azienda di provenienza, il certificato ufficiale deve essere compilato secondo il modello di cui all’allegato IV, capitolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. Tale certificato sostituisce quello previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/624.

Rapporto con altri atti dell’Unione

La modifica si coordina con il regolamento (CE) n. 853/2004, che contiene le norme specifiche di igiene per gli alimenti di origine animale, e con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, richiamato per il modello di certificato ufficiale. Rimane inoltre il collegamento con il regolamento (UE) 2017/625, che costituisce la base giuridica generale dei controlli ufficiali.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è stato adottato il 26 aprile 2021 e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Estensione dell’ambito soggettivo dell’articolo 6

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/624 è sostituito per chiarire che le autorità competenti applicano, ove pertinenti, le condizioni e i criteri specifici dell’articolo non solo a pollame e selvaggina d’allevamento, ma anche agli animali domestici delle specie bovina e suina e ai solipedi domestici.

Certificazione ufficiale per la macellazione presso l’azienda di provenienza

Il nuovo paragrafo 3 dell’articolo 6 stabilisce che, per gli animali domestici delle specie bovina e suina, i solipedi domestici e la selvaggina d’allevamento macellati presso l’azienda di provenienza ai sensi dell’allegato III, sezione I, capitolo VI bis, o sezione III, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004, accompagna gli animali al macello, o è inviato in anticipo in qualsiasi formato, il certificato ufficiale compilato secondo il modello di cui all’allegato IV, capitolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. Tale certificato sostituisce quello previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/624.

Coordinamento con la normativa sull’igiene delle carni

La modifica si coordina con il regolamento delegato (UE) 2021/1374, che consente la macellazione in azienda di bovini, suini e solipedi domestici a condizioni specifiche, tra cui l’ispezione ante mortem e l’attestazione mediante certificato ufficiale.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialiigiene degli alimenti di origine animalesanità animale

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