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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25490/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per truffa. Il primo motivo denunciava erronea applicazione della legge penale e vizio motivazionale in relazione all'art. 640 c.p., sostenendo che la decisione di merito sarebbe stata viziata nell'affermazione della responsabilità. Il secondo motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., lamentando anche la determinazione della pena; la Corte osserva che la motivazione sul punto era sufficiente, non illogica e coerente con i parametri dell'art. 133 c.p. Il ricorso è stato ritenuto, nel primo motivo, meramente riproduttivo di censure già esaminate e prive di analisi critica della sentenza impugnata, e, nel secondo motivo, inammissibile perché attinente al trattamento sanzionatorio senza specifiche censure decisive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo era indeducibile perché sostanzialmente reiterativo di doglianze già disattese dai giudici di merito con argomentazioni giuridiche corrette e non confrontate criticamente dal ricorrente; il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto relativo alla sola valutazione del trattamento punitivo, già sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La Corte richiama la truffa come reato contestato e osserva che il quadro probatorio descritto nei giudici di merito era idoneo a comprovare la riconducibilità del fatto all'imputato.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono state negate con motivazione ritenuta sufficiente e non illogica; la censura sul punto è stata considerata inammissibile perché investiva il trattamento punitivo senza reali vizi di legittimità.

  • art. 133 c.p.

    La congruità della pena è stata valutata secondo i parametri legali di commisurazione della sanzione, ritenuti correttamente applicati dalla sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre, senza specifica critica, questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione corretta e completa.
  • La denuncia di vizio motivazionale richiede il confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione di argomentazioni difensive non integra un motivo scrutinabile in cassazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo ove la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o giuridicamente erronea; se la decisione richiama in modo congruo i parametri dell'art. 133 c.p., la doglianza è inammissibile.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio non sono ammissibili quando mirano solo a una diversa valutazione del merito, in presenza di motivazione adeguata e non illogica.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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