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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/687

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/687 della Commissione del 26 aprile 2021 che modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in modo puntuale sul regime di restrizioni territoriali già previsto per la peste suina africana dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. A seguito dell’evoluzione epidemiologica, aggiorna l’allegato I con nuove delimitazioni delle zone I, II e III, includendo spostamenti di aree tra le diverse categorie di rischio in Slovacchia, Bulgaria e Polonia, oltre ad altre rettifiche geografiche negli Stati membri interessati. L’obiettivo è adeguare le misure di controllo al livello di rischio attuale e prevenire la diffusione della malattia. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile.

Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 aggiornando l’elenco delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in vari Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica alla Commissione e, in pratica, agli Stati membri elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, nonché agli operatori della filiera suinicola e della fauna selvatica interessati dalle misure di controllo della peste suina africana. L’ambito territoriale è limitato alle zone soggette a restrizioni I, II e III individuate e aggiornate in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/687 – modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana

Il regolamento aggiorna la mappa europea delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana, sostituendo l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. L’intervento è motivato dall’evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione, con nuovi focolai in Slovacchia e miglioramenti in alcune aree di Bulgaria e Polonia, e mira a calibrare le misure di controllo al rischio effettivo di diffusione della malattia.

Base giuridica e contesto regolatorio

L’atto è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili. Il regolamento (UE) 2021/605 aveva già istituito misure speciali di controllo per la peste suina africana nelle zone soggette a restrizioni I, II e III; il presente regolamento ne aggiorna l’allegato geografico per mantenere continuità e coerenza del sistema dopo l’inizio dell’applicazione del nuovo regime.

Criteri per la delimitazione e la revisione delle zone

La Commissione richiama criteri di natura epidemiologica e scientifica per la classificazione delle aree:

  • andamento della peste suina africana nelle aree interessate;
  • situazione epidemiologica generale nello Stato membro;
  • rischio di ulteriore diffusione;
  • principi scientificamente validi per la delimitazione geografica;
  • orientamenti UE concordati con gli Stati membri in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi;
  • conformità alle norme internazionali, in particolare al codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE;
  • giustificazioni presentate dalle autorità nazionali competenti.

Principali modifiche territoriali

Il regolamento recepisce un aggiornamento puntuale delle aree soggette a restrizioni in più Stati membri. In particolare:

  • in Slovacchia, i nuovi focolai in suini selvatici nel distretto di Detva comportano la riclassificazione di un’area da zona I a zona II;
  • in Bulgaria, alcune aree oggi in zona III vengono declassate a zona II per l’assenza di focolai nei suini detenuti negli ultimi dodici mesi;
  • in Polonia, alcune aree passano da zona III a zona II e altre da zona II a zona I, sempre in ragione dell’evoluzione favorevole della situazione epidemiologica nei suini detenuti;
  • vengono inoltre ridefinite o confermate numerose zone in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria e negli altri Stati membri elencati.

Struttura dell’allegato sostitutivo

L’allegato I sostitutivo è organizzato in tre parti:

  • Parte I: zone soggette a restrizioni I;
  • Parte II: zone soggette a restrizioni II;
  • Parte III: zone soggette a restrizioni III.

Per ciascun Paese sono elencate con estrema precisione le unità territoriali interessate, spesso fino al livello di comune, frazione, distretto o, per l’Ungheria, unità di gestione faunistica identificate da codici numerici. Per la Polonia, le delimitazioni seguono anche confini stradali, ferroviari e fluviali. Per la Grecia, le zone sono individuate per regional unit, municipality e community department. Per Italia e Romania sono confermate aree di ampio rilievo, rispettivamente tutta la Sardegna e numerosi județe/zone urbane rumene nella categoria III.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non prevede periodi transitori: la nuova mappatura delle zone soggette a restrizioni si applica immediatamente, in coerenza con l’urgenza sanitaria richiamata nei considerando.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori del settore suinicolo e per i professionisti che assistono imprese agricole, macelli, trasportatori e operatori del commercio intra-UE, l’atto ha rilievo perché incide direttamente sulla possibilità di movimentazione di animali, prodotti e materiali provenienti dalle aree interessate. La classificazione territoriale aggiornata è il presupposto per l’applicazione delle misure speciali di controllo previste dal regolamento (UE) 2021/605 e dal regolamento delegato (UE) 2020/687.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/605

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo allegato al presente regolamento. Ciò comporta la nuova individuazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana negli Stati membri elencati.

Criteri di aggiornamento delle zone soggette a restrizioni

I considerando precisano che la delimitazione e le modifiche delle zone devono basarsi sulla situazione epidemiologica della peste suina africana, sul rischio di ulteriore diffusione, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone, sugli orientamenti dell’Unione e sulle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE. Devono inoltre essere considerate le giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.

Riesame e riallineamento delle zone in Slovacchia, Bulgaria e Polonia

Il regolamento recepisce nuovi focolai in Slovacchia e il miglioramento della situazione epidemiologica in alcune aree di Bulgaria e Polonia. Diverse zone vengono pertanto riclassificate: alcune aree slovacche passano da zona I a zona II; alcuni comuni bulgari e aree polacche passano da zona III a zona II; alcune aree polacche passano da zona II a zona I, in ragione dell’assenza di focolai nei dodici mesi precedenti.

Elenco dettagliato delle zone soggette a restrizioni

L’allegato sostitutivo contiene un elenco estremamente dettagliato delle zone soggette a restrizioni per ciascuno Stato membro interessato. Sono indicate, per Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia, le parti del territorio classificate nelle tre categorie di restrizione; per Bulgaria, Italia e Romania sono riportate soprattutto le zone di categoria II o III secondo la situazione epidemiologica descritta.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleagricolturamovimentazione di animali e prodotti di origine animalecontrolli ufficialimercato interno

Testo integrale

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