Cassazione Civile, Sentenza n. 26019/2023 del 06/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso principale mira a censurare la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva ritenuto infondata l'opposizione all'esecuzione promossa da Banco di Napoli/Intesa. Intesa Sanpaolo deduceva, tra gli altri, che: a) il titolo esecutivo era stato formato a favore della Nuova Edil 90 S.r.l. (società poi cancellata) e i fratelli Valentini non erano legittimati ad agire in executivis perché non erano intervenuti nel giudizio di merito in luogo della società estinta; b) la cancellazione della società dal Registro delle imprese avrebbe comportato la rinuncia alla pretesa; c) il titolo indicava come soggetto passivo "Banca Intesa già Banco di Napoli s.p.a.", soggetto diverso rispetto all'opponente; d) il precetto era stato notificato senza la preventiva o contestuale notificazione del titolo esecutivo. La Corte d'appello aveva invece fatto perno sulla pronuncia di legittimità (Cass. n. 9464/2020) che aveva stabilito il principio della successione dei soci nei diritti non liquidati della società estinta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso di Intesa Sanpaolo (errores in procedendo della Corte territoriale per aver ritenuto esclusivamente dirimente il principio consolidato da Cass. n. 9464/2020 e per non aver esaminato specifiche doglianze sollevate in opposizione all'esecuzione), ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione per un nuovo esame. Sono stati respinti il secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso principale; il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile. Il ricorso incidentale proposto dai Valentini è stato dichiarato inammissibile per vizi formali di contenuto (mancata indicazione del "fatto processuale" ai sensi dell'art. 366 c.p.c.). La Corte ha disposto la regolazione delle spese e richiamato l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002 relativamente al contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Fondamento normativo dei motivi di cassazione invocati (esame dei vizi di diritto, omessa o insufficiente motivazione, violazione di norme di procedimento).
art. 615 c.p.c.
Norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione; la Corte richiama che la preclusione in sede di opposizione riguarda questioni attinenti al merito del titolo giudiziale e al procedimento di sua formazione.
art. 617 c.p.c.
Riferito al vizio formale del precetto (notificazione del titolo mancata o non contestuale) e alla relativa deducibilità in sede di opposizione ex art. 617.
art. 618, comma 2, c.p.c.
Richiamato in relazione ai limiti di censura in opposizione all'esecuzione (escluse talune eccezioni non rilevabili se superate dalla normativa sulla materia).
art. 366, comma 1, nn. 3,4,6 c.p.c.
Norme sui requisiti formali del ricorso incidentale; il controricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per carenza della indicazione del "fatto processuale" e degli elementi necessari.
art. 474 e art. 479 c.p.c.
Norme richiamate nella censura sulla qualificazione del titolo esecutivo (sentenza di appello e sue conseguenze come titolo), valutate nel merito dalla Corte come non suscettibili del motivo sesto dichiarato inammissibile.
art. 2495 c.c.
Invocato con riguardo alle questioni di successione e responsabilità societaria; la Corte di merito aveva valutato la successione dei diritti nei soci alla luce della giurisprudenza consolidata.
art. 2909 c.c.
Richiamato nel ricorso (come parametro civile) nella prospettazione della banca; la Corte ha comunque fatto prevalere il principio consolidato della successione dei soci nei diritti non liquidati.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9464 del 22/05/2020
L'estinzione di una societa' conseguente alla sua cancellazione dal Registro Imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volonta' di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare.
Principio di diritto applicato dalla Corte d'appello per ritenere che i soci siano successori nelle pretese della societa' estinta; la Suprema Corte ha riconosciuto che tale principio definisce la questione della rinuncia alla pretesa per effetto della cancellazione, ma ha censurato la mancata verifica da parte del giudice d'appello di altre doglianze processuali sollevate dall'opponente.
Sezioni unite nn. 6070, 6071, 6072 del 2013 (giurisprudenza consolidata)
Diportano il principio per cui i diritti della societa' estinta, non liquidati, transitano nella titolarita' dei soci, con conseguente applicazione dell'art. 110 c.p.c. (continuazione del processo da parte dei successori).
D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater
Richiamato in relazione all'obbligo contributivo per i controricorrenti incidentali a seguito della declaratoria di inammissibilita' del ricorso incidentale.
Massime di principio
- La cancellazione di una societa' dal Registro delle imprese, intervenuta in pendenza di un giudizio, non estingue automaticamente la pretesa: i diritti non liquidati possono trasferirsi ai soci, salvo prova di una manifesta rinuncia del creditore.
- In opposizione all'esecuzione vanno distinti i profili: (a) questioni sostanziali attinenti al merito del titolo e alla formazione del titolo (esaminabili), e (b) vizi formali del precetto (es. mancata notificazione del titolo) disciplinati da norme specifiche (art. 617 c.p.c.) e suscettibili di deduzione; il giudice d'appello deve esaminare esplicitamente le eccezioni rilevanti e non limitarsi a richiamare una pronuncia di legittimità quale criterio esclusivo.
- La sentenza di appello che confermi o reformi la decisione di primo grado puo' assumere efficacia di titolo esecutivo: se l'esecuzione viene iniziata dopo la pronuncia di secondo grado, il titolo di secondo grado deve essere notificato prima o congiuntamente al precetto.
- La qualita' soggettiva del titolare del credito opposto (es. societa' vs soci successori) e l'identita del soggetto passivo indicato nel titolo sono questioni distinte e rilevanti in opposizione all'esecuzione: vanno verificate con riferimento agli atti formali e alle vicende successorie dell'ente creditore e del debitore.
- I ricorsi incidentali in Cassazione devono rispettare i requisiti formali (art. 366 c.p.c.); la mancata indicazione del "fatto processuale" rende l'impugnazione inammissibile.
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