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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/703

Regolamento (UE) 2021/703 del Consiglio del 26 aprile 2021 che modifica i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2021, nelle acque dell’Unione e in acque non dell’Unione

Normativa europea32021R0703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga e aggiorna le possibilità di pesca per il 2021 stabilite dai regolamenti (UE) 2021/91 e 2021/92, soprattutto per mantenere TAC provvisori in attesa della conclusione delle consultazioni con il Regno Unito. Interviene inoltre su una serie di stock e aree specifiche, includendo modifiche ai contingenti, ai divieti stagionali, ai limiti di sforzo e alle condizioni speciali per talune specie. Sono recepite anche misure derivanti da accordi con Groenlandia, da consultazioni con Norvegia e Regno Unito, dalle decisioni ICCAT e dalle misure SPRFMO. L’applicazione è retroattiva al 1o gennaio 2021 e l’atto entra in vigore immediatamente alla pubblicazione.

Modifica, per il 2021, delle possibilità di pesca e di taluni periodi/condizioni di esercizio della pesca previste dai regolamenti (UE) 2021/91 e 2021/92, con proroga di TAC provvisori, adeguamenti a consultazioni UE-Regno Unito, aggiornamenti per Groenlandia, ICCAT e SPRFMO e modifiche specifiche a diverse specie e zone.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci dell’Unione e, per le quote/contingenti interessati, anche alle relazioni con Regno Unito, Norvegia, Groenlandia, Isole Fær Øer e altre organizzazioni/regimi regionali di gestione della pesca richiamati nel testo. Riguarda le possibilità di pesca nelle acque dell’Unione e in talune acque non dell’Unione, nonché alcuni limiti di sforzo, divieti stagionali e contingenti accessori. Le modifiche operano per il 2021 e, per talune disposizioni richiamate, incidono anche sul 2022 o su periodi che si estendono fino al 30 giugno 2022; il regolamento si applica dal 1o gennaio 2021, pur entrando in vigore il giorno della pubblicazione. Sono esclusi i casi espressamente limitati a catture accessorie o soggetti a condizioni speciali, divieti geografici o temporali e agli obblighi di consultazione/accordi internazionali richiamati.

Regolamento (UE) 2021/703 del Consiglio: modifica delle possibilità di pesca per il 2021

Il regolamento interviene in un contesto di consultazioni ancora in corso tra Unione e Regno Unito dopo l’applicazione provvisoria dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione dal 1o gennaio 2021. La finalità principale è prorogare TAC provvisori, evitare vuoti regolatori e garantire continuità alle attività di pesca sostenibili, nel rispetto dei pareri scientifici del CIEM e degli accordi con paesi terzi e organizzazioni regionali.

Ambito e logica dell’intervento

L’atto modifica i regolamenti (UE) 2021/91 e 2021/92, che fissavano le possibilità di pesca per il 2021 e, per gli stock di acque profonde, anche per il 2022. Il legislatore spiega che i TAC provvisori erano stati pensati come soluzione temporanea e che, in attesa della conclusione delle consultazioni con il Regno Unito, occorre prorogarli fino al 31 luglio 2021, offrendo certezza giuridica agli operatori.

TAC provvisori e rapporto con l’accordo UE-Regno Unito

La modifica degli articoli 8 del regolamento 2021/91 e 7 del regolamento 2021/92 stabilisce che, nei casi in cui le tabelle facciano espresso rinvio ai paragrafi modificati, le possibilità di pesca restano provvisorie e si applicano dal 1o gennaio al 31 luglio 2021. La proroga è costruita sul parametro dei sette dodicesimi del livello annuo raccomandato dal CIEM, salvo casi in cui sia opportuno un rapporto diverso per ragioni di stagionalità o in base alla posizione dell’Unione nelle consultazioni.

Il regolamento richiama espressamente l’articolo 499 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, secondo cui, se non è concordato un TAC per uno stock di cui agli allegati 35 o 36, ciascuna parte fissa un TAC provvisorio coerente con il livello raccomandato dal CIEM. Gli Stati membri devono inoltre utilizzare le flessibilità tra zone, interspecie e interannuali per non superare la quota complessiva dell’Unione.

Applicazione per le acque groenlandesi

È inserito l’articolo 7 bis nel regolamento 2021/92, destinato alle tabelle dell’allegato IB che rinviano a tale disposizione. In questi casi le possibilità di pesca si applicano dalla data di applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile con Groenlandia e Danimarca fino al 31 dicembre 2021. Ciò consente di allineare il diritto dell’Unione al quadro convenzionale con la Groenlandia e di includere le possibilità di pesca concordate dalla commissione mista.

Cicerelli: divieto stagionale e adeguamento delle catture

Il regolamento aggiorna il regime dei cicerelli nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4. L’articolo 14 viene sostituito e prevede un divieto di pesca commerciale con reti demersali, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglia inferiore a 16 mm dal 1o gennaio al 31 marzo 2021 e dal 1o agosto al 31 dicembre 2021. La scelta recepisce il parere scientifico disponibile dal 25 febbraio 2021, mentre i limiti di cattura vengono allineati al più recente quadro scientifico.

Spigola e specie soggette a catture accessorie

Per la spigola nelle aree CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h vengono prorogate le possibilità provvisorie fino al 31 luglio 2021 e modificate alcune soglie quantitative per gli attrezzi indicati. Il regolamento precisa anche che il periodo di riferimento per una delle limitazioni dell’articolo 11, paragrafo 5, lettera b), è esteso dal 1o marzo al 31 luglio.

In molte altre ipotesi il testo fissa contingenti esclusivamente per catture accessorie, con divieto di pesca diretta: ciò avviene, ad esempio, per varie combinazioni di brosme, merlano, razze, spinarolo, molva azzurra e altri stock sensibili. Le note tecniche degli allegati stabiliscono spesso limiti percentuali di catture accessorie, obblighi di comunicazione separata e requisiti di rilascio immediato per specie protette o particolarmente vulnerabili.

Merluzzo bianco, eglefino, merlano, nasello, melù e altri stock del Nord-Est Atlantico

Una parte molto ampia del regolamento consiste nella sostituzione di tabelle di TAC e quote nazionali per numerose specie nell’area del Nord-Est Atlantico e nelle acque limitrofe. Tra i casi più rilevanti figurano:

  • merluzzo bianco in Skagerrak, zona 4, zone 2a/3a e altre sottozone;
  • eglefino in più aree CIEM, con specifiche quote per Unione, Norvegia e Regno Unito;
  • merlano in varie combinazioni di zone;
  • nasello nelle zone 3a, 2a/4, 6 e 7, 8a-8e;
  • melù nelle zone UE, norvegesi e di Jan Mayen;
  • scampo e gamberetto boreale;
  • passera di mare, sogliola, limanda e altre specie demersali.

Le tabelle contengono frequentemente condizioni speciali di trasferimento tra zone, percentuali massime di utilizzo in aree diverse, riferimenti a catture accessorie di altre specie e limitazioni temporali. In diversi casi si prevede che le catture effettuate in alcuni contingenti siano dedotte da quote di paesi terzi, in particolare Norvegia.

Stock condivisi con il Regno Unito, la Norvegia, le Isole Fær Øer e la Groenlandia

Il regolamento recepisce e coordina molteplici interazioni con Stati terzi. Per alcuni stock condivisi con il Regno Unito e con la Norvegia, il testo allinea i contingenti alle consultazioni in corso e alle quote convenute. Per le Isole Fær Øer e la Groenlandia sono stabiliti o aggiornati contingenti specifici, con indicazione di zone di pesca, periodi, blocchi geografici, limiti intermedî e modalità di imputazione delle catture.

Nel caso della Groenlandia, oltre all’articolo 7 bis, vengono disciplinati codici di contingente per merluzzo bianco, granatieri, capelin, gamberetto boreale, ippoglosso nero, scorfani e catture accessorie. Taluni contingenti richiedono che la pesca sia esercitata solo in specifiche aree o con specifiche attrezzature, come reti da traino o palangari.

Tonno rosso, pesce spada, alalunga, verdesca e marlin bianco

L’allegato ID aggiorna le possibilità di pesca dell’ICCAT. Per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono riviste le quote per Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta, Portogallo e altri Stati membri, oltre a un’assegnazione supplementare speciale di 100 tonnellate per la pesca artigianale in specifici arcipelaghi. Sono inoltre dettagliati i limiti per diverse categorie di navi, i contingenti per allevamento e ingrasso e le condizioni di ripartizione di alcuni quantitativi.

Per il pesce spada, l’alalunga del nord, la verdesca e il marlin bianco sono aggiornati i contingenti dell’Atlantico settentrionale, con regole sulla cattura accessoria e sul trasferimento di parte del contingente a Saint-Pierre et Miquelon nel caso del pesce spada.

Misure SPRFMO

L’allegato IH è sostituito per recepire le decisioni della SPRFMO. Per il sugarello cileno sono fissate quote nella zona della convenzione; per gli austromerluzzi è autorizzata una pesca esplorativa con TAC annuale di 75 tonnellate, limitata a un preciso blocco di ricerca indicato da coordinate. Si tratta di una misura tipicamente sperimentale, con ambito spaziale rigorosamente delimitato.

Giorni massimi di presenza in mare e capacità di allevamento del tonno rosso

Il capo III dell’allegato II viene modificato per fissare il numero massimo di giorni di presenza in mare dal 1o gennaio al 31 luglio 2021 per alcuni attrezzi regolamentati, con valori espressi per Belgio e Francia nella tabella richiamata. Nell’allegato VI, inoltre, sono aggiornati il numero massimo di pescherecci autorizzati alla pesca del tonno rosso e la capacità massima di allevamento e ingrasso per ciascuno Stato membro, nonché i quantitativi massimi di catture di tonno rosso selvatico assegnabili agli allevamenti.

Le cifre indicate possono essere ulteriormente adattate sulla base dei piani di allevamento riveduti da presentare entro il 31 maggio 2021. Il regolamento precisa anche che alcuni aumenti derivano da trasferimenti tra Stati membri e non costituiscono diritti storici per il futuro.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2021. La retroattività è espressamente giustificata dal fatto che le possibilità di pesca oggetto di modifica risultano aumentate o non ancora esaurite, sicché non vengono compromessi certezza del diritto e legittimo affidamento.

Implicazioni operative per i professionisti

Per gli operatori e i consulenti del settore ittico il regolamento richiede una verifica puntuale di:

  • periodo di validità dei TAC provvisori fino al 31 luglio 2021;
  • specie e zone interessate da divieti, catture accessorie o condizioni speciali;
  • eventuali trasferimenti tra zone o tra contingenti nazionali;
  • obblighi di comunicazione separata delle catture;
  • interazioni con quote di Regno Unito, Norvegia, Groenlandia, Isole Fær Øer, ICCAT e SPRFMO;
  • limiti di giorni in mare, capacità di flotta e capacità di allevamento per il tonno rosso.

In pratica, il regolamento è un atto di adeguamento tecnico ma ad elevato impatto gestionale, perché incide su numerosissimi stock, spesso con effetti immediati sulla pianificazione dell’attività di pesca, sulla compliance documentale e sulla ripartizione interna delle quote tra Stati membri e tra operatori.

Disposizioni principali

Proroga dei TAC provvisori UE con il Regno Unito

Gli articoli modificati dei regolamenti (UE) 2021/91 e 2021/92 stabiliscono che, nei casi indicati nelle tabelle, le possibilità di pesca sono provvisorie e si applicano dal 1o gennaio al 31 luglio 2021. Le possibilità provvisorie non pregiudicano la fissazione di possibilità definitive per il 2021 e il 2022 sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, dell’esito dei negoziati e/o consultazioni internazionali, degli orientamenti sugli stock speciali da concordare con il Regno Unito, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dei pertinenti piani pluriennali.

Flessibilità e limite complessivo delle catture UE

L’articolo 7, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) 2021/92 impone agli Stati membri di sfruttare le flessibilità tra zone, interspecie e interannuali applicabili, così da garantire che il livello complessivo delle catture dell’Unione nel 2021 non superi la quota dell’Unione del livello massimo di TAC provvisori consentito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito.

Applicazione delle possibilità di pesca nelle acque groenlandesi

È introdotto l’articolo 7 bis nel regolamento (UE) 2021/92: quando una tabella dell’allegato IB vi fa riferimento, le possibilità di pesca si applicano dalla data di applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Groenlandia-Danimarca fino al 31 dicembre 2021.

Divieto e proroga per i cicerelli

L’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/92 è sostituito: la pesca commerciale dei cicerelli con reti demersali, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1o gennaio al 31 marzo 2021 e dal 1o agosto al 31 dicembre 2021. Inoltre, i limiti di cattura per i cicerelli nelle aree interessate sono modificati in coerenza con il più recente parere scientifico del CIEM.

Spigola: proroga e rimodulazione delle catture

Per la spigola nel Mar Celtico, Manica, Mare d’Irlanda e Mare del Nord meridionale, il regolamento proroga al 31 luglio 2021 il periodo di applicazione delle possibilità provvisorie e aggiorna i quantitativi autorizzati per taluni attrezzi. Viene inoltre esteso il periodo rilevante per il divieto/limitazione di cui all’articolo 11, paragrafo 5, lettera b), da 1o-31 marzo a 1o marzo-31 luglio.

Aggiornamento di numerosi TAC e condizioni speciali negli allegati

Gli allegati dei regolamenti 2021/91 e 2021/92 sono modificati per numerose specie e zone: tra le altre, pesce sciabola nero, berici, granatiere di roccia, occhialone, argentina, brosme, aringa, merluzzo bianco, eglefino, merlano, nasello, melù, scampo, gamberetto boreale, passera di mare, molva, sogliola, spratto, spinarolo, suri/sugarelli, busbana norvegese, tonno rosso, pesce spada, alalunga, verdesca, marlin bianco, sugarello cileno e austromerluzzi. In molti casi sono fissati contingenti analitici o precauzionali, quote nazionali, limiti per catture accessorie, percentuali massime di trasferimento tra zone e condizioni di comunicazione separata delle catture.

Misure ICCAT sul tonno rosso e altri stock oceanici

L’allegato ID aggiorna le quote del tonno rosso nell’Atlantico orientale e Mediterraneo, incluse le ripartizioni tra Stati membri, l’assegnazione supplementare speciale di 100 tonnellate per la pesca artigianale in specifici arcipelaghi e i limiti per le varie tipologie di flotta e attività di allevamento. Sono inoltre aggiornati i contingenti per pesce spada, alalunga del nord, verdesca e marlin bianco, con relative condizioni di trasferimento e cattura accessoria.

Misure SPRFMO

L’allegato IH è sostituito per recepire i nuovi limiti per il sugarello cileno nella zona SPRFMO e autorizzare una pesca esplorativa di austromerluzzi con TAC annuale di 75 tonnellate, limitata a uno specifico blocco di ricerca.

Numero massimo di giorni di pesca

Nel capo III dell’allegato II è sostituito il punto 5: dal 1o gennaio al 31 luglio 2021 è fissato il numero massimo di giorni in mare per alcune categorie di attrezzi regolamentati, con valori indicati per Belgio e Francia nelle tabelle richiamate.

Decorrenza e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021. Il considerando finale giustifica l’effetto retroattivo perché le possibilità di pesca interessate risultano aumentate o non ancora esaurite, senza pregiudizio per certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescarelazioni esterne e accordi di pescagestione delle risorse biologiche marineorganizzazioni regionali di gestione della pesca

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