Cassazione Civile, Ordinanza n. 34145/2025 del 26/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da tre avvisi di accertamento per IVA, IRAP e IRES relativi all’anno d’imposta 2008, emessi dall’amministrazione finanziaria sulla base di una verifica eseguita dall’Agenzia delle dogane nei confronti di tre società. Secondo l’Ufficio, una società aveva violato obblighi di fatturazione e indebitamente detratto IVA, mentre le altre due avevano utilizzato fatture ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. Gli atti furono notificati anche al ricorrente, indicato come amministratore di fatto delle società e autore delle violazioni contestate. La CTR del Veneto rigettò l’appello del contribuente e confermò la legittimità degli atti impositivi. In cassazione il contribuente propose ricorso affidato a cinque motivi, ma nel corso del giudizio depositò memoria attestando di aver aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla legge n. 197 del 2022, di aver presentato domanda all’Agenzia delle Entrate Riscossione e di aver versato l’intero importo dovuto; inoltre segnalò che, successivamente, la sentenza d’appello era stata revocata dalla corte tributaria regionale, che in sede rescissoria aveva dichiarato illegittimi gli avvisi. La Corte ha ritenuto tuttavia che la definizione agevolata sopravvenuta determinasse l’estinzione del giudizio di cassazione, assorbendo ogni ulteriore questione.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia fiscale ai sensi della legge n. 197 del 2022. Ha ritenuto che tale effetto estintivo prevalga sulla successiva sopravvenienza della pronuncia di revocazione della sentenza d’appello impugnata. Di conseguenza non ha esaminato i motivi di ricorso. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate e non è stato applicato il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché l’estinzione non rientra tra le ipotesi di rigetto/inammissibilità/improcedibilità.
Norme richiamate
art. 1, commi 186, 197, 198, legge 29 dicembre 2022, n. 197
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria ... possono essere definite ... con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ... il processo è dichiarato estinto ...
La definizione agevolata delle liti pendenti, una volta perfezionata con domanda e pagamento dovuti, determina l’estinzione del processo anche in cassazione.
art. 12, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per la determinazione del valore della controversia ai fini della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica alla declaratoria di estinzione per definizione agevolata, perché opera solo in caso di rigetto nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Quando il contribuente perfeziona la definizione agevolata di una lite pendente, il giudizio tributario deve essere dichiarato estinto, anche se pende in cassazione.
- L’estinzione per definizione agevolata prevale su eventuali sopravvenienze processuali incompatibili, compresa la successiva pronuncia di revocazione della decisione impugnata, se l’effetto estintivo si è già prodotto.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte non deve esaminare i motivi di ricorso.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata esclude l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per i soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
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